CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1985
Cassazione n. 32208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1985 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto chel, nel contestare la responsabilità per il reato di evasione ex art.385 cod. pen. (il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume che, essendo stato colto appena sull'uscio della abitazione presso la quale era collocato agli arresti domiciliari, dovrebbe ravvisarsi soltanto una trasgressione della prescrizione rilevante ex art. 276 cod. proc. pen yma non si confronta con la motivazione della sentenza nella quale si puntualizza che Pepe non fu colto fermo sull'uscio di casa ma lungo la via e al centro della carreggiata intento, di notte e in una giornata invernale, a parlare con due giovani; ritenuto che la Corte d'appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento del fatto di particolare tenuità osservando che la condotta di Pepe è grave perché egli non soltanto si è allontanato dal suo domicilio ma anche ha violato il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari mentre era sottoposto alla misura cautelare per avere spacciato cocaina all'interno o nei pressi della sua abitazione; ritenuto che la Corte di appello ha adeguamento giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione sia di quanto precede sia dei plurimi precedenti penali per spaccio di droga e per furto senza che, per altro verso, emergano elementi di valutazione favorevoli; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e