CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 17/06/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati p.e p. dagli artt. 81 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione kimputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: violazione di norme in tema di partecipazione delldmputato all'udienza ex art. 606, lett. C) c.p.p.; inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ed integratrici della stessa ex art. 606, lett. B) c.p.p.; violazione delle norme di diritto processuale penale ex art. 192, co. 2 c.p.p.: mancata della motivazione in merito all'applicazione dell'istituto del reato continuato ex art. 81 c.p. (art. 606, lett. B) ed E) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso è reiterativo, poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza c:adere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti trattati in motivazione a pagg. 5 e 6, ha già esposto come la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado invocata dall'imputato non sia passibile dì accoglimento. Ciò poiché la supposta lamentata violazione del diritto di difesa non può ritenersi integrata, atteso che all'imputato non spettava alcuna scelta in ordine alle modalità di partecipazione dell'udienza (quest'ultima ricadente nell'ambito di applicazione della normativa emergenziale COVID 19): ne consegue che, a fronte della scelta dell'imputato di non avvalersi della traduzione, gli sia stato negato il collegamento cd. da remoto, non ricorrendo le ipotesi di cui allé.art. 146 bis disp. att. c.p.p. per procedere alla videoconferenza. Quanto al secondo motivo, in cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica dei fatti addebitati (presuntivamente riconducibili nell'alveo dell'art. 610 c.p. e non nell'art. 629 c.p.), occorre ribadire che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed infatti, la Corte di appello ha circostanziato come la persona offesa abbia narrato in maniera lineare e scevra da contraddizioni quanto occorso, non enfatizzando o calcando la mano sull'accaduto (cfr. pag. 6 della sentenza). Quanto all'ultimo. motivo sulla violazione di norme inerenti alia determinazione del trattamento sanzionatorio, giova rammentare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142): ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: pena congrua, pena equa o congruo aumento, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Contrariamente a quanto asserisce l'odierno ricorrente, la Corte di appello ha puntualmente motivato a pag. 7 della sentenza per quel che concerne il trattamento sanzionatorio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e