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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05858/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il ricorso contesta la configurabilità del reato di cui all'art.334 cod. pen. senza neppure considerare l'avvenuta riqualificazione del fatto ex art. 335 cod. pen. e la mancata formulazione di un motivo di appello sulla responsabilità dell'imputato; rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore, ancorché modesto, del veicolo e della gravità della condotta dell'imputato e reputa congrua e proporzionata all'entità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato la pena applicata dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il ricorso contesta la configurabilità del reato di cui all'art.334 cod. pen. senza neppure considerare l'avvenuta riqualificazione del fatto ex art. 335 cod. pen. e la mancata formulazione di un motivo di appello sulla responsabilità dell'imputato; rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore, ancorché modesto, del veicolo e della gravità della condotta dell'imputato e reputa congrua e proporzionata all'entità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato la pena applicata dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris