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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13042/2026

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ato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-ricorrente-controI.S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutte in persona del legale rappresentante pro tempore,tutte rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ENRICO GRAGNOLIed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti-e contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza n. 111/2022 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 22.02.2022, N.R.G. 686/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Bologna, previa riunione dei relativi giudizi, ha respinto ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, GiampaoloBaldisseri e [OSCURATO:PERSONA], volte a contestare la qualificazione dei rapporti degliassociati infermieri professionali operata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna,ad accertare l’insussistenza dell’obbligazione contributiva e l’annullamento delleordinanze ingiunzioni emanate.2.

La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello propostoavverso tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, GiampaoloBaldisseri e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva edha annullato le ordinanze ingiunzione opposte.3.

La Corte territoriale ha rilevato che l’obbligazione contributiva aveva adoggetto prestazioni di natura specialistica inerenti al diploma universitario inNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026tema di professione sanitaria infermieristica ed ha evidenziato la disciplinacontenuta nell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 e nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015 non si applica alle professioni intellettuali per le quali è necessarial’iscrizione ad appositi albi professionali.4.

Ha poi richiamato il principio in forza del quale incombe sulla partededucente l’onere di provare la subordinazione dimostrando il puntualeassoggettamento del prestatore al potere conformativo datoriale sul quomodo esul facere, nonché l’esercizio del potere disciplinare in caso di inottemperanza.5.

Ha rilevato che dalle deposizioni dei testi, riportate testualmente, eraemersa la radicale inesistenza del potere conformativo sul quando qualeelemento della subordinazione, o, quanto meno una rilevante ed insuperabileincertezza riguardo alla configurabilità della medesima.6.

Ha richiamato il principio secondo cui qualora il giudice di merito ritengasussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordineai fatti costitutivi della domanda, non fondato sul rapporto strettamentenumerico dei testi, ma sul dato oggettivo, ritenuto ostativo al raggiungimentodella certezza necessaria per la decisione, e con apprezzamento di fattocongruamente motivato reputi non superabile il contrasto sulla scorta delleulteriori risultanze istruttorie, l’insufficienza della prova si riverbera in dannodella parte sulla quale grava l’onere della prova e comporta il rigetto delladomanda.7.

Ha poi evidenziato che la configurabilità dell’illecito amministrativo di cuiall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 463/1983 postula la ricorrenza, in capo al soggetto8.

Sulla base del criterio della ragione più liquida ha ritenuto assorbitel‘eccezione preliminare di decadenza ax art. 14 legge n. 689/1981 e lacontestazione riguardante il quantum dell’obbligazione contributiva.9.

Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bologna haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/202611. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria .12.

L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2094 cod. civ. efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto assorbente lapossibilità degli infermieri di inserire mensilmente le proprie disponibilità nellapiattaforma, ancorché gli altri elementi in fatto deponessero per lasubordinazione.Evidenzia che l’inserimento mensile delle proprie disponibilità nellapiattaforma da parte degli infermieri era compensato da tutti gli altri elementipacifici e dalla prova della fungibilità delle prestazioni, in contrasto con leprevisioni di cui all’art. 2232 cod. civ.Addebita al giudice di appello la mancata valorizzazione della sussistenza diun periodo di affiancamento, dell’orario di lavoro, della tipologia del compenso,della fungibilità delle prestazioni, della mancanza di rischi, della mancataassegnazione di obiettivi o risultati, della mancanza di una partita IVA da partedegli infermieri e dell’assegnazione di un potere di coordinamento a duesuperiori, con possibilità di sostituzione del personale assente o impossibilitato,a fronte dell’erronea valorizzazione della possibilità degli infermieri di indicare leproprie disponibilità, che costituisce un elemento neutro ai fini dellaqualificazione del rapporto.2.

Il motivo è inammissibile.Nel prospettare il carattere pacifico delle circostanze non esaminate eriguardanti la sussistenza di un periodo di affiancamento, l’orario di lavoro, latipologia del compenso, la fungibilità delle prestazioni, la mancanza di rischi, lamancata assegnazione di obiettivi o risultati, la mancanza di una partita IVA daparte degli infermieri e l’assegnazione di un potere di coordinamento a duesuperiori, con possibilità di sostituzione del personale assente o impossibilitatoNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026(elementi che non risultano dalla sentenza impugnata), la censura non assolveData pubblicazione 06/05/2026agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto nonriporta il contenuto degli atti introduttivi e non li localizzano e sollecitano ungiudizio di merito.Occorre poi ribadire che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambitodel giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n.3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).In particolare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoconfigura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5cod. proc. civ.Lamenta l’omesso esame della sussistenza di un periodo di affiancamento,dell’orario di lavoro, della tipologia del compenso, della fungibilità delleprestazioni, della mancanza di rischi, della mancata assegnazione di obiettivi orisultati, della mancanza di una partita IVA da parte degli infermieri edell’assegnazione di un potere di coordinamento a due superiori, con possibilitàNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026di sostituzione del personale assente o impossibilitato, posti a fondamento dellasentenza di primo grado.Lamenta che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione lapossibilità degli infermieri di inserire mensilmente le proprie disponibilità nellapiattaforma, che costituisce un elemento neutro ai fini della qualificazione delrapporto, mettendo di esaminare gli altri indici della subordinazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 eCass. 14 aprile 2017, n. 8758).4.

Il motivo è inammissibile.In disparte il mancato assolvimento degli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e369 n. 4 cod. proc. civ. nei termini evidenziati nella trattazione del primo motivo,la censura lamenta l’omesso esame di una pluralità di fatti dedotti easseritamente pacifici, sollecitando dunque un giudizio di merito.5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia omessa motivazione in ordineall’annullamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 3, comma 3,d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 463/1983, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Sostiene che la violazione della suddetta disposizione prescinde dal caratteresubordinato del rapporto e dagli ulteriori illeciti accertati; evidenzial’insussistenza di un nesso tra le altre sanzioni annullate e quella in rilievo.6.

La censura è infondata nei termini proposti.Non sussiste l’omessa motivazione, avendo la Corte Territoriale escluso laconfigurabilità dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 3, comma 3, d.l. n.463/1983 in quanto presuppone la qualifica di datore di lavoro in capo alsoggetto attivo.7.

Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/20268.

Le spese del giudizio di legittimità tra l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e le parti controricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],che è rimasto intimato.9 .

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, ed in €4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali inmisura del 15% e accessori di legge nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – I.S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA], BALDISSERIGIAMPAOLO e [OSCURATO:PERSONA], nonché di € 4.000,00 per competenze professionali,oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dellegale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-ricorrente-controI.S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutte in persona del legale rappresentante pro tempore,tutte rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ENRICO GRAGNOLIed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti-e contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza n. 111/2022 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 22.02.2022, N.R.G. 686/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bologna, previa riunione dei relativi giudizi, ha respinto ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, GiampaoloBaldisseri e [OSCURATO:PERSONA], volte a contestare la qualificazione dei rapporti degliassociati infermieri professionali operata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna,ad accertare l’insussistenza dell’obbligazione contributiva e l’annullamento delleordinanze ingiunzioni emanate.2. La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello propostoavverso tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, GiampaoloBaldisseri e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva edha annullato le ordinanze ingiunzione opposte.3. La Corte territoriale ha rilevato che l’obbligazione contributiva aveva adoggetto prestazioni di natura specialistica inerenti al diploma universitario inNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026tema di professione sanitaria infermieristica ed ha evidenziato la disciplinacontenuta nell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 e nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015 non si applica alle professioni intellettuali per le quali è necessarial’iscrizione ad appositi albi professionali.4. Ha poi richiamato il principio in forza del quale incombe sulla partededucente l’onere di provare la subordinazione dimostrando il puntualeassoggettamento del prestatore al potere conformativo datoriale sul quomodo esul facere, nonché l’esercizio del potere disciplinare in caso di inottemperanza.5. Ha rilevato che dalle deposizioni dei testi, riportate testualmente, eraemersa la radicale inesistenza del potere conformativo sul quando qualeelemento della subordinazione, o, quanto meno una rilevante ed insuperabileincertezza riguardo alla configurabilità della medesima.6. Ha richiamato il principio secondo cui qualora il giudice di merito ritengasussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordineai fatti costitutivi della domanda, non fondato sul rapporto strettamentenumerico dei testi, ma sul dato oggettivo, ritenuto ostativo al raggiungimentodella certezza necessaria per la decisione, e con apprezzamento di fattocongruamente motivato reputi non superabile il contrasto sulla scorta delleulteriori risultanze istruttorie, l’insufficienza della prova si riverbera in dannodella parte sulla quale grava l’onere della prova e comporta il rigetto delladomanda.7. Ha poi evidenziato che la configurabilità dell’illecito amministrativo di cuiall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 463/1983 postula la ricorrenza, in capo al soggetto8. Sulla base del criterio della ragione più liquida ha ritenuto assorbitel‘eccezione preliminare di decadenza ax art. 14 legge n. 689/1981 e lacontestazione riguardante il quantum dell’obbligazione contributiva.9. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bologna haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] – ISAC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/202611. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria .12. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2094 cod. civ. efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto assorbente lapossibilità degli infermieri di inserire mensilmente le proprie disponibilità nellapiattaforma, ancorché gli altri elementi in fatto deponessero per lasubordinazione.Evidenzia che l’inserimento mensile delle proprie disponibilità nellapiattaforma da parte degli infermieri era compensato da tutti gli altri elementipacifici e dalla prova della fungibilità delle prestazioni, in contrasto con leprevisioni di cui all’art. 2232 cod. civ.Addebita al giudice di appello la mancata valorizzazione della sussistenza diun periodo di affiancamento, dell’orario di lavoro, della tipologia del compenso,della fungibilità delle prestazioni, della mancanza di rischi, della mancataassegnazione di obiettivi o risultati, della mancanza di una partita IVA da partedegli infermieri e dell’assegnazione di un potere di coordinamento a duesuperiori, con possibilità di sostituzione del personale assente o impossibilitato,a fronte dell’erronea valorizzazione della possibilità degli infermieri di indicare leproprie disponibilità, che costituisce un elemento neutro ai fini dellaqualificazione del rapporto.2. Il motivo è inammissibile.Nel prospettare il carattere pacifico delle circostanze non esaminate eriguardanti la sussistenza di un periodo di affiancamento, l’orario di lavoro, latipologia del compenso, la fungibilità delle prestazioni, la mancanza di rischi, lamancata assegnazione di obiettivi o risultati, la mancanza di una partita IVA daparte degli infermieri e l’assegnazione di un potere di coordinamento a duesuperiori, con possibilità di sostituzione del personale assente o impossibilitatoNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026(elementi che non risultano dalla sentenza impugnata), la censura non assolveData pubblicazione 06/05/2026agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto nonriporta il contenuto degli atti introduttivi e non li localizzano e sollecitano ungiudizio di merito.Occorre poi ribadire che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambitodel giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n.3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).In particolare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoconfigura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5cod. proc. civ.Lamenta l’omesso esame della sussistenza di un periodo di affiancamento,dell’orario di lavoro, della tipologia del compenso, della fungibilità delleprestazioni, della mancanza di rischi, della mancata assegnazione di obiettivi orisultati, della mancanza di una partita IVA da parte degli infermieri edell’assegnazione di un potere di coordinamento a due superiori, con possibilitàNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026di sostituzione del personale assente o impossibilitato, posti a fondamento dellasentenza di primo grado.Lamenta che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione lapossibilità degli infermieri di inserire mensilmente le proprie disponibilità nellapiattaforma, che costituisce un elemento neutro ai fini della qualificazione delrapporto, mettendo di esaminare gli altri indici della subordinazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 eCass. 14 aprile 2017, n. 8758).4. Il motivo è inammissibile.In disparte il mancato assolvimento degli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e369 n. 4 cod. proc. civ. nei termini evidenziati nella trattazione del primo motivo,la censura lamenta l’omesso esame di una pluralità di fatti dedotti easseritamente pacifici, sollecitando dunque un giudizio di merito.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omessa motivazione in ordineall’annullamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 3, comma 3,d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 463/1983, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Sostiene che la violazione della suddetta disposizione prescinde dal caratteresubordinato del rapporto e dagli ulteriori illeciti accertati; evidenzial’insussistenza di un nesso tra le altre sanzioni annullate e quella in rilievo.6. La censura è infondata nei termini proposti.Non sussiste l’omessa motivazione, avendo la Corte Territoriale escluso laconfigurabilità dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 3, comma 3, d.l. n.463/1983 in quanto presuppone la qualifica di datore di lavoro in capo alsoggetto attivo.7. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/20268. Le spese del giudizio di legittimità tra l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e le parti controricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],che è rimasto intimato.9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, ed in €4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali inmisura del 15% e accessori di legge nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – I.S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA], BALDISSERIGIAMPAOLO e [OSCURATO:PERSONA], nonché di € 4.000,00 per competenze professionali,oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dellegale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 10645/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 13042/2026Data pubblicazione 06/05/2026
Sentenza Cassazione n. 13042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris