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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12627/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto senza formalità di procedura [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via, danneggiandone la serratura.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo addotto nel presente ricorso - l'omessa valutazione della congruità della pena - è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche delta somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto senza formalità di procedura [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via, danneggiandone la serratura. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso - l'omessa valutazione della congruità della pena - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche delta somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 gennaio
Sentenza Cassazione n. 12627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris