CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 38438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 08/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo nn. 1) e 2) cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. D) ed E) cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva (nella specie perizia ad integrazione dell'attività di comparazione fisiognomica svolta dal R.I.S.), richiesta dalla difesa ed avente ad oggetto prova a discarico. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di una accurata ed esaustiva valutazione della capacità dimostrativa di tutte le prove raccolte che non si presta a nessuna rivisitazione in sede di legittimità. Nel caso di specie, i ricorrenti ripropongono la questione relativa alla riapertura istruttoria, il cui diniego risulta giustificato sulla base della esaustività del restante compendio probatorio Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando il compendio probatorio acquisito (ricognizioni i informali, intercettazioni ambientali e telefoniche, perquisizioni, puntuali accertamenti dei R.I.S., estrapolazione dei fotogrammi dalle telecamere di videosorveglianza e riconoscimento su foto segnaletiche) - ha già dato conto delle ragioni per cui sarebbe stata superflua la riapertura dell'istanza istruttoria, "correttamente ed esaustivamente eseguita" (pag. 7della sentenza impugnata). L'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] - presupposto dell'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti - è il risultato della convergenza di una serie di prove i tre, le quali l'accertamento tecnico e l'individuazione fotografica effettuata dalla Visalli assumono importanza determinante e sono confortate da altri elementi (esiti perquisizione, accertamenti relativi all'uso della Lancia Y). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo