CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia rigettava !istanza di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza n. 325/2003 del predetto Tribunale, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 31 e 32 I. n. 47/85 in relazione alla legge 724/1994. Espone che il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Barano d'Ischia era idoneo a determinare la revoca dell'ordine di demolizione, come già ritenuto dal primo Giudice monocratico con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; correttamente il Comune aveva sanato la consistenza dell'edificio di mq 117 n quanto era documentato dagli atti amministrativi che tale corpo di fabbrica era antecedente al 31.12.1993; le opere realizzate successivamente (portico posto in aderenza all'edificio e la sala caldaia), invece, erano state escluse correttamente dalla sanatoria; non poteva ritenersi che si fosse attuata una sanatoria parziale perché le opere escluse non avevano alcun collegamento con la costruzione, erano opere autonome e non incidevano sulla struttura dell'edificio; tali opere, inoltre, potevano essere autonomamente demolite e, quindi, l'ordine di demolizione non poteva estendersi anche a tutta la consistenza dell'edificio. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 32 della I.n. 47/85. Argomenta che il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere che l'edificio avrebbe una consistenza di mq 150 nel mentre la domanda di condono e l'oblazione pagata ineriva ad una ridotto consistenza di mq 100, in quanto secondo la disposizione codicistica la consistenza da prendere in considerazione era quella interna, al netto della muratura e delle tramezzature, con la conseguenza che l'oblazione pagata su 100 mq era più che sufficiente in quanto a 117 mq di superficie lorda corrispondevano almeno 22 mq di superficie netta. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, lamentando che erroneamente il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il silenzio assenso di cui alla predetta norma non si applicasse alle autorizzazioni paesaggistiche richieste a titolo di condono; nè aveva rilievo che la sanatoria edilizia non determinasse l'estinzione del reato paesistico in quanto non si controverteva della revoca della sentenza di condanna ma solo di accertamento della caducazione della sanzione della demolizione per intervenuta sanatoria anche a fini paesistici. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione del principio del ne bis in idem, lamentando che il Giudice dell'esecuzione non aveva considerato che in precedenza era già stato emesso dal Comune ordine di demolizione nei confronti della madre della ricorrente e che, quindi, il potere surrogatorio del Giudice penale non era giustificato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, in premessa, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez.3, n.1388 del 30/03/2000, Rv.216071; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974; Sez.3, n.23992 del 16/04/2004, Rv.228691; Sez.3, n.43878 del 30/09/2004, Rv.230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145); inoltre, il Giudice dell'esecuzione ha il potere- dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep.2013, Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez.3, n.17066 del 04/04/2006, Rv.234321; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974; Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768). Facendo buon governo di tali principi il Giudice dell'esecuzione, ha correttamente disatteso le doglianze difensive qui riproposte, ritenendo illegittimo il permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 25 gennaio 2018 (emesso su istanza di condono edilizio prot.com. n. 2153 del 27.02.1995, presentata ai sensi delle legge 724/1994), in quanto rilasciato in difetto delle condizioni oggettive di carattere temporale per la condonabilità delle opere abusive, che avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31.12.1993; l'attività di edificazione, invece, dopo la realizzazione di un primo manufatto (oggetto di sequestro 1994 e dissequestrato nel 1999) era proseguita anche dopo il 31.12.1993, mediante l'ampliamento della superficie utile e la realizzazione di un "ulteriore manufatto" di circa 23 mq, composto da mura in celloblock e solaio in c.a. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, valutando le opere edilizie nel loro complesso e rilevandone la mancata ultimazione entro il termine del 31.12.1993, ha, poi, escluso anche la legittimità di una sanatoria parziale relativa solo ad una parte delle opere, asseritamente realizzate ed ultimate prima del 31.12.1993; sul punto è stato correttamente richiamato il principio di diritto, secondo cui, in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità (Sez.3, n.22256 del 28/04/2016, Rv.267290 - 01Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260973 - 01). Del pari corretta risulta l'affermazione che l'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica doveva riferirsi all'intera opera abusiva, come realizzata nella sua interezza. Costituisce, infatti, principio consolidato l'affermazione che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, Rv. 268831 - 01; Sez.3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in aderenza alle risultanze istruttorie ha compiutamente individuato la consistenza sia dell'immobile oggetto della istanza di condono che quella del fabbricato effettivamente realizzato, rimarcando la non corrispondenza tra di essi, spiegando che l'immobile oggetto di condono da parte del Comune era caratterizzato da una superficie di gran lunga inferiore rispetto a quella accertata in sede di sopralluogo e oggetto di demolizione. A fronte di tale apprezzamento di fatto, sorretto da argomentazioni congrue e prive di vizi logici, la censura della ricorrente risulta meramente contestativa ed orientata in fatto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Questa Corte ha già affermato, principio che va qui ribadito che, in tema di reati edilizi, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, qualora l'abuso sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per l'adozione del necessario parere della competente Soprintendenza non è disciplinato dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma dalla legge sul condono edilizio applicabile nel caso di specie, che stabilisce una disciplina speciale di maggior rigore (Sez.3, n.10799 del 20/11/2018, dep.12/03/2019, Rv.275142 - 01, che ha osservato che l'art. 32 I n. 47 del 1985 - quale sostituito dall'art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modiff. dalla I. 24 novembre 2003, n. 326 - rubricato opere costruite su aree sottoposte a vincolo e richiamato dall'art. 39, l 724 del 1994 - al primo comma prevede, per quanto qui interessa, che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto»... Nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, dunque, il legislatore, da un lato, ha ritenuto di concedere alla soprintendenza uno spatium deliberandi più ampio - 180 giorni, anziché 45-, d'altro lato ha previsto che il decorso del termine valga quale silenzio-rifiuto impugnabile in sede di giustizia amministrativa). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, richiamando il suesposto principio di diritto, ha correttamente rimarcato che il permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 25.01.2018 rilasciato alla ricorrente presentava un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto, non trovando applicazione il disposto dell'art. 146, comma 5, d.lgs 42/2004, il silenzio serbato dalla Soprintendenza in ordine alla richiesta di parere circa la compatibilità paesaggistica dell'opera doveva valutarsi quale silenzio- rifiuto, con la conseguenza che difettava il prescritto parere della Soprintendenza. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha richiamato in modo pertinente il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv. 274128), secondo cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, per cui non comporta la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 4 marzo 2014. Va anche ricordato che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, «esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659)» (così in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185699). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor