CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 24469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria trasmessa il 3 giugno 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto ex artt.56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che reiterano quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove vengono con chiarezza espositiva evidenziati plurimi elementi dimostrativi del ruolo svolto dal ricorrente nella fattispecie oggetto di accertamento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto assoluto di motivazione in relazione alla modalità di determinazione della pena base non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata ha precisato che la pena è stata misurata sulla base del grave contesto criminoso in cui ha avuto luogo il tentativo di estorsione, del ruolo ricoperto e della capacità a delinquere dell'imputato, connotata dalla presenza di precedenti penali; che la memoria da ultimo trasmessa in data 3 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso