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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16149/2026

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TELFIORENTINO il 22/06/1961 avverso la sentenza del 04/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 74RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], n. q. di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 settembre 2013, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere posto in essere operazioni societarie e atti di cessione volti al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 9 Febbraio 2006 al 6 dicembre 2011, sono state contestate svariate di distrazioni di beni, poste in essere tutte nell'anno 2011, che hanno completamente depauperato il patrimonio della società, divenuta così una mera scatola vuota e poi ceduta, dopo il cambiamento della ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a tale [OSCURATO:PERSONA] che, assuntane la titolarità formale, in data 6 dicembre 2011, ha accompagnato la società al fallimento, dichiarato il 19 settembre 2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a cinque motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il difensore di fiducia dell'imputato lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione alla denegata assoluzione per insussistenza del fatto.

Deduce che le cessioni dei beni sociali, valutate come atti distrattivi, rispondevano invece a scelte imprenditoriali utili per la società ed erano operazioni trasparenti aventi come unico scopo quello di assicurare la continuità aziendale.

Rappresenta che la sentenza impugnata ha ignorato le deposizioni testimoniali e la consulenza della difesa dell'imputato pervenendo, quindi, a una decisione di condanna che non avrebbe potuto essere pronunziata ove siffatte risultanze istruttorie fossero state considerate.

Deduce, infine, che la persona a cui era stata ceduta in ultimo la società, tale [OSCURATO:PERSONA], concorrente giudicato separatamente e condannato per bancarotta fraudolenta documentale, era soggetto imprenditoriale capace a cui erano stati trasferiti non solo i documenti contabili, ma anche le giacenze di magazzino per un valore di 540.000,00 euro sicché all'imputato non poteva addebitarsi alcuna fraudolenta spoliazione della società.

2. Con il secondo motivo reitera analogo motivo già proposto in appello con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 604, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, la manifesta illogicità della stessa in quanto il Tribunale avrebbe condannato l'imputato anche per un fatto nuovo, non oggetto di contestazione, concernente le condotte distrattivedell'intero magazzino della società fallita nonché dei beni strumentali esclusi dall'affitto dell'azienda.

3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta subordinata di derubricazione in bancarotta semplice o, in ulteriore subordine, in bancarotta preferenziale.

4. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 219, comma 1, legge fall. e al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma del medesimo articolo.

5. Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e la mancata rimodulazione della pena in senso più favorevole al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, a tratti inammissibile, e come tale deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo, il ricorrente, pur deducendo la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostanzialmente, censura, peraltro in modo assertivo e, quindi, aspecifico, la valutazione da parte della Corte distrettuale delle risultanze istruttorie e sollecita un' inammissibile rivalutazione in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova così dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta, con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità.

La valutazione della prova è, come si è detto, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609 - 01).

La Corte d'appello, richiamando la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo avendo igiudici del gravame esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico- giuridici della prima sentenza, non presenta alcuno dei vizi prospettati in quanto, con linearità e senza manifeste aporie, ha evidenziato che dall'istruttoria compiuta non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere che le cessioni dei beni aziendali, effettuate senza adeguata contropartita, rispondevano a validi motivi imprenditoriali e non alla volontà di svuotare il patrimonio sociale con conseguente totale insoddisfazione delle rilevantissime ragioni creditorie.

Ha sottolineato, infatti, che il 24 gennaio 2011 veniva costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. avente per oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili, partecipata unicamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore del commercio all'ingrosso di beni per fioristi e in grave situazione economica, che contestualmente trasferiva alla prima fabbricati e terreni; successivamente sempre la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva tutte le quote sociali alla Diva s.r.I., costituita il 3 febbraio 2011, ossia dopo pochi giorni dalla neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] e avente il medesimo oggetto sociale e sede della [OSCURATO:SOCIETA].; alla Diva s.r.I., la Ennisei/[OSCURATO:SOCIETA], il 1.4.2011, locava un immobile ad uso commerciale e il 28.4.2011, il capannone industriale e quasi tutti i beni aziendali con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] veniva messa sostanzialmente in condizione di non poter più proseguire la propria attività imprenditoriale.

A chiusura della complessiva operazione di svuotamento, la [OSCURATO:SOCIETA], il 6.12.2011, mutava la ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA], s.r.l. e, nella stessa data, i soci cedevano, per il complessivo importo di € 2000,00, le loro quote a [OSCURATO:PERSONA], privo di esperienza imprenditoriale e nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. che: non risulta abbia mai operato; aveva sede presso l'abitazione del Vitaglíano; veniva immediatamente messa iin liquidazione sempre il 6.12.2011; veniva cancellata dal registro delle imprese nove mesi dopo la sua costituzione; veniva dichiarata fallita, priva di alcun attivo, dopo circa venti mesi dalla costituzione, L'analitica ricostruzione del succedersi dei fatti, pacifici, ha portato i giudici di merito. la loro immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), previa valutazione delle dichiarazioni del consulente di parte Vallini, del consulente fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], Piaggi, a ritenere che l'imputato «in assenza di alcuna plausibile giustificazione» ha realizzato deliberatamente un'operazione di spoliazione della società fallita, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria.

Il ricorrente, nel proporre il motivo di ricorso, lamenta il travisamento probatorio riportando brani delle valutazioni del proprio consulente di parte e del consulente fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], ma tali deduzioni, volte a sollecitare una diversa interpretazione della ricorstruzione in fatto operata dai giudici di merito,non sono idonee a scalfire la decisione impugnata posto che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (per tutte, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

3. Inammissibile è la censura svolta con il secondo motivo di ricorso posto che l'imputazione ha riguardo "alla distrazione dell' intero patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]" e, come correttamente osserva la Corte d'appello, l'imputato è stato condannato per i fatti contestati nel capo di imputazione.

4. Infondata è poi la terza censura posto che dagli elementi emersi dall'istruttoria compiuta, complessivamente valutati, deve escludersi, come correttamente ritenuto nelle sentenze di merito, la configurabilità del delitto di bancarotta semplice o di bancarotta preferenziale.

Quest'ultima sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare che non rileva nella fattispecie in esame.

Con riferimento alla invocata configurabilità della bancarotta semplice deve evidenziarsi che l'operazione architettata, per come ricostruita dai giudici di merito, lungi dal far emergere operazioni imprudenti — rientranti sempre nell'ambito dello scopo sociale della fallita, ma pur sempre poste in essere nell'interesse della stessa —, evidenzia piuttosto la volontà lucida di svuotare completamente la [OSCURATO:SOCIETA] dai beni aggredibili con l'effetto di porre in essere atti contrari all'interesse del ceto creditorio.

5. Non meritano accoglimento in quanto infondate le censure svolte con il quarto motivo.

Ed invero, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., i giudici di merito hanno valorizzato quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità e, cioè, che la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.

Il giudizio relativo alla particolare tenuità o gravità del fatto, dunque, non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento dell'imputato ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno fondato la decisione considerando che la distrazione ha riguardato l'intero asset della [OSCURATO:SOCIETA] e ha comportato l'inconsistenza di attivo realizzabile.

Siffatte considerazioni sono da sole sufficienti per giustificare il riconoscimento dell'aggravante e il diniego dell'attenuante.

6. Manifestamente infondate sono infine le censure affidate all'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Siffatta valutazione è espressione del potere discrezionale tipico del giudizio di merito e sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione dovendosi ritenere sufficiente anche la valutazione di solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., non occorrendo un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; n. 10379/1990, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Rv. 180654).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sottolineato la gravità della condotta distrattiva «totalmente incurante di qualsiasi ragione di continuità imprenditoriale e di tutela dei creditori che gestione» che, anche avuto riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado pressoché vicino ai minimi edittali, rende ragione dell'adeguatezza del giudizio di bilanciamento operato in primo grado.

Tale motivazione è congrua e adeguata e si sottrae, dunque, alle censure del ricorrente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell' imputato al pagamento delle spese processuali .

P.Q.M.

Rigetta i P.Q.Mr CORTE DI D V [OSCURATO:PERSONA] 5 iL UNZION C ni0 mfffl 44

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TELFIORENTINO il 22/06/1961 avverso la sentenza del 04/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 74RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], n. q. di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 settembre 2013, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere posto in essere operazioni societarie e atti di cessione volti al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 9 Febbraio 2006 al 6 dicembre 2011, sono state contestate svariate di distrazioni di beni, poste in essere tutte nell'anno 2011, che hanno completamente depauperato il patrimonio della società, divenuta così una mera scatola vuota e poi ceduta, dopo il cambiamento della ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a tale [OSCURATO:PERSONA] che, assuntane la titolarità formale, in data 6 dicembre 2011, ha accompagnato la società al fallimento, dichiarato il 19 settembre 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a cinque motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il difensore di fiducia dell'imputato lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione alla denegata assoluzione per insussistenza del fatto. Deduce che le cessioni dei beni sociali, valutate come atti distrattivi, rispondevano invece a scelte imprenditoriali utili per la società ed erano operazioni trasparenti aventi come unico scopo quello di assicurare la continuità aziendale. Rappresenta che la sentenza impugnata ha ignorato le deposizioni testimoniali e la consulenza della difesa dell'imputato pervenendo, quindi, a una decisione di condanna che non avrebbe potuto essere pronunziata ove siffatte risultanze istruttorie fossero state considerate. Deduce, infine, che la persona a cui era stata ceduta in ultimo la società, tale [OSCURATO:PERSONA], concorrente giudicato separatamente e condannato per bancarotta fraudolenta documentale, era soggetto imprenditoriale capace a cui erano stati trasferiti non solo i documenti contabili, ma anche le giacenze di magazzino per un valore di 540.000,00 euro sicché all'imputato non poteva addebitarsi alcuna fraudolenta spoliazione della società. 2. Con il secondo motivo reitera analogo motivo già proposto in appello con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 604, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, la manifesta illogicità della stessa in quanto il Tribunale avrebbe condannato l'imputato anche per un fatto nuovo, non oggetto di contestazione, concernente le condotte distrattivedell'intero magazzino della società fallita nonché dei beni strumentali esclusi dall'affitto dell'azienda. 3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta subordinata di derubricazione in bancarotta semplice o, in ulteriore subordine, in bancarotta preferenziale. 4. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 219, comma 1, legge fall. e al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma del medesimo articolo. 5. Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e la mancata rimodulazione della pena in senso più favorevole al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, a tratti inammissibile, e come tale deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente, pur deducendo la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostanzialmente, censura, peraltro in modo assertivo e, quindi, aspecifico, la valutazione da parte della Corte distrettuale delle risultanze istruttorie e sollecita un' inammissibile rivalutazione in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova così dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta, con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. La valutazione della prova è, come si è detto, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609 - 01). La Corte d'appello, richiamando la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo avendo igiudici del gravame esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico- giuridici della prima sentenza, non presenta alcuno dei vizi prospettati in quanto, con linearità e senza manifeste aporie, ha evidenziato che dall'istruttoria compiuta non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere che le cessioni dei beni aziendali, effettuate senza adeguata contropartita, rispondevano a validi motivi imprenditoriali e non alla volontà di svuotare il patrimonio sociale con conseguente totale insoddisfazione delle rilevantissime ragioni creditorie. Ha sottolineato, infatti, che il 24 gennaio 2011 veniva costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. avente per oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili, partecipata unicamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore del commercio all'ingrosso di beni per fioristi e in grave situazione economica, che contestualmente trasferiva alla prima fabbricati e terreni; successivamente sempre la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva tutte le quote sociali alla Diva s.r.I., costituita il 3 febbraio 2011, ossia dopo pochi giorni dalla neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] e avente il medesimo oggetto sociale e sede della [OSCURATO:SOCIETA].; alla Diva s.r.I., la Ennisei/[OSCURATO:SOCIETA], il 1.4.2011, locava un immobile ad uso commerciale e il 28.4.2011, il capannone industriale e quasi tutti i beni aziendali con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] veniva messa sostanzialmente in condizione di non poter più proseguire la propria attività imprenditoriale. A chiusura della complessiva operazione di svuotamento, la [OSCURATO:SOCIETA], il 6.12.2011, mutava la ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA], s.r.l. e, nella stessa data, i soci cedevano, per il complessivo importo di € 2000,00, le loro quote a [OSCURATO:PERSONA], privo di esperienza imprenditoriale e nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. che: non risulta abbia mai operato; aveva sede presso l'abitazione del Vitaglíano; veniva immediatamente messa iin liquidazione sempre il 6.12.2011; veniva cancellata dal registro delle imprese nove mesi dopo la sua costituzione; veniva dichiarata fallita, priva di alcun attivo, dopo circa venti mesi dalla costituzione, L'analitica ricostruzione del succedersi dei fatti, pacifici, ha portato i giudici di merito. la loro immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), previa valutazione delle dichiarazioni del consulente di parte Vallini, del consulente fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], Piaggi, a ritenere che l'imputato «in assenza di alcuna plausibile giustificazione» ha realizzato deliberatamente un'operazione di spoliazione della società fallita, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria. Il ricorrente, nel proporre il motivo di ricorso, lamenta il travisamento probatorio riportando brani delle valutazioni del proprio consulente di parte e del consulente fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], ma tali deduzioni, volte a sollecitare una diversa interpretazione della ricorstruzione in fatto operata dai giudici di merito,non sono idonee a scalfire la decisione impugnata posto che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (per tutte, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). 3. Inammissibile è la censura svolta con il secondo motivo di ricorso posto che l'imputazione ha riguardo "alla distrazione dell' intero patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]" e, come correttamente osserva la Corte d'appello, l'imputato è stato condannato per i fatti contestati nel capo di imputazione. 4. Infondata è poi la terza censura posto che dagli elementi emersi dall'istruttoria compiuta, complessivamente valutati, deve escludersi, come correttamente ritenuto nelle sentenze di merito, la configurabilità del delitto di bancarotta semplice o di bancarotta preferenziale. Quest'ultima sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare che non rileva nella fattispecie in esame. Con riferimento alla invocata configurabilità della bancarotta semplice deve evidenziarsi che l'operazione architettata, per come ricostruita dai giudici di merito, lungi dal far emergere operazioni imprudenti — rientranti sempre nell'ambito dello scopo sociale della fallita, ma pur sempre poste in essere nell'interesse della stessa —, evidenzia piuttosto la volontà lucida di svuotare completamente la [OSCURATO:SOCIETA] dai beni aggredibili con l'effetto di porre in essere atti contrari all'interesse del ceto creditorio. 5. Non meritano accoglimento in quanto infondate le censure svolte con il quarto motivo. Ed invero, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., i giudici di merito hanno valorizzato quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità e, cioè, che la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta. Il giudizio relativo alla particolare tenuità o gravità del fatto, dunque, non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento dell'imputato ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno fondato la decisione considerando che la distrazione ha riguardato l'intero asset della [OSCURATO:SOCIETA] e ha comportato l'inconsistenza di attivo realizzabile. Siffatte considerazioni sono da sole sufficienti per giustificare il riconoscimento dell'aggravante e il diniego dell'attenuante. 6. Manifestamente infondate sono infine le censure affidate all'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Siffatta valutazione è espressione del potere discrezionale tipico del giudizio di merito e sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione dovendosi ritenere sufficiente anche la valutazione di solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., non occorrendo un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; n. 10379/1990, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Rv. 180654). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sottolineato la gravità della condotta distrattiva «totalmente incurante di qualsiasi ragione di continuità imprenditoriale e di tutela dei creditori che gestione» che, anche avuto riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado pressoché vicino ai minimi edittali, rende ragione dell'adeguatezza del giudizio di bilanciamento operato in primo grado. Tale motivazione è congrua e adeguata e si sottrae, dunque, alle censure del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell' imputato al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta i P.Q.Mr CORTE DI D V [OSCURATO:PERSONA] 5 iL UNZION C ni0 mfffl 44