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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 593/2026

ECLI:EU:C:2026:785
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su opere protette dal diritto d’autore – Contestazione da parte del convenuto della validità formale del contratto di cessione tra il cessionario di tali diritti e l’autore – Collegamento di tale questione alla materia contrattuale » Nella causa C‑176/25 [Steizer] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 24 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2025, nel procedimento IU contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: E. Sartori, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2026, considerate le osservazioni presentate: – per IU, da Ch.

Klostermann, Rechtsanwalt; – per BT, da G. Hebrant e M. Schork, Rechtsanwältinnen; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da S. Noë e L. Wildpanner, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Rome II») (GU 2007, L 199, pag. 40) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), nonché sugli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IU e BT relativamente alla lesione che IU avrebbe arrecato ai diritti esclusivi di utilizzo su fotografie di cui BT si avvale in forza di un contratto di cessione stipulato con l’autore di queste ultime.

Contesto normativo Diritto internazionale Convenzione di Berna 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), così prevede: «L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico (…) come (…) le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia (…)». 4 Ai sensi dell’articolo 5 di tale Convenzione: «1) [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione [istituita mediante tale convenzione] diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera.

Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta. 3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale.

Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali». (…)». 5 L’articolo 6 bis , paragrafo 1, di detta Convenzione è del seguente tenore: «Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione». 6 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima Convenzione: «Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma».

Accordo TRIPS 7 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Trade-[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]; TRIPS), del 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 214; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). 8 L’articolo 9 dell’accordo TRIPS, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al paragrafo 1 così prevede: «I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (…) e al suo annesso.

Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».

Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore 9 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6). 10 L’articolo 1 di tale trattato, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al paragrafo 4 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna».

Diritto dell ’

[OSCURATO:PERSONA] I

11 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2000, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I»), disponeva quanto segue.

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (…) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (…)». 12 Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis »).

L’articolo 7, punto 1, lettera a), e punto 2, di tale regolamento, che corrisponde, in sostanza, all’articolo 5, punto 1, lettera a), e punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, così prevede: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (…) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (…)».

[OSCURATO:PERSONA] II

13 I considerando 7 e 26 del regolamento Roma II enunciano quanto segue: «(7) Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali». (…) (26) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis , universalmente riconosciuto.

Ai fini del presente regolamento, per “diritti di proprietà intellettuale” si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d’autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale». 14 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II definisce il campo di applicazione di quest’ultimo nel modo seguente: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )». 15 L’articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Obbligazioni extracontrattuali», al paragrafo 1 così prevede: «Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo ». 16 L’articolo 8 del regolamento Roma II, intitolato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta». 17 L’articolo 27 di tale regolamento disciplina le relazioni tra quest’ultimo e altre disposizioni del diritto dell’Unione, mentre il suo articolo 28 disciplina i rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore.

[OSCURATO:PERSONA] I

18 I considerando 6, 7 e 16 del regolamento Roma I così recitano: «(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze. (7) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I] e con il regolamento [Roma II]. (…) (16) Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità.

Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione». 19 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative». 20 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Libertà di scelta», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. (…)». 21 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», dispone quanto segue: «1.

In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (…)

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; (…)

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto». 22 L’articolo 11 del regolamento Roma I, intitolato «Validità formale», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue: «1.

Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento». 23 L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», al paragrafo 1, lettera e), così dispone: «La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: (…)

e) le conseguenze della nullità del contratto». 24 L’articolo 23 di detto regolamento disciplina le relazioni tra quest’ultimo e altre disposizioni del diritto dell’Unione, mentre il suo articolo 25 disciplina le relazioni con convenzioni internazionali in vigore.

Diritto tedesco 25 L’articolo 72 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UrhG»), dispone, al paragrafo 2, che il diritto relativo alla protezione delle fotografie è concesso al fotografo. 26 L’articolo 97, paragrafo 1, dell’UrhG prevede che, in caso di violazione illecita del diritto d’autore o di un altro diritto tutelato da tale legge, la persona lesa può chiedere un provvedimento inibitorio immediato e, in caso di rischio di recidiva, un provvedimento inibitorio per il futuro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 27 BT distribuisce a Cottbus (Germania), tramite Internet, in particolare sulla piattaforma di vendita online eBay, accessori per automobili, tra cui tappetini. 28 Al fine di illustrare i suoi annunci di vendita online, BT ha incaricato più volte, nel corso del periodo compreso tra aprile 2014 e aprile 2018, sulla base di accordi verbali, un fotografo professionista di realizzare fotografie di tali tappeti.

Il fotografo è un cittadino polacco che gestisce uno studio fotografico a Dąbrowa Górnicza (Polonia).

Dopo la realizzazione delle fotografie nel suo studio in Polonia, il giorno stesso, egli consegnava al marito di BT una chiavetta USB contenente i file delle fotografie realizzate.

Le parti non hanno stipulato alcun accordo scritto per l’uso delle fotografie così realizzate o per il trasferimento, a BT, dei diritti di utilizzo su tali fotografie.

Esse non hanno neppure concluso un accordo sul diritto applicabile alle prestazioni fornite dal fotografo nonché al trasferimento dei diritti di utilizzo. 29 Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2018, IU ha pubblicato sulla piattaforma di vendita online eBay offerte di vendita relative a tappetini per auto, illustrate da alcune fotografie realizzate su incarico di BT.

Ritenendo che la pubblicazione di tali fotografie da parte di IU violasse i diritti esclusivi di utilizzo che essa riteneva di detenere su quest’ultime, BT ha adito il giudice tedesco con un ricorso volto, in particolare, alla cessazione dell’asserita violazione. 30 Il giudice tedesco di primo grado ha accolto tale ricorso.

Esso ha ritenuto che le fotografie in questione fossero protette dal diritto d’autore in forza dell’articolo 72 dell’UrhG, che il fotografo avesse efficacemente trasferito a BT i diritti esclusivi di utilizzo su queste ultime e che IU avesse violato tali diritti mettendo le fotografie a disposizione del pubblico senza aver ottenuto il consenso di BT.

Sulla base dell’articolo 97, paragrafo 1, dell’UrhG, tale giudice ha in particolare emanato nei confronti di IU un provvedimento inibitorio. 31 IU ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), che è il giudice del rinvio.

Essa fa valere che la questione della validità formale del contratto di cessione tra BT e il fotografo è disciplinata dal diritto polacco, in quanto legge applicabile al contratto, conformemente al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento Roma

I. A tal riguardo, IU richiama l’attenzione sul fatto che sia la conclusione del contratto sia le prestazioni che caratterizzano quest’ultimo, vale a dire la realizzazione delle fotografie e il successivo trasferimento dei diritti di utilizzo, hanno avuto luogo in uno studio fotografico situato in Polonia.

Sempre secondo IU, il diritto polacco esige che il trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzo su opere come le fotografie abbia forma scritta.

Poiché tale requisito non è stato rispettato, i diritti di cui trattasi non sarebbero stati validamente trasferiti a BT, la quale non sarebbe quindi legittimata ad agire, cosicché la sentenza del giudice di primo grado dovrebbe essere riformata. 32 BT ritiene invece che la legge che disciplina la questione della validità formale del contratto di cessione debba essere determinata non sulla base delle disposizioni del regolamento Roma I, bensì conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, in forza del quale la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta ( lex loci protectionis ).

Infatti, nell’ambito di un contratto di cessione come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legge applicabile al contratto sarebbe unicamente destinata a disciplinare l’atto generatore di obbligazioni, mentre la lex loci protectionis disciplinerebbe l’atto di disposizione dei diritti reali.

Poiché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale fatta valere da BT si sarebbe verificata in Germania e la protezione da essa chiesta per quanto riguarda i diritti di utilizzo sulle fotografie di cui trattasi nel procedimento principale riguarda il territorio tedesco, il contratto di cessione sarebbe, in tale misura, soggetto al diritto tedesco in forza del principio della lex loci protectionis .

Orbene, secondo il diritto tedesco, la validità di un trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo su fotografie non sarebbe soggetta ad alcun requisito di forma, dato che il trasferimento può in particolare risultare da un accordo verbale. 33 Il giudice del rinvio rileva che le parti nel procedimento principale controvertono sulla determinazione della legge applicabile alla validità formale dell’accordo di trasferimento.

Esso si chiede, in sostanza, se tale validità debba essere valutata alla luce della legge applicabile al contratto, determinata conformemente al regolamento Roma I, o della legge del paese per il quale la protezione è chiesta, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma

II. 34 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che il diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione si applichi anche alla questione della validità (formale) del trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie dall’autore al beneficiario dell’utilizzo.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione: se per la questione della validità (formale) del trasferimento, da parte dell’autore, di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie al beneficiario dell’utilizzo sia determinante la legge che si applica al contratto e, pertanto, gli articoli 4 e 11 del regolamento [Roma I]».

Sulle questioni pregiudiziali 35 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i regolamenti Roma I e Roma II debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale o alla materia extracontrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste rispettivamente dal regolamento Roma I o dal regolamento Roma

II. 36 A tal riguardo, occorre ricordare che, come emerge dal rispettivo articolo 1 dei regolamenti Roma I e Roma II, questi ultimi hanno armonizzato le norme sul conflitto di leggi applicabili, in materia civile e commerciale, rispettivamente alle obbligazioni contrattuali e alle obbligazioni extracontrattuali.

La legge applicabile a queste due categorie di obbligazioni dev’essere determinata mediante disposizioni dettate da uno dei due regolamenti, fatte salve tuttavia le norme previste dagli articoli 23 e 25 del regolamento Roma I nonché dagli articoli 27 e 28 del regolamento Roma II (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 37). 37 Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione rispettivi dei regolamenti Roma I e Roma II, le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in essi contenute devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali regolamenti.

Occorre inoltre tenere conto, come emerge dal considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione reciproca di tali regolamenti, ma anche del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, il quale, al suo articolo 5, opera una distinzione tra la materia contrattuale e la materia degli illeciti civili dolosi o colposi (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43 e giurisprudenza citata).

Poiché il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I è stato abrogato e sostituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis , tale obiettivo di coerenza vale anche per quest’ultimo (sentenza del 20 ottobre 2022, ROI [OSCURATO:PERSONA], C‑604/20, EU:C:2022:807, punto 50 e giurisprudenza citata). 38 Dalla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultimo regolamento emerge che soltanto un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l’azione del ricorrente rientra nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 25).

Per analogia, e conformemente all’obiettivo di coerenza indicato al punto precedente della presente sentenza, la nozione di «obbligazione contrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I, designa un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44 e giurisprudenza citata). 39 Per quanto riguarda la nozione di «obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis , comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento (sentenza del 4 giugno 2026, TERVE Production, C‑791/24, EU:C:2026:444, punto 37 e giurisprudenza citata).

Occorre peraltro osservare, come discende dall’articolo 2 del regolamento Roma II, che quest’ultimo si applica alle obbligazioni derivanti da un danno, ossia ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 45). 40 Alla luce di tali elementi, si deve intendere per «obbligazione extracontrattuale», ai sensi del regolamento Roma II, un’obbligazione che trae origine da uno degli eventi elencati all’articolo 2 di tale regolamento (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 46). 41 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che BT afferma di detenere diritti di utilizzo esclusivi che le sono stati ceduti, sulla base di accordi verbali consecutivi, dall’autore di opere protette dal diritto d’autore, vale a dire fotografie, con lo scopo di consentirle di utilizzare queste ultime ai fini delle sue attività di vendita online nel territorio tedesco.

Da tale decisione risulta altresì che, in tale qualità, BT ha proposto un’azione nei confronti di un terzo, IU, che avrebbe utilizzato queste medesime fotografie per le proprie attività di vendita online nello stesso territorio. 42 Una siffatta azione promossa dal cessionario dichiarato di diritti esclusivi di utilizzo di opere protette dal diritto d’autore, nella parte in cui mira a far valere la responsabilità di un convenuto per l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, delle opere di cui trattasi senza il consenso del cessionario, deve essere considerata relativa ad un’obbligazione extracontrattuale.

Infatti, un siffatto utilizzo costituisce un fatto illecito, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Roma

II. 43 Poiché, conformemente al considerando 26 di tale regolamento, i diritti d’autore fanno parte dei diritti di proprietà intellettuale contemplati da detto regolamento, occorre ritenere che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione dei diritti esclusivi di utilizzo di opere protette dal diritto d’autore è quella del paese per il quale la protezione è chiesta, in altri termini la lex loci protectionis . 44 Ciò detto, nel procedimento principale, il giudice del rinvio è altresì chiamato a pronunciarsi sulla questione della validità formale del contratto di cessione dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente violati.

Esso si chiede quindi se tale questione debba, in un siffatto contesto, essere disciplinata anche dalla lex loci protectionis , in quanto legge che disciplina l’obbligazione extracontrattuale che deriva dall’asserita violazione di detti diritti, o, in caso di risposta negativa, dalla legge applicabile al contratto in forza delle disposizioni del regolamento Roma

I. 45 Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, tale questione della validità formale del contratto di cessione dei diritti esclusivi di utilizzo è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità da illecito civile doloso o colposo della persona che ha asseritamente commesso la violazione di tali diritti.

Pertanto, tale questione non può essere ricollegata alla materia extracontrattuale, cosicché la legge applicabile alla validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo non deve essere determinata alla luce delle disposizioni del regolamento Roma

II. 46 La questione della validità formale di un siffatto contratto rientra nella materia contrattuale ai sensi del regolamento Roma

I. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 58 a 61 delle sue conclusioni e come risulta in sostanza dalla relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1), che è stata sostituita, tra gli Stati membri, dal regolamento Roma I, i requisiti di forma sono in linea di principio destinati, indipendentemente dall’oggetto del contratto considerato nonché dalla persona che invoca la loro violazione, a inquadrare, a fini di certezza del diritto e di tutela delle parti, la manifestazione di volontà delle parti di essere vincolate da un’obbligazione giuridica liberamente assunta, vale a dire, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza, da un’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma

I. 47 Tale interpretazione è peraltro conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento Roma I, che consiste in particolare, come risulta dai suoi considerando 6 e 16, nel garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante norme sul conflitto di leggi che offrano un alto grado di prevedibilità (sentenza del 4 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑279/24, EU:C:2025:942, punto 33 e giurisprudenza citata).

Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, il collegamento della questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo alla materia contrattuale garantisce al cedente e al cessionario che il loro contratto sia valido e che tale cessione sia effettiva quando tale contratto soddisfa i requisiti della legge applicabile in forza delle disposizioni del regolamento Roma I, e ciò anche quando i diritti esclusivi di utilizzo ceduti si applicano in diversi Stati membri, il che può, in caso di violazione di tali diritti in più Stati membri, dar luogo all’applicazione di più leggi nazionali in forza del criterio della lex loci protectionis previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma

II. Tale collegamento conferisce quindi una certezza del diritto e un grado di prevedibilità che non possono essere raggiunti in caso di collegamento della questione della validità formale del contratto di cessione alla materia extracontrattuale. 48 [OSCURATO:PERSONA] europea ha tuttavia rilevato, nelle sue osservazioni scritte e nel corso dell’udienza, che la contestazione, in un caso come quello di cui al procedimento principale, della validità formale del contratto di cessione equivale a mettere in discussione la qualità di cessionario e, pertanto, la titolarità di quest’ultimo sui diritti esclusivi di utilizzo che gli sono stati ceduti dall’autore.

In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, qualora il requisito di forma vi faccia riferimento, tale questione di titolarità, distinta da quella della validità del contratto, debba essere collegata alla materia dei diritti reali o alla materia del diritto d’autore e non alla materia contrattuale. 49 Tuttavia, come esposto in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 nonché al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo di un’opera tutelata dal diritto d’autore, benché strettamente connessa a quella della titolarità del cessionario, non si riferisce tuttavia alla sostanza stessa del diritto d’autore o alle sue caratteristiche intrinseche né al diritto di proprietà sull’opera protetta, cosicché essa non può essere ricollegata alla materia del diritto d’autore o alla materia dei diritti reali. 50 Infatti, tale questione non riguarda elementi relativi al diritto d’autore o alla sua proprietà, quali quelli della qualificazione come opera protetta, dell’attribuzione della paternità dell’opera o del contenuto e della portata della protezione del diritto d’autore, che sono menzionati agli articoli 2, 5, 6 bis e 9 della convenzione di Berna, che l’Unione europea è tenuta a rispettare in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e/o dell’articolo 9 dell’accordo TRIPS (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 40 e giurisprudenza citata). 51 Di conseguenza, nei limiti in cui un terzo come IU contesta la validità del contratto di cessione alla luce di un requisito di forma, egli mette in discussione non già aspetti reali o aspetti relativi al diritto d’autore in quanto tale, bensì l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il cessionario e l’autore. 52 Il fatto che il requisito di forma imposto ai contratti di cessione di diritti esclusivi di utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore possa differire dal regime applicabile ad altri tipi di contratti di cessione non può mettere in discussione tale qualificazione.

Infatti, anche se il requisito di forma è imposto in relazione alla materia specifica del diritto d’autore o è contenuto in una normativa nazionale relativa a tale materia, esso conserva la sua funzione principale, che è, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, di garantire la chiara manifestazione della volontà delle parti di essere vincolate da un’obbligazione contrattuale. 53 L’interpretazione secondo cui la questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo deve essere collegata alla materia contrattuale e non alla materia dei diritti reali o a quella del diritto d’autore sebbene possa avere conseguenze sul trasferimento o sulla titolarità di tali diritti è corroborata dall’articolo 12 del regolamento Roma I, secondo il quale la legge applicabile al contratto ai sensi di tale regolamento disciplina in particolare le conseguenze della nullità del contratto.

Pertanto, è la legge applicabile al contratto che determinerà se il cessionario di un contratto nullo quanto alla forma debba o meno essere considerato il titolare dei diritti di cui trattasi, atteso che tale questione della titolarità è una conseguenza della questione primaria della validità formale del contratto. 54 Infine, il collegamento della questione della validità formale di un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale alla materia contrattuale non altera affatto il principio di territorialità, riflesso all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della Convenzione di Berna, secondo il quale la tutela del diritto d’autore è garantita dalle leggi nazionali di ciascuno Stato membro (sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 39).

Infatti, il fatto che la validità formale di un siffatto contratto debba essere valutata alla luce della legge applicabile al contratto in forza delle norme previste dal regolamento Roma I non impedisce a tali leggi nazionali di continuare ad applicarsi per quanto riguarda la questione della protezione del diritto d’autore. 55 Nello stesso ordine di idee, un siffatto collegamento non impedisce neppure l’applicazione delle norme previste dal regolamento Roma II per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

In particolare, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, se il giudice del rinvio, al termine della sua analisi, dovesse ritenere che il contratto di cessione di cui trattasi nel procedimento principale sia valido quanto alla forma alla luce della legge applicabile al contratto o che BT possa essere considerata il titolare dei diritti esclusivi di utilizzo di cui trattasi nel territorio tedesco, la violazione di tali diritti dovrebbe essere valutata, dal canto suo, alla luce della legge designata dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma

II. 56 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che i regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste dal regolamento Roma

I. Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste dal regolamento n. 593/2008.

Firme * Lingua processuale: il tedesco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su opere protette dal diritto d’autore – Contestazione da parte del convenuto della validità formale del contratto di cessione tra il cessionario di tali diritti e l’autore – Collegamento di tale questione alla materia contrattuale » Nella causa C‑176/25 [Steizer] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 24 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2025, nel procedimento IU contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: E. Sartori, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per IU, da Ch. Klostermann, Rechtsanwalt; –        per BT, da G. Hebrant e M. Schork, Rechtsanwältinnen; –        per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da S. Noë e L. Wildpanner, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Rome II») (GU 2007, L 199, pag. 40) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), nonché sugli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IU e BT relativamente alla lesione che IU avrebbe arrecato ai diritti esclusivi di utilizzo su fotografie di cui BT si avvale in forza di un contratto di cessione stipulato con l’autore di queste ultime. Contesto normativo Diritto internazionale Convenzione di Berna 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), così prevede: «L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico (…) come (…) le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia (…)». 4 Ai sensi dell’articolo 5 di tale Convenzione: «1)      [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione [istituita mediante tale convenzione] diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2)      Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta. 3)      La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali». (…)». 5 L’articolo 6 bis , paragrafo 1, di detta Convenzione è del seguente tenore: «Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione». 6 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima Convenzione: «Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma». Accordo TRIPS 7 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Trade-[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]; TRIPS), del 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 214; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). 8 L’articolo 9 dell’accordo TRIPS, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al paragrafo 1 così prevede: «I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (…) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti». Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore 9 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6). 10 L’articolo 1 di tale trattato, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al paragrafo 4 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna». Diritto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] I 11 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2000, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I»), disponeva quanto segue. «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (…) 3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (…)». 12 Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis »). L’articolo 7, punto 1, lettera a), e punto 2, di tale regolamento, che corrisponde, in sostanza, all’articolo 5, punto 1, lettera a), e punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, così prevede: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (…) 2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (…)». [OSCURATO:PERSONA] II 13 I considerando 7 e 26 del regolamento Roma II enunciano quanto segue: «(7)      Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali». (…) (26)      Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis , universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per “diritti di proprietà intellettuale” si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d’autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale». 14 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II definisce il campo di applicazione di quest’ultimo nel modo seguente: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )». 15 L’articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Obbligazioni extracontrattuali», al paragrafo 1 così prevede: «Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo ». 16 L’articolo 8 del regolamento Roma II, intitolato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta». 17 L’articolo 27 di tale regolamento disciplina le relazioni tra quest’ultimo e altre disposizioni del diritto dell’Unione, mentre il suo articolo 28 disciplina i rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore. [OSCURATO:PERSONA] I 18 I considerando 6, 7 e 16 del regolamento Roma I così recitano: «(6)      Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze. (7)      Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I] e con il regolamento [Roma II]. (…) (16)      Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione». 19 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative». 20 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Libertà di scelta», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. (…)». 21 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», dispone quanto segue: «1.      In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (…) b)      il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; (…) 2.      Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. 3.      Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese. 4.      Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto». 22 L’articolo 11 del regolamento Roma I, intitolato «Validità formale», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue: «1.      Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso. 2.      Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento». 23 L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», al paragrafo 1, lettera e), così dispone: «La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: (…) e)      le conseguenze della nullità del contratto». 24 L’articolo 23 di detto regolamento disciplina le relazioni tra quest’ultimo e altre disposizioni del diritto dell’Unione, mentre il suo articolo 25 disciplina le relazioni con convenzioni internazionali in vigore. Diritto tedesco 25 L’articolo 72 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UrhG»), dispone, al paragrafo 2, che il diritto relativo alla protezione delle fotografie è concesso al fotografo. 26 L’articolo 97, paragrafo 1, dell’UrhG prevede che, in caso di violazione illecita del diritto d’autore o di un altro diritto tutelato da tale legge, la persona lesa può chiedere un provvedimento inibitorio immediato e, in caso di rischio di recidiva, un provvedimento inibitorio per il futuro. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 27 BT distribuisce a Cottbus (Germania), tramite Internet, in particolare sulla piattaforma di vendita online eBay, accessori per automobili, tra cui tappetini. 28 Al fine di illustrare i suoi annunci di vendita online, BT ha incaricato più volte, nel corso del periodo compreso tra aprile 2014 e aprile 2018, sulla base di accordi verbali, un fotografo professionista di realizzare fotografie di tali tappeti. Il fotografo è un cittadino polacco che gestisce uno studio fotografico a Dąbrowa Górnicza (Polonia). Dopo la realizzazione delle fotografie nel suo studio in Polonia, il giorno stesso, egli consegnava al marito di BT una chiavetta USB contenente i file delle fotografie realizzate. Le parti non hanno stipulato alcun accordo scritto per l’uso delle fotografie così realizzate o per il trasferimento, a BT, dei diritti di utilizzo su tali fotografie. Esse non hanno neppure concluso un accordo sul diritto applicabile alle prestazioni fornite dal fotografo nonché al trasferimento dei diritti di utilizzo. 29 Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2018, IU ha pubblicato sulla piattaforma di vendita online eBay offerte di vendita relative a tappetini per auto, illustrate da alcune fotografie realizzate su incarico di BT. Ritenendo che la pubblicazione di tali fotografie da parte di IU violasse i diritti esclusivi di utilizzo che essa riteneva di detenere su quest’ultime, BT ha adito il giudice tedesco con un ricorso volto, in particolare, alla cessazione dell’asserita violazione. 30 Il giudice tedesco di primo grado ha accolto tale ricorso. Esso ha ritenuto che le fotografie in questione fossero protette dal diritto d’autore in forza dell’articolo 72 dell’UrhG, che il fotografo avesse efficacemente trasferito a BT i diritti esclusivi di utilizzo su queste ultime e che IU avesse violato tali diritti mettendo le fotografie a disposizione del pubblico senza aver ottenuto il consenso di BT. Sulla base dell’articolo 97, paragrafo 1, dell’UrhG, tale giudice ha in particolare emanato nei confronti di IU un provvedimento inibitorio. 31 IU ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), che è il giudice del rinvio. Essa fa valere che la questione della validità formale del contratto di cessione tra BT e il fotografo è disciplinata dal diritto polacco, in quanto legge applicabile al contratto, conformemente al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento Roma I. A tal riguardo, IU richiama l’attenzione sul fatto che sia la conclusione del contratto sia le prestazioni che caratterizzano quest’ultimo, vale a dire la realizzazione delle fotografie e il successivo trasferimento dei diritti di utilizzo, hanno avuto luogo in uno studio fotografico situato in Polonia. Sempre secondo IU, il diritto polacco esige che il trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzo su opere come le fotografie abbia forma scritta. Poiché tale requisito non è stato rispettato, i diritti di cui trattasi non sarebbero stati validamente trasferiti a BT, la quale non sarebbe quindi legittimata ad agire, cosicché la sentenza del giudice di primo grado dovrebbe essere riformata. 32 BT ritiene invece che la legge che disciplina la questione della validità formale del contratto di cessione debba essere determinata non sulla base delle disposizioni del regolamento Roma I, bensì conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, in forza del quale la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta ( lex loci protectionis ). Infatti, nell’ambito di un contratto di cessione come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legge applicabile al contratto sarebbe unicamente destinata a disciplinare l’atto generatore di obbligazioni, mentre la lex loci protectionis disciplinerebbe l’atto di disposizione dei diritti reali. Poiché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale fatta valere da BT si sarebbe verificata in Germania e la protezione da essa chiesta per quanto riguarda i diritti di utilizzo sulle fotografie di cui trattasi nel procedimento principale riguarda il territorio tedesco, il contratto di cessione sarebbe, in tale misura, soggetto al diritto tedesco in forza del principio della lex loci protectionis . Orbene, secondo il diritto tedesco, la validità di un trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo su fotografie non sarebbe soggetta ad alcun requisito di forma, dato che il trasferimento può in particolare risultare da un accordo verbale. 33 Il giudice del rinvio rileva che le parti nel procedimento principale controvertono sulla determinazione della legge applicabile alla validità formale dell’accordo di trasferimento. Esso si chiede, in sostanza, se tale validità debba essere valutata alla luce della legge applicabile al contratto, determinata conformemente al regolamento Roma I, o della legge del paese per il quale la protezione è chiesta, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II. 34 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1.      Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che il diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione si applichi anche alla questione della validità (formale) del trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie dall’autore al beneficiario dell’utilizzo. 2.      In caso di risposta negativa alla prima questione: se per la questione della validità (formale) del trasferimento, da parte dell’autore, di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie al beneficiario dell’utilizzo sia determinante la legge che si applica al contratto e, pertanto, gli articoli 4 e 11 del regolamento [Roma I]». Sulle questioni pregiudiziali 35 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i regolamenti Roma I e Roma II debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale o alla materia extracontrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste rispettivamente dal regolamento Roma I o dal regolamento Roma II. 36 A tal riguardo, occorre ricordare che, come emerge dal rispettivo articolo 1 dei regolamenti Roma I e Roma II, questi ultimi hanno armonizzato le norme sul conflitto di leggi applicabili, in materia civile e commerciale, rispettivamente alle obbligazioni contrattuali e alle obbligazioni extracontrattuali. La legge applicabile a queste due categorie di obbligazioni dev’essere determinata mediante disposizioni dettate da uno dei due regolamenti, fatte salve tuttavia le norme previste dagli articoli 23 e 25 del regolamento Roma I nonché dagli articoli 27 e 28 del regolamento Roma II (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 37). 37 Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione rispettivi dei regolamenti Roma I e Roma II, le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in essi contenute devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali regolamenti. Occorre inoltre tenere conto, come emerge dal considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione reciproca di tali regolamenti, ma anche del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, il quale, al suo articolo 5, opera una distinzione tra la materia contrattuale e la materia degli illeciti civili dolosi o colposi (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43 e giurisprudenza citata). Poiché il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I è stato abrogato e sostituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis , tale obiettivo di coerenza vale anche per quest’ultimo (sentenza del 20 ottobre 2022, ROI [OSCURATO:PERSONA], C‑604/20, EU:C:2022:807, punto 50 e giurisprudenza citata). 38 Dalla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultimo regolamento emerge che soltanto un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l’azione del ricorrente rientra nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 25). Per analogia, e conformemente all’obiettivo di coerenza indicato al punto precedente della presente sentenza, la nozione di «obbligazione contrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I, designa un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44 e giurisprudenza citata). 39 Per quanto riguarda la nozione di «obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis , comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento (sentenza del 4 giugno 2026, TERVE Production, C‑791/24, EU:C:2026:444, punto 37 e giurisprudenza citata). Occorre peraltro osservare, come discende dall’articolo 2 del regolamento Roma II, che quest’ultimo si applica alle obbligazioni derivanti da un danno, ossia ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 45). 40 Alla luce di tali elementi, si deve intendere per «obbligazione extracontrattuale», ai sensi del regolamento Roma II, un’obbligazione che trae origine da uno degli eventi elencati all’articolo 2 di tale regolamento (sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 46). 41 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che BT afferma di detenere diritti di utilizzo esclusivi che le sono stati ceduti, sulla base di accordi verbali consecutivi, dall’autore di opere protette dal diritto d’autore, vale a dire fotografie, con lo scopo di consentirle di utilizzare queste ultime ai fini delle sue attività di vendita online nel territorio tedesco. Da tale decisione risulta altresì che, in tale qualità, BT ha proposto un’azione nei confronti di un terzo, IU, che avrebbe utilizzato queste medesime fotografie per le proprie attività di vendita online nello stesso territorio. 42 Una siffatta azione promossa dal cessionario dichiarato di diritti esclusivi di utilizzo di opere protette dal diritto d’autore, nella parte in cui mira a far valere la responsabilità di un convenuto per l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, delle opere di cui trattasi senza il consenso del cessionario, deve essere considerata relativa ad un’obbligazione extracontrattuale. Infatti, un siffatto utilizzo costituisce un fatto illecito, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Roma II. 43 Poiché, conformemente al considerando 26 di tale regolamento, i diritti d’autore fanno parte dei diritti di proprietà intellettuale contemplati da detto regolamento, occorre ritenere che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione dei diritti esclusivi di utilizzo di opere protette dal diritto d’autore è quella del paese per il quale la protezione è chiesta, in altri termini la lex loci protectionis . 44 Ciò detto, nel procedimento principale, il giudice del rinvio è altresì chiamato a pronunciarsi sulla questione della validità formale del contratto di cessione dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente violati. Esso si chiede quindi se tale questione debba, in un siffatto contesto, essere disciplinata anche dalla lex loci protectionis , in quanto legge che disciplina l’obbligazione extracontrattuale che deriva dall’asserita violazione di detti diritti, o, in caso di risposta negativa, dalla legge applicabile al contratto in forza delle disposizioni del regolamento Roma I. 45 Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, tale questione della validità formale del contratto di cessione dei diritti esclusivi di utilizzo è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità da illecito civile doloso o colposo della persona che ha asseritamente commesso la violazione di tali diritti. Pertanto, tale questione non può essere ricollegata alla materia extracontrattuale, cosicché la legge applicabile alla validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo non deve essere determinata alla luce delle disposizioni del regolamento Roma II. 46 La questione della validità formale di un siffatto contratto rientra nella materia contrattuale ai sensi del regolamento Roma I. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 58 a 61 delle sue conclusioni e come risulta in sostanza dalla relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1), che è stata sostituita, tra gli Stati membri, dal regolamento Roma I, i requisiti di forma sono in linea di principio destinati, indipendentemente dall’oggetto del contratto considerato nonché dalla persona che invoca la loro violazione, a inquadrare, a fini di certezza del diritto e di tutela delle parti, la manifestazione di volontà delle parti di essere vincolate da un’obbligazione giuridica liberamente assunta, vale a dire, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza, da un’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I. 47 Tale interpretazione è peraltro conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento Roma I, che consiste in particolare, come risulta dai suoi considerando 6 e 16, nel garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante norme sul conflitto di leggi che offrano un alto grado di prevedibilità (sentenza del 4 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑279/24, EU:C:2025:942, punto 33 e giurisprudenza citata). Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, il collegamento della questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo alla materia contrattuale garantisce al cedente e al cessionario che il loro contratto sia valido e che tale cessione sia effettiva quando tale contratto soddisfa i requisiti della legge applicabile in forza delle disposizioni del regolamento Roma I, e ciò anche quando i diritti esclusivi di utilizzo ceduti si applicano in diversi Stati membri, il che può, in caso di violazione di tali diritti in più Stati membri, dar luogo all’applicazione di più leggi nazionali in forza del criterio della lex loci protectionis previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Tale collegamento conferisce quindi una certezza del diritto e un grado di prevedibilità che non possono essere raggiunti in caso di collegamento della questione della validità formale del contratto di cessione alla materia extracontrattuale. 48 [OSCURATO:PERSONA] europea ha tuttavia rilevato, nelle sue osservazioni scritte e nel corso dell’udienza, che la contestazione, in un caso come quello di cui al procedimento principale, della validità formale del contratto di cessione equivale a mettere in discussione la qualità di cessionario e, pertanto, la titolarità di quest’ultimo sui diritti esclusivi di utilizzo che gli sono stati ceduti dall’autore. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, qualora il requisito di forma vi faccia riferimento, tale questione di titolarità, distinta da quella della validità del contratto, debba essere collegata alla materia dei diritti reali o alla materia del diritto d’autore e non alla materia contrattuale. 49 Tuttavia, come esposto in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 nonché al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo di un’opera tutelata dal diritto d’autore, benché strettamente connessa a quella della titolarità del cessionario, non si riferisce tuttavia alla sostanza stessa del diritto d’autore o alle sue caratteristiche intrinseche né al diritto di proprietà sull’opera protetta, cosicché essa non può essere ricollegata alla materia del diritto d’autore o alla materia dei diritti reali. 50 Infatti, tale questione non riguarda elementi relativi al diritto d’autore o alla sua proprietà, quali quelli della qualificazione come opera protetta, dell’attribuzione della paternità dell’opera o del contenuto e della portata della protezione del diritto d’autore, che sono menzionati agli articoli 2, 5, 6 bis e 9 della convenzione di Berna, che l’Unione europea è tenuta a rispettare in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e/o dell’articolo 9 dell’accordo TRIPS (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 40 e giurisprudenza citata). 51 Di conseguenza, nei limiti in cui un terzo come IU contesta la validità del contratto di cessione alla luce di un requisito di forma, egli mette in discussione non già aspetti reali o aspetti relativi al diritto d’autore in quanto tale, bensì l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il cessionario e l’autore. 52 Il fatto che il requisito di forma imposto ai contratti di cessione di diritti esclusivi di utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore possa differire dal regime applicabile ad altri tipi di contratti di cessione non può mettere in discussione tale qualificazione. Infatti, anche se il requisito di forma è imposto in relazione alla materia specifica del diritto d’autore o è contenuto in una normativa nazionale relativa a tale materia, esso conserva la sua funzione principale, che è, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, di garantire la chiara manifestazione della volontà delle parti di essere vincolate da un’obbligazione contrattuale. 53 L’interpretazione secondo cui la questione della validità formale di un contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo deve essere collegata alla materia contrattuale e non alla materia dei diritti reali o a quella del diritto d’autore sebbene possa avere conseguenze sul trasferimento o sulla titolarità di tali diritti è corroborata dall’articolo 12 del regolamento Roma I, secondo il quale la legge applicabile al contratto ai sensi di tale regolamento disciplina in particolare le conseguenze della nullità del contratto. Pertanto, è la legge applicabile al contratto che determinerà se il cessionario di un contratto nullo quanto alla forma debba o meno essere considerato il titolare dei diritti di cui trattasi, atteso che tale questione della titolarità è una conseguenza della questione primaria della validità formale del contratto. 54 Infine, il collegamento della questione della validità formale di un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale alla materia contrattuale non altera affatto il principio di territorialità, riflesso all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della Convenzione di Berna, secondo il quale la tutela del diritto d’autore è garantita dalle leggi nazionali di ciascuno Stato membro (sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 39). Infatti, il fatto che la validità formale di un siffatto contratto debba essere valutata alla luce della legge applicabile al contratto in forza delle norme previste dal regolamento Roma I non impedisce a tali leggi nazionali di continuare ad applicarsi per quanto riguarda la questione della protezione del diritto d’autore. 55 Nello stesso ordine di idee, un siffatto collegamento non impedisce neppure l’applicazione delle norme previste dal regolamento Roma II per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. In particolare, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, se il giudice del rinvio, al termine della sua analisi, dovesse ritenere che il contratto di cessione di cui trattasi nel procedimento principale sia valido quanto alla forma alla luce della legge applicabile al contratto o che BT possa essere considerata il titolare dei diritti esclusivi di utilizzo di cui trattasi nel territorio tedesco, la violazione di tali diritti dovrebbe essere valutata, dal canto suo, alla luce della legge designata dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II. 56 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che i regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste dal regolamento Roma I. Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito di un’azione per violazione, da parte di un terzo, dei diritti esclusivi di utilizzo asseritamente detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore, la questione della validità formale del contratto di cessione stipulato tra tale persona e l’autore dell’opera in qualità di cedente di tali diritti deve essere ricollegata alla materia contrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste dal regolamento n. 593/2008. Firme * Lingua processuale: il tedesco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.