CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 29572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G.N. 32107/2024 SS Sent. n. sez. 1395/2025 CC-15/7/2025 R.G.N. 14070/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulle istanze di restituzione del termine exart. 175 cod. proc. pen. proposte da MIRABILE PAOLOnato a Terni l' 11 agosto 1976 [OSCURATO:PERSONA] SALVATRICEnata a Noto il 19 settembre 1983 in relazione alla sentenza resa il 19 settembre 2024 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostitut a Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza resa il 19 settembre 2024 e depositata il 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato l’affermazione di responsabilità e la pena applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto unico il difensore ha presentato istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza, nell’interesse di entrambi gli imputati, allegando di non avere potuto presentare il ricorso nei termini prescritti, che decorrevano dal 18 dicembre 2024, in quanto la richiesta, avanzata tempestivamente dal difensore tramite mail alla cancelleria della Corte territoriale, diretta ad ottenere copia della motivazione, non era stata evasa sino al 7 marzo 2025, e ciò non aveva consentito al difensore di formulare e articolare i necessari motivi; si sostiene, inoltre, che la richiesta di restituzione è tempestiva rispetto al prescritto termine di 10 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore, in ragione dello stato dimalattia dello stesso difensore, protrattosi dal 24 febbraio al 21 marzo 2025. 3. Con nota del 23 maggio 2025 il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza(rectius, delle istanze), sul rilievo che: -il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza depositata il 24 ottobre 2024 e dunque nel termine di 90 giorni indicato in dispositivo veniva a scadenza il 1°febbraio 2025; -le istanze di restituzione sono sta te depositat e il 21 marzo 2025 e , in pari data , è stato depositato il ricorso avverso la sentenza; -le istanze in parola sono tardive poiché propost e oltre il termine di dieci giorni dal venir meno della pretesa causa di forza maggiore, considerato che la malattia documentata dal difensore non integra un’assoluta impossibilità a proporre l’impugnazione; - l e istanze sono, in ogni caso, manifestamente infondat e , poiché non ricorre la prospettata causa di forza maggiore, considerato che,dalla documentazione acquisita, emerge che la cancelleria ha fornito tempestiva risposta alla richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. L e istanze di restituzione nel termine sono inammissibil i perché tardiv e e comunquemanifestamente infondate. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che in tema di richiesta di restituzione dei termini exart. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore fornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051-01). 1.2. Inoltre, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01). 2. Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Corte di appello di Ancona emerge che la richiesta di copia della sentenza era stata inviata dalla difesa via mailin data 3 gennaio 2025 e la cancelleria aveva risposto, comunicando che, per ricevere quanto richiesto, occorreva effettuare il pagamento dei diritti di copia,da versare tramite la piattaforma PagoPa,e allegare la ricevuta in risposta alla mail in formato pdf. In assenza di questo adempimento, il difensore ha reiterato la richiesta di copia il 3 marzo 2025, quando il termine per impugnare era già scaduto, sollecitando la cancelleria, che con comunicazione del 6 marzo 2025 rispondeva che era ancora in attesa di ricevere copia della ricevuta di pagamento; la difesa non allega al ricorso detta ricevuta di pagamento, né la prova che la stessa sia stata inviata alla cancelleria prima del 6 marzo 2025, mentre allega corrispondenza relativa ad altro procedimento penale. 3. In ogni caso, ritiene il Collegio che in detta situazione non siano ravvisabili i presupposti del caso fortuito e della forza maggiore,invocati dal difensore per essere rimesso in termini per proporre ricorso. Invero, le istanze propost e sono manifestamente infondat e poiché dalla documentazione trasmessa dalla Corte di appello risulta che una precedente richiesta di copia della sentenza era già stata avanzata e riscontrata, con correlata richiesta di pagamento dei diritti di copia, cui la difesa non ha dimostrato di avere ottemperato, e cioè esclude che l'omessa tempestiva impugnazione sia attribuibile a causa di forza maggiore. 3.1. Il Procuratore generale ha, inoltre, rappresentato che l’istanza di restituzione nel termine è tardiva,poichè proposta dopo dieci giorni dalla cessazione della prospettata causa di forza maggiore, considerato che lo stato di malattia del difensore, invocato per giustificare il ritardo nel proporre l’istanza di restituzione dal 7 al 21 marzo 2025, come risultante dal secondo dei certificati telematici allegati, costituito da persistenza di dolore invalidante che compromette la deambulazione, non integra quell'ipotesi di impedimento assoluto che può giustificare il ritardo. 3.2. Ritiene il Collegio di condividere dette considerazioni,che rimangono tuttavia assorbite dalla manifesta infondatezza delle istanzedi restituzione, che non superano il vaglio di ammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibili le istanze. Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,