CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 5/04/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],I il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 22 marzo 2024, all'esito del giudizio di convalida dell'arresto in flagranza, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 110, 391-ter, commi primo e secondo, cod. pen. di cui ai capi a) e b) della incolpazione provvisoria. Si contesta all'indagata, infermiera del carcere, in concorso con il medico dell'Istituto, [OSCURATO:PERSONA], di avere introdotto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, tre panetti di hashish, dal peso complessivo di oltre 350 grammi, nonché diversi apparecchi cellullari. Il compendio indiziario è costituito dall'attività di perquisizione e di sequestro della sostanza e dei cellullari — occultati all'interno dell'armadietto della Campagna - e dalla confessione resa dalla Genovese nel corso dell'interrogatorio (la ricorrente ha ammesso la condotta, sostenendo, però, di avere agito sotto minaccia). 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Genovese, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, trattandosi di fatto episodico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di entrambi i reati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che i reati si siano consumati allorchè le due donne hanno posizionato all'interno dell'armadietto della Campagna il pacco incriminato, «giacchè solo in questo momento e non prima si è compiuta ed esaurita l'azione criminosa, che aveva avuto inizio quando la Genovese aveva avuto accesso ai locali della portineria della struttura». In realtà, sussiste il tentativo perché le due indagate non sono riuscite a fare entrare nell'area detentiva lo stupefacente e i cellulari, che erano depositati nell'area della portineria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno, posto che il reato di cui all'art. 391-ter cod pen si consuma anche con la semplice introduzione del materiale all'interno della struttura carceraria, e ciò è pacificamente avvenuto, come sottolineato dal Collegio della cautela. 3. Il primo motivo è invece fondato.[OSCURATO:PERSONA] della cautela non ha spiegato da quali elementi abbia tratto la convinzione che la Genovese vanti legami criminali al di fuori del carcere, nonché una forte cointeressenza con i detenuti e i loro familiari. Nel proprio argomentare, il Tribunale non ha tenuto debito conto del precetto normativo codificato all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla stregua del quale al giudice della cautela è fatto obbligo di motivare in modo puntuale in ordine alla concretezza e, soprattutto, all'attualità del periculum libertatis, esplicitando le ragioni della prognosi di ricaduta nel reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, invece, del tutto assertiva. Altrettanto deficitaria risulta la valutazione in punto di scelta della misura cautelare, che il Giudice a quo ha risolto con una frase stereotipata. Non è, infatti, stato rappresentato in che termini l'indagata, se ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, possa continuare a mercificare la professione di infermiera. 4. L' ordinanza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente a tale ultimo profilo, con rinvio al Tribunale del riesame di Messina che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, connma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.