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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 38232/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]01..).,, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha confermato la pronunzia con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di minacce.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Le censure, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente l'efficacia intimidatoria della frase "tu non sai chi sono io", tenuto conto del contesto nella quale è stata pronunziata.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d Roma, il 11 maggio 2021 Il cons stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]01..).,, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha confermato la pronunzia con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Le censure, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente l'efficacia intimidatoria della frase "tu non sai chi sono io", tenuto conto del contesto nella quale è stata pronunziata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d Roma, il 11 maggio 2021 Il cons stensore
Sentenza Cassazione n. 38232/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris