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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14863/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

La quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è aspetto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione.

Nel caso che occupa la Corte di appello, offrendo congrua motivazione, ha ritenuto equa la pena stabilita dal primo giudice, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici.

Infine il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Anche sul punto la Corte di merito ha fornito conferente risposta, affermando che il prevenuto, gravato da altri precedenti, non appare meritevole di alcun beneficio.

E' sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01).

Del tutto generica è la doglianza riguardante la mancata sostituzione della pena irrogata con la libertà controllata, richiesta rigettata con motivazione non censurabile in questa sede.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],}' DEPOSITAI.° [OSCURATO:PERSONA].RIA oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. La quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è aspetto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione. Nel caso che occupa la Corte di appello, offrendo congrua motivazione, ha ritenuto equa la pena stabilita dal primo giudice, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici. Infine il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche sul punto la Corte di merito ha fornito conferente risposta, affermando che il prevenuto, gravato da altri precedenti, non appare meritevole di alcun beneficio. E' sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). Del tutto generica è la doglianza riguardante la mancata sostituzione della pena irrogata con la libertà controllata, richiesta rigettata con motivazione non censurabile in questa sede. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],}' DEPOSITAI.° [OSCURATO:PERSONA].RIA oggi,
Sentenza Cassazione n. 14863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris