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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1954

Cassazione n. 39723/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1954 ovves-Ò VarAinArtrn dél 23/02/2021 del TRIB.

SOKVFGLIANZA miLANu fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, con ordinanza in data 23/02/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da FURNO' [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre FURNO' [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]—RI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .DEPOSRT vsa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1954 ovves-Ò VarAinArtrn dél 23/02/2021 del TRIB. SOKVFGLIANZA miLANu fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, con ordinanza in data 23/02/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da FURNO' [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre FURNO' [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]—RI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .DEPOSRT vsa
Sentenza Cassazione n. 39723/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris