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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08134/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17153/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 4854/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Castellammare del Golfo (TP) notificò il 20 novembre 2017un avviso di accertamento per IMU 2012 alla contribuente in relazione aimmobili siti in quel territorio.

La stessa impugnò l’avviso avanti allaNumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/2026Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, eccependo la nullitàdell’avviso per nullità della notifica, lamentando carenze motivazionali e,nel merito, l’illegittimità dell’attribuzione della qualifica d’aree edificabili adalcuni suoi terreni in assenza di piani attuativi, la mancata comunicazioneex art. 31 l. 289/02, la sussistenza all’epoca di vincoli temporanei cheescludevano, su alcuni terreni, la potenzialità edificatoria e l’errataedificabili.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1118 del 13/11/2019,respinse il ricorso, ritenendo sanate le invalidità della notifica e corretti ivalori oggetto d’imposizione.Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez.

Palermo, nellacontumacia del Comune appellato, ha respinto l’appello.Secondo la Corte territoriale, richiamato l’insegnamento di questa Corte dicui alla pronuncia 5556/19, doveva ritenersi sanato ex art. 156, commaterzo, c.p.c. l’eventuale vizio della notifica nonché noti alla parte gli atti eavvisi relativi al pagamento dell’IMU 2012.

Quanto ai vincoli, laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto di condividere quantoaffermato dai primi giudici secondo cui gli stessi non escludevanol’edificabilità ma si limitavano a ridurre il valore delle aree tanto che lostesso Comune aveva valutato in ragione ridotta, in particolare, i terreni diStrada Celso (€ 9,00 al mq), pari alla metà di quelli inseriti nei lottiurbanizzati.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo.Il ricorso è stato notificato telematicamente al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2022 ma l’ente locale è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Con l’unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza ai sensidell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e conseguente inesistenza di unadecisione su un punto della controversia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4 c.p.c.

Evidenzia d’avere formulato sin dal primo gradol’eccezione di non essere soggetto passivo dell’imposta con riferimento al“fabbricato generico identificato al catasto Foglio 90 part. 467 sub 4”(punto 1 dello schema alla pag. 3 dell’avviso impugnato) in quanto sulpredetto immobile insiste il diritto reale d’usufrutto a favore di MariaMistretta all’epoca ivi residente. [OSCURATO:PERSONA] omise diprovvedere sul punto e la contribuente ne fece un motivo d’impugnazione,ma anche il giudice d’appello ha omesso di provvedere sul punto.Richiama a tal fine giurisprudenza di questa Corte volta a ricomprenderetal sorta d’omissione nel vizio succitato (Cass. 3593/21 e 10036/18).1.1 Il motivo è fondato.1.2 Questa Corte può accertare, trattandosi di censura procedurale checonsente l’esame degli atti dei precedenti gradi di giudizio (Cass. Sez. 2,08/01/2020, n. 134, Rv. 656823 - 01 e Cass. Sez.

L., 24/12/2021, n.41465, Rv. 663411 – 01), che nel ricorso originario della contribuente (3°motivo) si censurava espressamente la circostanza suindicata,richiamando il regolamento IUC del Comune delibera 78 del 10 settembre2014 modificato n. 75/2015 art. 7 che identificherebbe l’usufruttuariocome soggetto passivo, e altrettanto era rilevato con il primo motivod’appello (pag. 7-9 del ricorso in appello), lamentando che laCommissione Provinciale non si fosse pronunciata.1.3 Atteso che nella sentenza qui impugnata non si fa alcun riferimentoall’eccezione di carenza di legittimazione passiva, appare integrata laviolazione ex art. 112 c.p.c. in relazione al dedotto motivo.

Nello specificonon può neppure ritenersi che la censura sia stata implicitamente reiettadella sentenza impugnata in quanto non concerne direttamente laNumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/2026domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata,avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi delladomanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali dellacontroversia (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539, Rv. 647081 - 01).2.

La sentenza va pertanto cassata limitatamente al motivo succitato erinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia cheprovvederà altresì sulle spese della presente fase.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere altresì sulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17153/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 4854/2022 depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Castellammare del Golfo (TP) notificò il 20 novembre 2017un avviso di accertamento per IMU 2012 alla contribuente in relazione aimmobili siti in quel territorio. La stessa impugnò l’avviso avanti allaNumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/2026Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, eccependo la nullitàdell’avviso per nullità della notifica, lamentando carenze motivazionali e,nel merito, l’illegittimità dell’attribuzione della qualifica d’aree edificabili adalcuni suoi terreni in assenza di piani attuativi, la mancata comunicazioneex art. 31 l. 289/02, la sussistenza all’epoca di vincoli temporanei cheescludevano, su alcuni terreni, la potenzialità edificatoria e l’errataedificabili.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1118 del 13/11/2019,respinse il ricorso, ritenendo sanate le invalidità della notifica e corretti ivalori oggetto d’imposizione.Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. Palermo, nellacontumacia del Comune appellato, ha respinto l’appello.Secondo la Corte territoriale, richiamato l’insegnamento di questa Corte dicui alla pronuncia 5556/19, doveva ritenersi sanato ex art. 156, commaterzo, c.p.c. l’eventuale vizio della notifica nonché noti alla parte gli atti eavvisi relativi al pagamento dell’IMU 2012. Quanto ai vincoli, laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto di condividere quantoaffermato dai primi giudici secondo cui gli stessi non escludevanol’edificabilità ma si limitavano a ridurre il valore delle aree tanto che lostesso Comune aveva valutato in ragione ridotta, in particolare, i terreni diStrada Celso (€ 9,00 al mq), pari alla metà di quelli inseriti nei lottiurbanizzati.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo.Il ricorso è stato notificato telematicamente al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2022 ma l’ente locale è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con l’unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza ai sensidell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e conseguente inesistenza di unadecisione su un punto della controversia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4 c.p.c. Evidenzia d’avere formulato sin dal primo gradol’eccezione di non essere soggetto passivo dell’imposta con riferimento al“fabbricato generico identificato al catasto Foglio 90 part. 467 sub 4”(punto 1 dello schema alla pag. 3 dell’avviso impugnato) in quanto sulpredetto immobile insiste il diritto reale d’usufrutto a favore di MariaMistretta all’epoca ivi residente. [OSCURATO:PERSONA] omise diprovvedere sul punto e la contribuente ne fece un motivo d’impugnazione,ma anche il giudice d’appello ha omesso di provvedere sul punto.Richiama a tal fine giurisprudenza di questa Corte volta a ricomprenderetal sorta d’omissione nel vizio succitato (Cass. 3593/21 e 10036/18).1.1 Il motivo è fondato.1.2 Questa Corte può accertare, trattandosi di censura procedurale checonsente l’esame degli atti dei precedenti gradi di giudizio (Cass. Sez. 2,08/01/2020, n. 134, Rv. 656823 - 01 e Cass. Sez. L., 24/12/2021, n.41465, Rv. 663411 – 01), che nel ricorso originario della contribuente (3°motivo) si censurava espressamente la circostanza suindicata,richiamando il regolamento IUC del Comune delibera 78 del 10 settembre2014 modificato n. 75/2015 art. 7 che identificherebbe l’usufruttuariocome soggetto passivo, e altrettanto era rilevato con il primo motivod’appello (pag. 7-9 del ricorso in appello), lamentando che laCommissione Provinciale non si fosse pronunciata.1.3 Atteso che nella sentenza qui impugnata non si fa alcun riferimentoall’eccezione di carenza di legittimazione passiva, appare integrata laviolazione ex art. 112 c.p.c. in relazione al dedotto motivo. Nello specificonon può neppure ritenersi che la censura sia stata implicitamente reiettadella sentenza impugnata in quanto non concerne direttamente laNumero registro generale 17153/2022Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 8134/2026Data pubblicazione 01/04/2026domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata,avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi delladomanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali dellacontroversia (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539, Rv. 647081 - 01).2. La sentenza va pertanto cassata limitatamente al motivo succitato erinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia cheprovvederà altresì sulle spese della presente fase. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere altresì sulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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