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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31294/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata exart. 5 9 9 - bis del codice di rito , preso atto della rinuncia ai motivi inerenti la responsabilità. 2.Contro tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che nella motivazione della sentenza impugnata non si fosse dato atto della richiesta di applicazione della attenuante della collaborazione prevista dall’art. 416-bis.1 n . 3 ) cod. pen. nonostante ne sussistessero tutti i requisiti .

Pertanto,malgrado la pena applicata fosse coerente con quella concordata, la volontà della parte non risulterebbe correttamente riportata nella motivazione della sentenza. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). 3.2.Nel caso in esame si lamentava la mancata indicazione nella motivazione della concessione dell’attenuante della collaborazione, nonostante la pena inflitta fosse coincidente con quella concordata. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sanzione irrogata è legale e coerente con quella indicata nella richiesta concordata dalle parti: la sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.

4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 .

Il Consigliere estensore Il P residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata exart. 5 9 9 - bis del codice di rito , preso atto della rinuncia ai motivi inerenti la responsabilità. 2.Contro tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che nella motivazione della sentenza impugnata non si fosse dato atto della richiesta di applicazione della attenuante della collaborazione prevista dall’art. 416-bis.1 n . 3 ) cod. pen. nonostante ne sussistessero tutti i requisiti . Pertanto,malgrado la pena applicata fosse coerente con quella concordata, la volontà della parte non risulterebbe correttamente riportata nella motivazione della sentenza. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). 3.2.Nel caso in esame si lamentava la mancata indicazione nella motivazione della concessione dell’attenuante della collaborazione, nonostante la pena inflitta fosse coincidente con quella concordata. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sanzione irrogata è legale e coerente con quella indicata nella richiesta concordata dalle parti: la sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P residente
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