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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03873/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 1968-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2022 n. 01968 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 950/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto con cui veniva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Srl la consegna della busta paga relativa al mese di aprile 2019;

2. proposta opposizione, la società eccepiva il difetto di competenza del giudice adito in fase monitoria, in favore del Tribunale di Messina; il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, condividendo la sollevata eccezione, declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Messina, condannando il lavoratore al pagamento delle spese; il giudice di primo grado, rilevato di non aver rinvenuto il contratto di lavoro stipulato tra le parti, ma solo la dichiarazione, datata 30 giugno 2012, con cui il Cireddu, in Messina, aveva dichiarato di avere ricevuto copia dell’informativa delle condizioni applicabili al rapporto, sulla scorta di tale elemento ha ritenuto vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti che la conclusione del contratto fosse avvenuta in Messina; inogni caso, secondo detto giudice, a tale declinatoria della Ric. 2022 n. 01968 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- competenza doveva pervenirsi anche a ritenere mancasse la prova del luogo di conclusione del contratto;

3. avverso tale sentenza il soccombente ha proposto regolamento di competenza cui ha resistito la società; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. c on l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 c.c. e dell'art. 413 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; critica diffusamente la sentenza impugnata, deducendo che, sulla base della prodotta "informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex d. lgs. n. 152 del 1997 e recante la data del 30.6.2012, in relazione alla quale non risultava altresì prodotto il contratto di lavoro, richiamato dalla suddetta informativa, non era possibile desumere la sottoscrizione di un asserito contratto in Messina, sia perché mancava la prova della proposta e della relativa accettazione, sia perché era pacifico che il rapporto di lavoro fosse iniziato in pari data in Milazzo; 2.il r icorso è fondato, in conformità a quanto già statuito da questa Corte in vicenda processuale sovrapponibile (Cass. n. 18789 e 18794 del 2022), con l’opportuna premessa che l'istanza diregolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche infatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza Ric. 2022 n. 01968 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni difatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso perregolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016);

3. occorre partire dal rilievo che l'informativa delle “condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex d.lgs. n. 152 del 1997, non può essere ritenuta un contratto di lavoro; invero, sotto il profilo letterale deve evidenziarsi che nel suddetto documento sono molteplici i riferimenti alla redazione di un futuro contratto e, inoltre, è specificamente indicato che le condizioni previste sarebbero state applicate "al contratto o al rapporto di lavoro", lasciando così intendere, oltre la necessità di sottoscrivere un successivo documento, anche la possibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro a prescindere dallastipulazione di un contratto per iscritto;

4. orbene, questa Corte (Cass. n. 5837 del 2004; Cass. n. 23139 del 2011) ha specificato che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto;

5. nella fattispecie, come detto, manca il contratto in forma scritta e non è possibile affermare che il rapporto sia effettivamente sorto presso la sede della società, non essendo desumibili elementi certi dalla informativa sopra citata che, comunque, rinviava ad un successivo contratto o alla instaurazione di un futuro rapporto, avendo unicamente funzione esplicativa circa le condizioni lavorative da applicare alla fattispecie e non potendosi ad essa attribuire alcun valore vincolante; l'unica circostanza certa (e non contestata) è che il 30 giugno 2012 la prestazione lavorativa ha avuto inizio ed è stata Ric. 2022 n. 01968 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- espletata in Milazzo e, quindi, si deve ritenere che ivi sia sicuramente sorto il rapporto lavorativo per facta concludentia; 6.ne consegue che tale criterio di collegamento (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro inassenza di un contratto scritto) rende competente per territorio, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, in via alternativa anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto;

7. alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza,la gravata sentenza deve essere cassata e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza; la determinazione delle spese del presente giudizio va rinviata al definitivo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto con l'osservanza dei termini di legge dalla comunicazione della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 1968-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2022 n. 01968 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 950/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto con cui veniva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Srl la consegna della busta paga relativa al mese di aprile 2019; 2. proposta opposizione, la società eccepiva il difetto di competenza del giudice adito in fase monitoria, in favore del Tribunale di Messina; il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, condividendo la sollevata eccezione, declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Messina, condannando il lavoratore al pagamento delle spese; il giudice di primo grado, rilevato di non aver rinvenuto il contratto di lavoro stipulato tra le parti, ma solo la dichiarazione, datata 30 giugno 2012, con cui il Cireddu, in Messina, aveva dichiarato di avere ricevuto copia dell’informativa delle condizioni applicabili al rapporto, sulla scorta di tale elemento ha ritenuto vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti che la conclusione del contratto fosse avvenuta in Messina; inogni caso, secondo detto giudice, a tale declinatoria della Ric. 2022 n. 01968 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- competenza doveva pervenirsi anche a ritenere mancasse la prova del luogo di conclusione del contratto; 3. avverso tale sentenza il soccombente ha proposto regolamento di competenza cui ha resistito la società; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. c on l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 c.c. e dell'art. 413 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; critica diffusamente la sentenza impugnata, deducendo che, sulla base della prodotta "informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex d. lgs. n. 152 del 1997 e recante la data del 30.6.2012, in relazione alla quale non risultava altresì prodotto il contratto di lavoro, richiamato dalla suddetta informativa, non era possibile desumere la sottoscrizione di un asserito contratto in Messina, sia perché mancava la prova della proposta e della relativa accettazione, sia perché era pacifico che il rapporto di lavoro fosse iniziato in pari data in Milazzo; 2.il r icorso è fondato, in conformità a quanto già statuito da questa Corte in vicenda processuale sovrapponibile (Cass. n. 18789 e 18794 del 2022), con l’opportuna premessa che l'istanza diregolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche infatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza Ric. 2022 n. 01968 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni difatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso perregolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016); 3. occorre partire dal rilievo che l'informativa delle “condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro", redatta ex d.lgs. n. 152 del 1997, non può essere ritenuta un contratto di lavoro; invero, sotto il profilo letterale deve evidenziarsi che nel suddetto documento sono molteplici i riferimenti alla redazione di un futuro contratto e, inoltre, è specificamente indicato che le condizioni previste sarebbero state applicate "al contratto o al rapporto di lavoro", lasciando così intendere, oltre la necessità di sottoscrivere un successivo documento, anche la possibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro a prescindere dallastipulazione di un contratto per iscritto; 4. orbene, questa Corte (Cass. n. 5837 del 2004; Cass. n. 23139 del 2011) ha specificato che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto; 5. nella fattispecie, come detto, manca il contratto in forma scritta e non è possibile affermare che il rapporto sia effettivamente sorto presso la sede della società, non essendo desumibili elementi certi dalla informativa sopra citata che, comunque, rinviava ad un successivo contratto o alla instaurazione di un futuro rapporto, avendo unicamente funzione esplicativa circa le condizioni lavorative da applicare alla fattispecie e non potendosi ad essa attribuire alcun valore vincolante; l'unica circostanza certa (e non contestata) è che il 30 giugno 2012 la prestazione lavorativa ha avuto inizio ed è stata Ric. 2022 n. 01968 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- espletata in Milazzo e, quindi, si deve ritenere che ivi sia sicuramente sorto il rapporto lavorativo per facta concludentia; 6.ne consegue che tale criterio di collegamento (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro inassenza di un contratto scritto) rende competente per territorio, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, in via alternativa anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; 7. alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza,la gravata sentenza deve essere cassata e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza; la determinazione delle spese del presente giudizio va rinviata al definitivo. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto con l'osservanza dei termini di legge dalla comunicazione della presente
Decreto Cassazione n. 03873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris