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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 1969

Cassazione n. 37616/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/12/1990 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ..44:a. ott c. (51tcLet-0;1< LQ_ t'AJLAr.24(.4-44 t44w2-zre.. r- Gf-eft ; PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. u<fitcrfl-cliferrsor e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 30 giugno 2021 il Tribunale di Tivoli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla ipotesi di reato di tentato omicidio (escluse le contestate aggravanti) commesso in Tivoli in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre del 2019 (capo b) nonché la penale responsabilità dello stesso Bicaj e di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle ipotesi di reato di tentata violenza privata e lesioni personali commesse in data 27 dicembre 2019 sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze generiche equivalenti, la pena per il Bicaj è stata determinata in anni sette e mesi sei di reclusione mentre quella per il Buhaiciuc è stata determinata in anni uno e mesi due di reclusione.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la prima decisione. 2.1 La ricostruzione dei due episodi - avvenuti a distanza di tre giorni l'uno dall'altro - è stata operata in sede di merito sulla base di: a) le dichiarazioni rese dalla vittima Acatrinei che ha compiutamente identificato i due imputati in riferimento alla aggressione da lui subìta il 27 dicembre 2019 e il Bicaj come la persona che lo aggredì nuovamente il successivo 30 dicembre con uso del coltello; b) le modalità del fatto accaduto in data 30 dicembre 2019, nei pressi della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che il Bicaj voleva impedire la frequentazione tra la vittima e la Galli ; c) le risultanze di prova generica e medico-legali relative alle conseguenze delle due aggressioni sulla persona di Acatrinei.

In particolare, il Tribunale ritiene del tutto affidabile la deposizione resa dalla vittima, asseverata dalle risultanze medico-legali e dalle modallità dell'arresto del Bicaj in data 30 dicembre 2019 (l'imputato venne trovato in possesso di un cutter). 2.2 In secondo grado, la Corte di Appello ribadiva la piena attendibilità dell'Acatrinei e la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) in termini di tentato omicidio, disattendendo le doglianze difensive.3.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso del Bicaj è affidato a quattro motivi, con cui si deduce vizio di motivazione, che si sintetizzano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza ai sensi dell'art.173 disp.att. cod.proc.pen. .

Si afferma che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che lo strumento di offesa fosse il cutter rinvenuto sulla persona dell'imputato (in ciò variando la motivazione del primo giudice) posto che la stessa persona offesa ha fatto menzione di un grosso coltello da cucina e non di un cutter, strumento peraltro inidoneo a cagionare la morte del soggetto attinto.

Nel prosieguo, si sostiene che in realtà l'arma bianca non è mai stata ritrovata e che sul cutter non sono state repertate macchie di sangue.

Ancora, non è stata valutata la doglianza difensiva circa il luogo ove venne rinvenuto il Bicaj, non prossimo a quello in cui si trovava la vittima.

Si insiste inoltre circa l'incertezza sulla volontà omicida, specie in caso di effettivo utilizzo del cutter . 3.2 II ricorso del Buhaiciuc deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare si rappresenta che le doglianze in punto di attendibilità della persona offesa mosse con l'atto di appello (e riepilogate nel ricorso) non sarebbero state oggetto di apprezzamento.

4. Sono state depositate memorie difensive a sostegno del contenuto degli atti di ricorso, da entrambi i ricorrenti.

5. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi in fatto, a fronte di esaustivo apprezzamento delle evidenze probatorie in sede di merito. 5.1 La valutazione di attendibilità della persona offesa Acatraniei è stata posta a base del percorso ricostruttivo, senza alcun vizio logico e ciò impedisce la rivalutazione di detto profilo in sede di legittimità.

Va ricordato sul tema che in presenza di indici di attendibilità della persona offesa, che nel caso in esame sono ampiamente analizzati nelle due decisioni di merito (v. i referti medici e la constatazione di lesioni che risultano conformi ai contenuti della narrazione, in entrambi gli episodi), la decisione può integralmente fondarsi su tale deposizione, secondo gli insegnamenti nomofilattici del tutto univoci, riassunti nella decisione Sez.

U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214.

In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.

A tale compito, tuttavia, non si sono sottratti i giudici del merito, che hanno evidenziato sia la corrispondenza delle lesioni alla narrazione della vittima che la particolare 'sequenza di aggressività' mostrata dal Bicaj nei confronti dell'Acatrinei, pur in un contesto in cui la reticenza mostrata dalla teste [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito di confermare la particolare causale delle condotte.

Sta di fatto che la seconda aggressione - In modo significativo, come si è ritenuto in sede di merito - ha avuto inizio appena Acatrinei era uscito dall'abitazione della donna, il che consente di ricollegare l'intera azione (cui ha contribuito in modo significativo, nel primo episodio, il Buhaiciuc) alla volontà del Bicaj di opporsi alla (41 frequentazione tra la vittima e la Galli. 5.2 Tanto il primo che il secondo atto di ricorso mirano, pertanto, ad una non consentita - in questa sede - rivalutazione dei profili di attendibilità della vittima, non essendo dirimente la considerazione (quanto al ricorso del Biacaj) operata dalla Corte di secondo grado del probabile utilizzo del taglierino (rinvenuto nella disponibilità dell'imputato) piuttosto che di un coltello da cucina.

Ciò che rileva è, infatti, rispetto al primo episodio (quando gli antagonisti colpirono Acatrinei a mani nude) l'avvenuto utilizzo di uno strumento di offesa tagliente, capace di produrre (il coltello così come il taglierino) lesioni mortali ove indirizzato in zone interessate da grossi vasi sanguigni, come è avvenuto nel caso in esame.

Ciò ha consentito di mantenere la qualificazione del secondo episodio in termini di tentato omicidio, senza alcun vizio logico.

Analogamente, il ricorso del Buhaiciuc appare meramente rivalutativo, ricadendo su aspetti correttamente vagliati in sede di merito. 5.3 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/12/1990 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ..44:a. ott c. (51tcLet-0;1< LQ_ t'AJLAr.24(.4-44 t44w2-zre.. r- Gf-eft ; PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. u<fitcrfl-cliferrsor e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 30 giugno 2021 il Tribunale di Tivoli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla ipotesi di reato di tentato omicidio (escluse le contestate aggravanti) commesso in Tivoli in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre del 2019 (capo b) nonché la penale responsabilità dello stesso Bicaj e di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle ipotesi di reato di tentata violenza privata e lesioni personali commesse in data 27 dicembre 2019 sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze generiche equivalenti, la pena per il Bicaj è stata determinata in anni sette e mesi sei di reclusione mentre quella per il Buhaiciuc è stata determinata in anni uno e mesi due di reclusione. 2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la prima decisione. 2.1 La ricostruzione dei due episodi - avvenuti a distanza di tre giorni l'uno dall'altro - è stata operata in sede di merito sulla base di: a) le dichiarazioni rese dalla vittima Acatrinei che ha compiutamente identificato i due imputati in riferimento alla aggressione da lui subìta il 27 dicembre 2019 e il Bicaj come la persona che lo aggredì nuovamente il successivo 30 dicembre con uso del coltello; b) le modalità del fatto accaduto in data 30 dicembre 2019, nei pressi della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che il Bicaj voleva impedire la frequentazione tra la vittima e la Galli ; c) le risultanze di prova generica e medico-legali relative alle conseguenze delle due aggressioni sulla persona di Acatrinei. In particolare, il Tribunale ritiene del tutto affidabile la deposizione resa dalla vittima, asseverata dalle risultanze medico-legali e dalle modallità dell'arresto del Bicaj in data 30 dicembre 2019 (l'imputato venne trovato in possesso di un cutter). 2.2 In secondo grado, la Corte di Appello ribadiva la piena attendibilità dell'Acatrinei e la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) in termini di tentato omicidio, disattendendo le doglianze difensive.3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso del Bicaj è affidato a quattro motivi, con cui si deduce vizio di motivazione, che si sintetizzano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza ai sensi dell'art.173 disp.att. cod.proc.pen. . Si afferma che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che lo strumento di offesa fosse il cutter rinvenuto sulla persona dell'imputato (in ciò variando la motivazione del primo giudice) posto che la stessa persona offesa ha fatto menzione di un grosso coltello da cucina e non di un cutter, strumento peraltro inidoneo a cagionare la morte del soggetto attinto. Nel prosieguo, si sostiene che in realtà l'arma bianca non è mai stata ritrovata e che sul cutter non sono state repertate macchie di sangue. Ancora, non è stata valutata la doglianza difensiva circa il luogo ove venne rinvenuto il Bicaj, non prossimo a quello in cui si trovava la vittima. Si insiste inoltre circa l'incertezza sulla volontà omicida, specie in caso di effettivo utilizzo del cutter . 3.2 II ricorso del Buhaiciuc deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare si rappresenta che le doglianze in punto di attendibilità della persona offesa mosse con l'atto di appello (e riepilogate nel ricorso) non sarebbero state oggetto di apprezzamento. 4. Sono state depositate memorie difensive a sostegno del contenuto degli atti di ricorso, da entrambi i ricorrenti. 5. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi in fatto, a fronte di esaustivo apprezzamento delle evidenze probatorie in sede di merito. 5.1 La valutazione di attendibilità della persona offesa Acatraniei è stata posta a base del percorso ricostruttivo, senza alcun vizio logico e ciò impedisce la rivalutazione di detto profilo in sede di legittimità. Va ricordato sul tema che in presenza di indici di attendibilità della persona offesa, che nel caso in esame sono ampiamente analizzati nelle due decisioni di merito (v. i referti medici e la constatazione di lesioni che risultano conformi ai contenuti della narrazione, in entrambi gli episodi), la decisione può integralmente fondarsi su tale deposizione, secondo gli insegnamenti nomofilattici del tutto univoci, riassunti nella decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. A tale compito, tuttavia, non si sono sottratti i giudici del merito, che hanno evidenziato sia la corrispondenza delle lesioni alla narrazione della vittima che la particolare 'sequenza di aggressività' mostrata dal Bicaj nei confronti dell'Acatrinei, pur in un contesto in cui la reticenza mostrata dalla teste [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito di confermare la particolare causale delle condotte. Sta di fatto che la seconda aggressione - In modo significativo, come si è ritenuto in sede di merito - ha avuto inizio appena Acatrinei era uscito dall'abitazione della donna, il che consente di ricollegare l'intera azione (cui ha contribuito in modo significativo, nel primo episodio, il Buhaiciuc) alla volontà del Bicaj di opporsi alla (41 frequentazione tra la vittima e la Galli. 5.2 Tanto il primo che il secondo atto di ricorso mirano, pertanto, ad una non consentita - in questa sede - rivalutazione dei profili di attendibilità della vittima, non essendo dirimente la considerazione (quanto al ricorso del Biacaj) operata dalla Corte di secondo grado del probabile utilizzo del taglierino (rinvenuto nella disponibilità dell'imputato) piuttosto che di un coltello da cucina. Ciò che rileva è, infatti, rispetto al primo episodio (quando gli antagonisti colpirono Acatrinei a mani nude) l'avvenuto utilizzo di uno strumento di offesa tagliente, capace di produrre (il coltello così come il taglierino) lesioni mortali ove indirizzato in zone interessate da grossi vasi sanguigni, come è avvenuto nel caso in esame. Ciò ha consentito di mantenere la qualificazione del secondo episodio in termini di tentato omicidio, senza alcun vizio logico. Analogamente, il ricorso del Buhaiciuc appare meramente rivalutativo, ricadendo su aspetti correttamente vagliati in sede di merito. 5.3 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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