Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39053/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, a seguito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso, a mezzo del difensore, lamenta: erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicicità della motivazione.

Il giudice, osserva la difesa, non avrebbe dovuto pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato in mancanza di un accertamento chimico tossicologico in grado di rivelare il quantitativo di principio attivo contenuto nella dose ceduta.

Si sarebbe potuto verificare, in tal caso, l'esistenza di una quantità minima di principio attivo, inidonea a sortire effetto drogante.

Il ricorso è inammissibile.

In motivazione si legge che il ricorrente fu visto cedere una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente; detto acquirente, successivamente identificato, consegnò la sostanza e confermò al personale di polizia l'acquisto dietro mercede di euro 32,00.

Lo stesso imputato, nel corso del giudizio, ha ammesso l'addebito.

La dose sequestrata, sottoposta a narcotest nell'immediatezza, rivelò la natura stupefacente della sostanza, appartenente al tipo cocaina.

I rilievi difensivi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati: in motivazione il giudice di merito ha attribuito valore indiziario, a dimostrazione dell'offensività del fatto, al narcotest, alla circostanza che la sostanza stupefacente fosse stata acquistata dietro corrispettivo di euro 32,00, all'ammissione dell'addebito proveniente dall'imputato.

La decisione si mostra in linea con i principi enunciati da questa Corte [cfr. Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157-01:"In tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi)"; Sez. 3, Sentenza n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784 - 01:"Per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei repertil.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, a seguito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso, a mezzo del difensore, lamenta: erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicicità della motivazione. Il giudice, osserva la difesa, non avrebbe dovuto pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato in mancanza di un accertamento chimico tossicologico in grado di rivelare il quantitativo di principio attivo contenuto nella dose ceduta. Si sarebbe potuto verificare, in tal caso, l'esistenza di una quantità minima di principio attivo, inidonea a sortire effetto drogante. Il ricorso è inammissibile. In motivazione si legge che il ricorrente fu visto cedere una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente; detto acquirente, successivamente identificato, consegnò la sostanza e confermò al personale di polizia l'acquisto dietro mercede di euro 32,00. Lo stesso imputato, nel corso del giudizio, ha ammesso l'addebito. La dose sequestrata, sottoposta a narcotest nell'immediatezza, rivelò la natura stupefacente della sostanza, appartenente al tipo cocaina. I rilievi difensivi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati: in motivazione il giudice di merito ha attribuito valore indiziario, a dimostrazione dell'offensività del fatto, al narcotest, alla circostanza che la sostanza stupefacente fosse stata acquistata dietro corrispettivo di euro 32,00, all'ammissione dell'addebito proveniente dall'imputato. La decisione si mostra in linea con i principi enunciati da questa Corte [cfr. Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157-01:"In tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi)"; Sez. 3, Sentenza n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784 - 01:"Per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei repertil. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 39053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris