CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 maggio 2026, con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 423-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riformandone il trattamento sanzionatorio alla misura di anni due e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il dolo è stato ricavato da elementi univocamente indizianti della sua sussistenza, quali la pluralità degli inneschi, l'accensione in aree interessate da vento favorevole e l'estensione conseguente e incontrollata del fuoco; che il ricorso ripropone assertivamente l'alternativa lettura degli elementi già contenuta nell'appello, senza indicare riscontri valutati non dal giudice di merito; che «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); e in ogni caso «la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M