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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 12812/2026

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osto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione ai motivi di cui al capo 8) e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente agli altri motivi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1 Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 aprile 2025, il Tribunale di Catanzaro - investito della richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza resa il 26 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con particolare riferimento alla cosca [OSCURATO:PERSONA], 'ndrina di Tropea (capo 1), al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (capo 6) e al delitto di concorso in accesso indebito a dispositivi di comunicazione aggravato (capo 8)- ha annullato il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ha caducato la misura cautelare disponendo la liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuta per altra causa.

Il Tribunale, dopo aver richiamato l'analisi compiuta nel provvedimento genetico, ha ritenuto carente il riscontro della gravità indiziaria riferita alla posizione della indagata in ordine a ciascuno dei tre reati a lei ascritti nell'imputazione provvisoria.

In merito al reato sub 8), si è ritenuto inadeguato a dimostrare il concorso nella sua consumazione l'avere l'indagata intrattenuto conversazioni telefoniche con il detenuto [OSCURATO:PERSONA] con telefoni da costui utilizzati in modo illegale; quanto al delitto di tentata estorsione aggravata contestato sub 6), la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata reputata non raggiunta dalla gravità indiziaria in merito al contributo causale ascrittole per l'assenza di riscontro di un qualche suo atto volto a sollecitare o rafforzare l'azione estorsiva perpetrata da [OSCURATO:PERSONA], suo ex compagno, oltre che per la corrispondente carenza sotto il profilo dell'elemento soggettivo; in ordine alla partecipazione dell'indagata all'attività della cosca individuata dalla 'ndrina di Tropea, l'analisi compiuta si è conclusa nel senso che gli indizi emersi sono risultati inerenti a non più della connivenza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ambiente mafioso, ma non posseggono, allo stato, consistenza tale da costituire dati indicativi della prestazione da parte sua di un contributo adesivo al programma criminoso della consorteria sub 1).

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso avverso l'ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 391-ter e dell'art. 110 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta assenza della gravità indiziaria in ordine al concorso dell'indagata nel reato contestato al capo 8). 2Premesso che non può negarsi l'applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. anche in riferimento a un reato proprio esclusivo, quale si considera quello di cui all'art. 391-ter cod. pen., il ricorrente sottolinea che i giudici del riesame hanno erroneamente escluso il concorso nel reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] della sua compagna [OSCURATO:PERSONA]: in modo incongruo, infatti, la condotta di costei è stata considerata passiva, senza spiegare perché il suo comportamento non potesse essere individuato come concorso morale.

Il Procuratore ricorrente reputa apodittico l'avere sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a ricevere telefonate dagli apparecchi indebitamente utilizzati in carcere dal compagno: ragionare in tale direzione ha significato omettere di considerare che una condotta del genere indicato, se cosciente e volontaria, può qualificarsi come contributo rilevante ai fini del concorso morale nel reato, quando essa abbia dato spunto o abbia rafforzato il proposito criminoso dell'agente; né sono state spiegate le ragioni per le quali si è escluso che la condotta dell'indagata abbia stimolato o rafforzato, rendendola più sicura, la volontà deviante di [OSCURATO:PERSONA] nell'utilizzo illecito dei telefoni cellulari; se l'indagata, invece di rispondere alle telefonate del compagno e comunicare con lui, anche più volte al giorno, non avesse risposto o avesse dissuaso e redarguito il chiamante, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proseguito nella commissione del reato.

In definitiva, ad avviso del ricorrente, il Tribunale, omettendo di considerare il comportamento dell'indagata, la quale aveva corrisposto in modo costante e duraturo alle comunicazioni illecite con il compagno, ha obliterato il dato di fatto che ella aveva inciso nella consumazione del delitto in esame da parte di quest'ultimo apportando alla sua consumazione un contributo causale rilevante.

2.2. Con il secondo motivo vengono denunciati l'erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in ordine all'esclusione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 6).

Pur avendo avallato la ricostruzione fattuale riportata nell'ordinanza genetica circa l'organizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di almeno uno degli incontri in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, secondo il ricorrente, ha illogicamente escluso l'individuazione di un contributo causale penalmente rilevante da parte dell'indagata sostenendo che costei, pur avendo accompagnato uno degli autori materiali ed essendo pienamente al corrente della ragione degli incontri, era sempre rimasta in disparte e non aveva partecipato alla discussione, per cui la sua presenza è stata considerata neutra e non funzionale a rafforzare l'azione intimidatoria o stimolare la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA].

Queste argomentazioni vengono considerate in contrasto con il ruolo di organizzatrice dell'incontro rivestito dall'indagata, ruolo diverso da quello di mera 3accompagnatrice di [OSCURATO:PERSONA]: quella di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto considerarsi una presenza passiva, essendosi ella posta come collegamento tra l'autore della richiesta estorsiva e la vittima, in tale comportamento dovendo individuarsi la coscienza e la volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che aveva poi avanzato la pretesa illecita.

Il Procuratore impugnante, preso atto che il Tribunale ha reputato mancante quanto meno l'elemento soggettivo, censura anche tale affermazione, ricordando come l'intermediario risponda di concorso in estorsione quante volte abbia la coscienza e la volontà di contribuire al perseguimento dello scopo illecito.

2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio della motivazione per l'esclusione della gravità indiziaria relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato associativo di cui al capo 1).

Per quanto concerne la partecipazione dell'indagata al gruppo criminale denominato 'ndrina [OSCURATO:PERSONA], incardinato nella più vasta organizzazione di stampo mafioso costituita dalla 'ndrangheta, il Pubblico ministero fa carico al Tribunale del riesame di aver rinunciato alla lettura congiunta di tutti i dati indiziari, al fine di saggiarne correttamente la gravità, preferendo optare per la loro erronea valutazione parcellizzata.

Così, la condotta dell'indagata quale latrice di messaggi verso l'esterno è stata isolatamente analizzata e si è concluso che tali messaggi non avessero natura illecita: i profili di ambiguità annessi ai vari episodi appaiono incongruamente ponderati, perché tali episodi non sono stati inseriti in una lettura unitaria, la quale, invece, avrebbe fatto emergere la messa a disposizione dell'organizzazione che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva implicato.

La denunciata parcellizzazione, per il ricorrente, si è verificata pure in merito alla valutazione del ruolo dell'indagata di accompagnatrice di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri organizzati con altri soggetti, uno dei quali era stato assoggettato a estorsione: tale attività non è stata posta in relazione all'altra di portatrice di messaggi per conto dello stesso soggetto, sia quando questi era stato detenuto in carcere, sia quando questi era stato detenuto agli arresti domiciliari.

Né si ritiene appagante la giustificazione dell'approdo censurato con la notazione secondo cui non basta per l'integrazione del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. la vicinanza a uno degli appartenenti all'associazione mafiosa, sia pure collocato in posizione apicale, ma occorre l'emersione di un vero e proprio contributo finalizzato alla conservazione o al rafforzamento della consorteria: sul punto - sostiene il Pubblico Ministero - i giudici del riesame si sono arrestati al modello causale della fattispecie incriminatrice associativa, laddove ,Irpiù recenti opzioni individuano la giuridica rilevanza della partecipazione all'associazione nella messa a disposizione effettiva e consapevole, senza la necessità che tale 4contributo abbia prodotto un rafforzamento della consorteria.

Inoltre, si stigmatizza l'avvenuta atomizzazione valutativa di altre circostanze, quali la disponibilità di risorse finanziarie di presumibile provenienza illecita, il godimento di un trattamento privilegiato da parte di alcuni commercianti e anche la preoccupazione manifestata dall'indagata alla notizia di un possibile svolgimento di indagini a suo carico, circostanze ritenute illogicamente dequotate a figure sintomatiche di mera connivenza.

Infine, il Procuratore ricorrente ha evidenziato la persistenza delle esigenze cautelari come enucleate nell'ordinanza genetica, in tal senso permanendo l'interesse del Pubblico ministero all'applicazione della misura, data la perdurante relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della discussione orale, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioni censurate dal ricorrente con il secondo e con il terzo motivo: mentre, con riferimento al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., il terzo comma della norma legittima le argomentazioni svolte dal Tribunale, con riguardo, invece, agli altri reati, emergono i vizi denunciati in ordine all'illogica svalutazione del ruolo dell'indagata in uno degli episodi estorsivi e alla parcellizzazione del quadro indiziario, complessivamente grave, attinente al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene l'impugnazione non fondata e, come tale, da rigettare, con riferimento al secondo e al terzo motivo, mentre considera fondata la prima doglianza per le ragioni seguenti.

2. Muovendo dallo scrutinio del secondo motivo, è utile osservare che il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata in ordine al concorso nel tentativo di estorsione aggravata, oggetto della contestazione sub 6), anzitutto ha evidenziato che la corrispondente imputazione provvisoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva preso avvio dalla denuncia sporta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2022, nella quale ella aveva descritto l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA], già all'epoca suo ex compagno, e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale i due avevano concordato di perpetrare la richiesta estorsiva di euro 50.000,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore, che essi ritenevano avere incassato l'importo di euro 2.000.000,00 con il commercio delle mascherine.

A seguito di tale denuncia era stata sempre l'indagata a dare conto delle successive interlocuzioni, ivi incluso l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] - il quale era 5stato lui a chiederle come potesse fare per incontrare [OSCURATO:PERSONA] - e quest'ultimo, cui era seguita anche la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] affinché assumesse [OSCURATO:PERSONA]: prospettiva alla quale, però, l'indagata stessa si era recisamente opposta.

Il Tribunale ha analizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha stimato che quest'ultimo fosse stato alquanto reticente: ha, tuttavia, dovuto prendere atto che le versioni offerte da entrambe le persone avevano inquadrato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto non attivo nella dinamica illecita.

Stando alla ricostruzione avallata dai giudici del riesame, pure in riferimento all'occasione nella quale ella era stata presente al contatto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'indagata aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], sapendo dell'oggetto del loro colloquio, ma non era in alcun modo intervenuta, essendosi collocata in disparte e non avendo affatto partecipato alla loro discussione.

Nemmeno l'aver mediato la realizzazione dell'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, secondo il Tribunale, l'emersione dei gravi indizi, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, del concorso della donna nel tentativo di estorsione, giacché, sia per l'iniziativa non sua inerente all'incontro, iniziativa invece assunta proprio da [OSCURATO:PERSONA], sia per la sua condotta complessiva, non si è ritenuto dimostrato un qualche atto della medesima volto a sollecitare o rafforzare l'azione estorsiva perpetrata dal suo ex compagno.

2.1. La critica mossa dal Pubblico ministero ricorrente, riferendo la censura alla configurazione, senz'altro plausibile, dell'accusa di tentativo di estorsione, ma non considerando adeguatamente le argomentazioni svolte dai giudici del riesame in merito all'effettiva portata indiziaria degli elementi valutati, non è riuscita, allo stato dei dati esposti nel provvedimento impugnato, a contrastare in modo determinante il corrispondente discorso giustificativo.

Quanto a quella che dall'imputazione stessa è descritta come l'unica condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA], quella relativa all'innesco dell'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha reso una motivazione approfondita sull'argomento segnalando che la prima fonte di accusa risulta essere proprio [OSCURATO:PERSONA] e costei, nelle dichiarazioni rese, aveva sottolineato di non avere affatto promosso direttamente o mediato per conto di [OSCURATO:PERSONA] questo incontro, ma di avere piuttosto ricevuto la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] di voler incontrare [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'evento poi verificatosi in guisa tale che, secondo la ricostruzione dei giudici, l'indagata av a si era estraniata dal relativo svolgimento; fatto da cui è ot. stata tratta la carenza di adeguata gravità indiziaria (alla ritenuta rilevanza in senso concorsuale della condotta stessa.

In tal senso il Tribunale non ha potuto non considerare le - segnalate come 6convergenti - dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: la deposizione dello stesso, pur se ritenuta dai giudici del riesame alquanto reticente per essere stata meno specifica delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], certo non poteva, allo stato dello sviluppo istruttorio, costituire un elemento valutabile a carico dell'indagata, la quale - dal canto suo e per quanto emerge dall'analisi compiuta nell'ordinanza impugnata - non si è ascritta alcuna condotta idonea a essere qualificata, se non altro, rafforzativa del proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA].

Anche per quanto concerne l'obiettivo della sua assunzione da parte dell'organizzazione imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], la fonte costituita dalle stesse dichiarazioni dell'indagata ha visto emergere - per quanto, senza contrasto alcuno, ha evidenziato il Tribunale - la netta opposizione da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA].

Né consta, allo stato, che quanto meno la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - o altra fonte di prova - risulti aver contrastato questa affermazione.

In definitiva, per quanto è stato valutato dai giudici del riesame, non è stata individuata una qualche immixtio della donna nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento al colloquio svoltosi tra questi e [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva funto da accompagnatrice del primo.

2.2. Posto tale assetto del compendio indiziario, resta fermo il principio di diritto - da cui il Tribunale non ha inteso decampare - secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, sicché anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01).

Tuttavia, è precisamente in tale prospettiva esegetica che è restata insuperata - alla stregua del circoscritto e peculiare compendio indiziario delibato - la valutazione del Tribunale secondo la quale le dichiarazioni analizzate escludono l'attuale conseguimento della gravità indiziaria, oltre che in merito all'emersione della sussistenza di un qualche effettivo contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del tentativo estorsivo, anche per ciò che concerne la coscienza e volontà dell'indagata di contribuire al tentativo stesso.

La doglianza svolta dal Procuratore ricorrente, non avendo fondatamente scardinato il profilo ricostruttivo della vicenda emerso dall'analisi compiuta dai giudici del riesame, non può, di conseguenza, ricevere accoglimento.

73. Trascorrendo alla disamina del terzo motivo, si rileva che il Tribunale, in ordine all'accusa rivolta all'indagata di partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA], accusa formulata al capo 1), ha preso atto che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] era quella di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] agli appuntamenti, fissando i relativi incontri nel periodo in cui questi era in detenzione domiciliare o sottoposto ad altre misure restrittive e facendosi portatrice all'esterno dei suoi messaggi e delle sue lettere nel periodo in cui egli era ristretto in carcere, ma ha considerato non raggiunta la gravità indiziaria dopo un'accurata verifica dei singoli elementi di fatto indicati nel provvedimento genetico alla base dell'imputazione provvisoria.

In particolare, i giudici del riesame hanno analizzato in modo specifico ciascun rapporto fra quelli presi in considerazione nell'ordinanza applicativa, fra i quali si rilevano quelli con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e hanno verificato che non sono emersi contatti, né relazioni dell'indagata con appartenenti alla cosca che fossero finalizzati alla diffusione degli addotti ordini di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale ha rilevato l'assenza - nel compendio delibato - di evidenze inerenti al contenuto dei messaggi che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasmessi ai suddetti soggetti, contenuto pertanto da ritenersi allo stato incognito: ragion per cui non ha ritenuto di poterne rilevare il carattere illecito.

Nel provvedimento impugnato risulta anche evidenziato che, esaminate le conversazioni telefoniche e i colloqui carcerari oggetto di captazione, nemmeno dal relativo quadro è stato possibile trarre elementi sufficienti al fine di cogliere la portata univocamente delittuosa delle interlocuzioni, con la specificazione che, nella complessiva vicenda, le diverse vicende trattate in quelle interlocuzioni non hanno trovato corrispondenza nell'elevazione di autonome imputazioni.

È stata, altresì, tenuta in conto la - al momento, del tutto plausibile - possibilità di una lettura ambivalente del rapporto tra l'indagata e [OSCURATO:PERSONA] in ragione della relazione sentimentale intercorsa fra loro, sicché la condotta consistita nell'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], quando il primo aveva titolo a spostarsi liberamente e lo faceva in virtù di autorizzazioni che poi strumentalizzava, non si è ritenuto potersi escludere essere stata integrata quale atto di messa a disposizione in favore esclusivo di quella singola persona, sia pure individuante un mafioso di rango apicale, a titolo di solidarietà familiare, e non per consapevole contributo al funzionamento del sodalizio, al cui organigramma, del resto, l'indagata era risultata del tutto estranea.

3.1. A fronte di queste considerazioni la prospettazione, più volte enunciata dal Pubblico ministero ricorrente, di illogica atomizzazione da parte dei giudici del riesame delle singole circostanze aventi valenza indiziaria si infrange sull'accertata - allo stato dell'approfondimento compiuto nel provvedimento 8impugnato - carenza di certezza dei fatti oggetto dei dedotti indizi: ciò è valso, in particolare, per il contenuto dei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] viene accusata di avere veicolati, per il negato contenuto deviante delle interlocuzioni avute all'indagata con [OSCURATO:PERSONA] e per l'assenza di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e appartenenti alla cosca che fossero finalizzati alla diffusione degli addotti ordini di [OSCURATO:PERSONA].

Posto ciò, la devitalizzazione della portata indiziaria di tali elementi è stata congruamente giustificata nell'ordinanza impugnata, nel solco del consolidato principio secondo cui gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi, sicché essi non possono consistere in ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

3.2. Certo, per l'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché tali elementi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01).

Però, sempre in tale specifica prospettiva, resta fermo che, nell'ambito della valutazione propedeutica all'emissione delle misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza, pur non dovendo essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, vanno vagliati secondo il criterio sufficiente, ma necessario, della loro gravità, che sia evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, mentre non necessita anche la verifica della loro precisione e la concordanza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284262 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01).

In tal senso, si conferma che la verifica in punto di gravità indiziaria va effettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la 9rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Corollario di questa puntualizzazione è che certamente gli indizi, purché gravi, possono sorreggere l'argomentato convincimento dei giudici della cautela circa l'evenienza del corrispondente presupposto, fissato dall'art. 273 cit.: la motivazione, però, deve sempre dare adeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento o di ciascuno degli elementi oggetto di valutazione, nel senso che il fatto posto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso, non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla stregua degli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essere verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di semplici congetture, ma deve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte.

3.3. I giudici del riesame, dunque, avendo ritenuto - sulla base di una valutazione espressa con motivazione precisa, congrua e coerente e, come tale, non censurabile in questa sede - che i fatti relativi agli snodi suindicati non potessero, allo stato delle acquisizioni compiute, dirsi sufficientemente acclarati nella loro ontologica sussistenza, ha correttamente dequotato la loro valenza indiziante quali indicatori sintomatici della partecipazione dell'indagata alla consorteria criminale indicata nel capo 1), con il conseguente approdo negativo.

Pertanto, la critica mossa dal ricorrente in merito all'incongrua parcellizzazione di elementi dotati di forza probante ascritta al Tribunale non si profila fondata, perché essa non ha considerato e, in ogni caso, non ha contrastato in modo determinante l'analisi destrutturante della valenza indiziaria dei singoli elementi di fatto operata nel provvedimento impugnato.

Per altro verso, la prudenza con cui i giudici del riesame hanno valutato i comportamenti dell'indagata connessi alla sua relazione con [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto di certa caratura mafiosa, va inquadrata nella dialettica già analizzata in sede di legittimità circa il rilievo da annettere ai rapporti affettivi, parentali e simili, fra soggetti accusati di partecipazione al medesimo sodalizio.

Si è, in particolare, evidenziato condivisibilmente che, ove si sia in presenza 10di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti a una associazione per delinquere di tipo mafioso, va esclusa l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, la prova o anche soltanto l'indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione.

Peraltro, è pur vero che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828 - 01; Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Vadalà, Rv. 255431 - 01).

Nella specie, i giudici del riesame, avendo rilevato, con motivazione congrua, la mancata dimostrazione della finalizzazione associativa, anziché personale, delle condotte di contiguità e di ausilio in favore di [OSCURATO:PERSONA], hanno di conseguenza escluso che quelle condotte, ascrivibili in modo del pari plausibile alla relazione di [OSCURATO:PERSONA] con il suddetto soggetto, potessero sostanziare, ex se, un quadro gravemente indiziario della sua partecipazione alla cosca.

Deve ulteriormente osservarsi che, contrariamente a quanto ha prospettato il ricorrente, sono state prese in considerazione dal Tribunale anche le altre circostanze poste nell'ordinanza applicativa della misura a carico di [OSCURATO:PERSONA], quali la disponibilità di risorse finanziarie di presumibile provenienza illecita, il godimento di un trattamento privilegiato da parte di alcuni commercianti operanti nel territorio di interesse e la preoccupazione da lei manifestata alla notizia dello svolgimento di indagini a suo carico: tuttavia, la valutazione fatta dai giudici del riesame di questi ulteriori dati è stata nel senso che, per la loro circoscritta e inadeguata portata, dai medesimi avrebbero potuto trarsi, al più, indizi inerenti alla connivenza dell'indagata rispetto all'ambiente mafioso, non elementi indicativi della prestazione da parte sua di un contributo adesivo al programma criminoso della consorteria.

3.4. Per tale ragione l'analisi del complesso delle indicate circostanze ha sortito la valutazione dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla corrispondente accusa.

Al riguardo, non può non ricordarsi che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera contiguità compiacente, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, e la vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli 11esponenti, anche di spicco, del sodalizio non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, qualora non risulti dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325 - 01).

Su tale tema, è corretto, in punto di principio, il rilievo sviluppato dal Procuratore ricorrente lì dove evidenzia che il più recente e meditato insegnamento regolatore orienta nel senso che l'enucleazione della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa è caratterizzata dalla rilevazione dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

Deve, peraltro, puntualizzarsi, in primo luogo, che tale decisione delle Sezioni Unite è intervenuta anzitutto per stabilire il valore da annettere, in relazione alla verifica dell'integrazione, o meno, della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'affiliazione rituale del soggetto alla consorteria, in tal senso avendo la decisione stessa precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, l'espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02).

Occorre, inoltre, aggiungere che, anche con questa decisione, pur muovendo dall'indicato angolo visuale, la Sezioni Unite (ricollegandosi all'analisi già compiuta da Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) hanno ribadito che necessita conclusivamente la verifica dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo criminale, per cui la stabilità del rapporto singolo-consorteria si dimostra, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza, con l'ulteriore precisazione che, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (di guisa che, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la 12ricerca di ulteriori elementi che comprovino l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione del soggetto.

Posto ciò, è da rilevare che il Tribunale non è pervenuto a esiti contrastanti con l'insegnamento ora richiamato, dal momento che - esclusa la specifica rilevanza nel caso in esame della tematica della rituale affiliazione al clan, tematica non emersa - le considerazioni dei giudici del riesame, non superate dal contrasto sviluppato dal Pubblico ministero ricorrente, hanno evidenziato che, in ragione delle rilevate carenze, non è stato acquisito un complesso di elementi aventi effettiva natura indiziaria circa il compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di concreti atti gravemente sintomatici della sua messa a disposizione a beneficio della consorteria criminale, tali da costituire la dimostrazione, sia pure per il livello di approfondimento sufficiente per il procedimento per l'applicazione della misura cautelare personale, dello stabile inserimento della medesima nella 'ndrina di Tropea, cosca contemplante fra i suoi maggiorenti [OSCURATO:PERSONA] e facente parte della più vasta associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

Nemmeno il terzo motivo può, quindi, ritenersi dotato di giuridico fondamento.

4. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il vaglio del primo motivo, che ha dedotto in contestazione l'adeguatezza del discorso giustificativo inerente al reato di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria.

4.1. Al riguardo, i giudici del riesame, considerata la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 391-ter, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen., hanno rilevato che, ferma la condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA], il quale, da detenuto, aveva direttamente impiegato in modo abusivo determinati telefoni cellulari per comunicare con alcuni soggetti, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], quanto all'attuale indagata, il suo contegno era risultato circoscritto alla condotta - reputata neutra - di avere intrattenuto conversazioni telefoniche con il detenuto.

Si è rimarcato, da parte del Tribunale, che alla stessa, in particolare, non è stata ascritta la partecipazione al procacciamento o all'introduzione in carcere del dispositivo telefonico finito nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], né le è stato contestato di aver consentito a quest'ultimo l'utilizzo del dispositivo mettendolo a disposizione del detenuto.

Posta tale constatazione, si è desunta la conclusione che la sola interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] nelle chiamate telefoniche da parte di [OSCURATO:PERSONA] denota l'assunzione di un comportamento passivo rispetto alla condotta incriminata, senza l'emersione di un suo specifico contributo causale alla commissione del reato, appartenente alla specie dei reati propri esclusivi.

4.2. Il ragionamento espresso dal Tribunale appare al [OSCURATO:PERSONA] l 13eccessivamente semplificatorio rispetto alla verifica della condotta dell'indagata, in relazione alla struttura della fattispecie incriminatrice, da un lato, e alla portata dell'imputazione, dall'altro.

Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, con l'art. 9, ha introdotto nel codice penale, tra i delitti contro l'Amministrazione della giustizia il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen., che penalizza l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Il primo comma stabilisce, che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (che riguarda specificamente l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il secondo comma prevede, quale circostanza aggravante che fa ascendere la pena a quella della reclusione da due a cinque anni, il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Il terzo comma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena di cui al primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Sull'argomento, è stato già esaustivamente evidenziato (da Sez. 1, n. 39446 del 31/10/2025, Surace, non mass.), in un caso avente elementi di contatto con quello qui in esame, che, con tale previsione incriminatrice, il legislatore ha inteso fornire una risposta al crescente dilagare dell'illecita introduzione e della conseguente utilizzazione dei telefoni cellulari nelle carceri italiane.

Per contrastare tale fenomeno si è ritenuto di sanzionare l'introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari «di telefoni cellulari e di dispositivi mobili, comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché, più in generale ogni condotta attraverso la quale è procurato a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni».

L'obiettivo perseguito è stato, dunque, quello di «contrastare con l'efficacia dissuasiva della sanzione penale, comportamenti e violazioni gravemente pregiudizievoli per l'efficacia del percorso trattamentale».

Alla base di tale intervento si è posta anche la necessità di interrompere i rapporti con ambienti criminali esterni da parte dei soggetti sottoposti alle 14misure restrittive, ragione per la quale si è penalizzata anche la condotta del detenuto che indebitamente abbia ricevuto o utilizzato un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

È stata, quindi, considerata insufficiente la pregressa previsione che sanzionava quella condotta soltanto in sede disciplinare, per la specifica gravità del fatto, ed è stato ritenuto inappagante limitarsi a sanzionare l'eventuale sussistenza di un concorso del detenuto con l'autore della condotta di cui al primo comma, ben potendosi realizzare condotte ascrivibili al solo detenuto, come nel caso in cui egli si attivi per costruire un apparato ricetrasmittente o compia atti che gli consentano di usare illecitamente i mezzi di comunicazione interni alla struttura di restrizione.

Dall'indicata, complessiva ratio è derivata la previsione della nuova disciplina che si caratterizza per avere introdotto una fattispecie incriminatrice individuante una pluralità di condotte alternative: in primo luogo, quelle configurabili in capo a chiunque, così definite, onde procurare al detenuto uno dei suddetti dispositivi, consentirne al detenuto l'uso indebito, introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti apparecchi al fine di renderli disponibili alla persona detenuta (primo comma, con l'aggravante di cui al secondo comma); in secondo luogo, quelle afferenti alla condotta del detenuto che tali dispositivi abbia ricevuto o utilizzato, per effetto delle condotte sopra indicate (terzo comma).

In tutte le fattispecie previste e sanzionate, occorre verificare il carattere indebito della condotta, la quale deve essersi dispiegata senza autorizzazione o, comunque, in chiave elusiva delle prescrizioni imposte dalle norme penitenziarie.

4.3. In tale contesto, l'imputazione provvisoria relativa al capo 8) vede contestato all'indagata il concorso nel reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., con riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma della norma.

Si rileva che i giudici del riesame, dando per assodato che la fattispecie incriminatrice in esame afferisce a reato proprio, non hanno escluso la possibilità di configurare, in un caso come quello in esame, il concorso dell'extraneus nel corrispondente reato, ma hanno ritenuto mancante, in concreto, l'acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservando che alla stessa null'altro pare potersi ascrivere rispetto al comportamento, ritenuto meramente passivo, dell'aver risposto alle chiamate telefoniche man mano che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuate utilizzando in modo illecito gli apparecchi ricetrasmittenti cellulari che si era procurati.

È da prefigurarsi la giuridica possibilità che, applicando la regola fondamentale di cui all'art. 110 cod. pen., si verifichi il concorso di persone nel reato in esame, sol che si determini il consapevole e volontario contributo causale dell'extraneus nella commissione del reato da parte del detenuto (autore espressamente individuato dal dettato normativo). 15In tale direzione, non può escludersi l'emersione della responsabilità penale, ex art. 110 cod. pen., nel reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. allorquando il soggetto estraneo alla previsione normativa abbia concorso a realizzare il risultato illecito, anche ove il contributo si sia sostanziato in un segmento efficace e qualificante dello stesso, in ossequio al principio generale dell'equivalenza dei contributi degli agenti, dal quale deriva che ogni concorrente risponde del fatto commesso, potendo il diverso apporto di ciascuno incidere solo sull'entità della pena, in applicazione degli artt.411 a 119 cod. pen.

La verifica della sussistenza di un apporto consapevole, volontario e rilevante sul piano concorsuale compete al giudice del merito tenendo sempre conto del consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice stesso dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del soggetto nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendo confondersi l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01).

È adeguato inferire da tali notazioni che non rientra nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi, quando non sussista per il soggetto uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., riflessione che conferma il discrimine (già ricordato in precedenza in merito all'altro, definito ambito) fra la connivenza non punibile e il concorso nel reato commesso da altro soggetto, discrimine che si individua nel rilievo che la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso esige il dispiegamento di un contributo partecipativo positivo - di carattere morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando al concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. 16Si suole, in questo alveo, ribadire il consolidato concetto secondo il quale, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972 - 01).

4.4. Di tali principi di diritto il Tribunale non ha fatto retta applicazione in riferimento alla verifica della gravità indiziaria circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 8).

L'imputazione ha avuto ad oggetto una serie di comunicazioni effettuate dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] fra 1'8 febbraio e il 13 agosto 2021, mediante sei diversi telefoni cellulari, comunicazioni che hanno visto quale interlocutrice l'indagata, la quale, secondo l'impostazione dell'accusa, ha sempre corrisposto sui vari telefoni - risultati all'evidenza impiegati dal detenuto in modo illegale - assiduamente comunicando con quest'ultimo nella piena consapevolezza dell'illiceità della condotta del medesimo.

Nell'ordinanza applicativa della misura si era evidenziato che molte conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] erano avvenute fuori dal canale autorizzato, mediante l'uso di SIM e di telefoni cellulari illecitamente posseduti, con la specificazione che le indagini avevano consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto uso di un numero ancora più ampio di apparecchi, ossia di undici telefonini cellulari, per parlare dalla Casa circondariale di Siracusa con la sua compagna e con la di lei madre [OSCURATO:PERSONA], utilizzando (in condivisione con altri detenuti) sei SIM intestate a soggetti stranieri, per un totale di ben 1.121 chiamate.

Era stato rispetto a questo alveo fattuale che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria della piena consapevolezza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'illiceità dei canali di contatto instaurati (ovviamente, al di fuori delle regole fissate dall'Ordinamento penitenziario) con [OSCURATO:PERSONA], canali frequentati anche dall'indagata - era stato notato nell'ordinanza applicativa - nello stesso periodo in cui ella si avvaleva anche dei canali regolari e autorizzati, posto che [OSCURATO:PERSONA], in quel medesimo periodo, si era recata a svolgere i colloqui con il suddetto detenuto e, pertanto (era stato arguito), aveva avuto modo di conoscere bene le modalità di interlocuzione ammesse.

Si era aggiunto anche che era emerso come un altro detenuto (Fargnoli) 17avesse informato l'indagata che le telefonate avrebbe potuto farle soltanto lui, in quanto egli era stato collocato in una cella meno affollata, mentre nella camera detentiva che ospitava [OSCURATO:PERSONA] erano presenti troppe persone e, quindi, l'instaurazione dei contatti da quell'altro luogo era più pericolosa: sicché, accettando il descritto sistema di contatti, l'indagata si era affidata all'amico del compagno per fargli pervenire sue notizie, così dimostrando di aver fatto propria l'iniziativa delle illecite interlocuzioni intercorse con il detenuto.

Pur dopo l'emersione di tali dati fin dal momento genetico della cautela, l'analisi delle risultanze istruttorie finora acquisite ha condotto i giudici del riesame a concludere, diversamente dalla valutazione formulata nell'ordinanza applicativa, che il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. fosse, in concreto, configurabile soltanto nei confronti del detenuto, giacché [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essersi vista contestare alcuna attività volta a procurare gli apparecchi di comunicazione o fornire o introdurre nel carcere i telefoni cellulari, non aveva provveduto a ricaricare la scheda telefonica e non si profilava avere integrato una condotta attiva sussumibile nel terzo comma della norma incriminatrice, essendosi limitato a serbare in contegno soltanto passivo di semplice ricevitrice delle chiamate telefoniche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che l'argomentazione suindicata, posta a base della svalutazione del compendio indiziario, non appare adeguata, né coerente, in quanto, per un verso, a suo supporto non risulta svolto alcun approfondimento in merito alla scansione e alla portata delle numerose conversazioni intercorse tra il detenuto e [OSCURATO:PERSONA], conversazioni protrattesi durante un non trascurabile arco temporale e caratterizzate dalle connotazioni evidenziate nell'ordinanza applicativa, situazione su cui nessuna percepibile riflessione i giudici del riesame hanno compiuto, e, per altro verso, nemmeno ha valutato la pluralità dei mezzi di comunicazione illeciti impiegata da [OSCURATO:PERSONA] per comunicare con [OSCURATO:PERSONA] (oltre chela madre [OSCURATO:PERSONA]).

Rispetto a tali peculiarità dell'interscambio comunicativo attraverso il mezzo illecito, rivelato da un compendio indiziario denotante la notevole ripetitività delle comunicazioni e la varietà dei canali di natura illegale impiegati, per come evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i corrispondenti dati e, all'esito della loro specifica e approfondita analisi, valutare se la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente risolta nella passiva ricezione delle comunicazioni, ovvero si fosse estrinsecata nella concordata disponibilità a interloquire con il detenuto, attraverso i canali illeciti indicati nell'imputazione provvisoria, sino a favorirne l'effettuazione incidendo sul proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] all'utilizzo indebito dei telefoni cellulari e a integrare un contegno esortativo nei confronti dell'autore 18del reato proprio allo scopo della prosecuzione nel tempo dell'utilizzo illecito degli individuati strumenti.

Su tale versante, il Tribunale non ha indicato con la necessaria linearità e logicità i motivi per i quali non è stata valutata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare se essa potesse avere integrato gli estremi dell'agevolazione concorsuale, rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. rispetto all'azione tipica, che, nel caso dell'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., è costituita dalla comunicazione con altri in elusione delle prescrizioni imposte.

Alla stregua di queste notazioni e dei principi su cui le stesse si sono basate, deve, pertanto, rilevarsi la corrispondente carenza motivazionale del provvedimento impugnato: l'approdo impone l'annullamento dell'ordinanza censurata, limitatamente al delitto di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio sul capo al Tribunale del riesame di Catanzaro affinché rinnovi l'analisi del compendio indiziario - con intatta libertà valutativa, ma con motivazione congrua e coerente, oltre che osservante dei principi in precedenza indicati - e, all'esito, stabilisca se nel comportamento dell'indagata sussistano, o meno, gli estremi della gravità indiziaria del concorso, sotto il profilo istigatorio, agevolativo, rafforzativo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], nel delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. 5.

Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve essere accolto limitatamente alla questione posta con il primo motivo, con il conseguente, già prefigurato, annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, e va, invece, rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione ai motivi di cui al capo 8) e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente agli altri motivi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1 Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 aprile 2025, il Tribunale di Catanzaro - investito della richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza resa il 26 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con particolare riferimento alla cosca [OSCURATO:PERSONA], 'ndrina di Tropea (capo 1), al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (capo 6) e al delitto di concorso in accesso indebito a dispositivi di comunicazione aggravato (capo 8)- ha annullato il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ha caducato la misura cautelare disponendo la liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuta per altra causa. Il Tribunale, dopo aver richiamato l'analisi compiuta nel provvedimento genetico, ha ritenuto carente il riscontro della gravità indiziaria riferita alla posizione della indagata in ordine a ciascuno dei tre reati a lei ascritti nell'imputazione provvisoria. In merito al reato sub 8), si è ritenuto inadeguato a dimostrare il concorso nella sua consumazione l'avere l'indagata intrattenuto conversazioni telefoniche con il detenuto [OSCURATO:PERSONA] con telefoni da costui utilizzati in modo illegale; quanto al delitto di tentata estorsione aggravata contestato sub 6), la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata reputata non raggiunta dalla gravità indiziaria in merito al contributo causale ascrittole per l'assenza di riscontro di un qualche suo atto volto a sollecitare o rafforzare l'azione estorsiva perpetrata da [OSCURATO:PERSONA], suo ex compagno, oltre che per la corrispondente carenza sotto il profilo dell'elemento soggettivo; in ordine alla partecipazione dell'indagata all'attività della cosca individuata dalla 'ndrina di Tropea, l'analisi compiuta si è conclusa nel senso che gli indizi emersi sono risultati inerenti a non più della connivenza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ambiente mafioso, ma non posseggono, allo stato, consistenza tale da costituire dati indicativi della prestazione da parte sua di un contributo adesivo al programma criminoso della consorteria sub 1). 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso avverso l'ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 391-ter e dell'art. 110 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta assenza della gravità indiziaria in ordine al concorso dell'indagata nel reato contestato al capo 8). 2Premesso che non può negarsi l'applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. anche in riferimento a un reato proprio esclusivo, quale si considera quello di cui all'art. 391-ter cod. pen., il ricorrente sottolinea che i giudici del riesame hanno erroneamente escluso il concorso nel reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] della sua compagna [OSCURATO:PERSONA]: in modo incongruo, infatti, la condotta di costei è stata considerata passiva, senza spiegare perché il suo comportamento non potesse essere individuato come concorso morale. Il Procuratore ricorrente reputa apodittico l'avere sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a ricevere telefonate dagli apparecchi indebitamente utilizzati in carcere dal compagno: ragionare in tale direzione ha significato omettere di considerare che una condotta del genere indicato, se cosciente e volontaria, può qualificarsi come contributo rilevante ai fini del concorso morale nel reato, quando essa abbia dato spunto o abbia rafforzato il proposito criminoso dell'agente; né sono state spiegate le ragioni per le quali si è escluso che la condotta dell'indagata abbia stimolato o rafforzato, rendendola più sicura, la volontà deviante di [OSCURATO:PERSONA] nell'utilizzo illecito dei telefoni cellulari; se l'indagata, invece di rispondere alle telefonate del compagno e comunicare con lui, anche più volte al giorno, non avesse risposto o avesse dissuaso e redarguito il chiamante, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proseguito nella commissione del reato. In definitiva, ad avviso del ricorrente, il Tribunale, omettendo di considerare il comportamento dell'indagata, la quale aveva corrisposto in modo costante e duraturo alle comunicazioni illecite con il compagno, ha obliterato il dato di fatto che ella aveva inciso nella consumazione del delitto in esame da parte di quest'ultimo apportando alla sua consumazione un contributo causale rilevante. 2.2. Con il secondo motivo vengono denunciati l'erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in ordine all'esclusione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 6). Pur avendo avallato la ricostruzione fattuale riportata nell'ordinanza genetica circa l'organizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di almeno uno degli incontri in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, secondo il ricorrente, ha illogicamente escluso l'individuazione di un contributo causale penalmente rilevante da parte dell'indagata sostenendo che costei, pur avendo accompagnato uno degli autori materiali ed essendo pienamente al corrente della ragione degli incontri, era sempre rimasta in disparte e non aveva partecipato alla discussione, per cui la sua presenza è stata considerata neutra e non funzionale a rafforzare l'azione intimidatoria o stimolare la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA]. Queste argomentazioni vengono considerate in contrasto con il ruolo di organizzatrice dell'incontro rivestito dall'indagata, ruolo diverso da quello di mera 3accompagnatrice di [OSCURATO:PERSONA]: quella di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto considerarsi una presenza passiva, essendosi ella posta come collegamento tra l'autore della richiesta estorsiva e la vittima, in tale comportamento dovendo individuarsi la coscienza e la volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che aveva poi avanzato la pretesa illecita. Il Procuratore impugnante, preso atto che il Tribunale ha reputato mancante quanto meno l'elemento soggettivo, censura anche tale affermazione, ricordando come l'intermediario risponda di concorso in estorsione quante volte abbia la coscienza e la volontà di contribuire al perseguimento dello scopo illecito. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio della motivazione per l'esclusione della gravità indiziaria relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato associativo di cui al capo 1). Per quanto concerne la partecipazione dell'indagata al gruppo criminale denominato 'ndrina [OSCURATO:PERSONA], incardinato nella più vasta organizzazione di stampo mafioso costituita dalla 'ndrangheta, il Pubblico ministero fa carico al Tribunale del riesame di aver rinunciato alla lettura congiunta di tutti i dati indiziari, al fine di saggiarne correttamente la gravità, preferendo optare per la loro erronea valutazione parcellizzata. Così, la condotta dell'indagata quale latrice di messaggi verso l'esterno è stata isolatamente analizzata e si è concluso che tali messaggi non avessero natura illecita: i profili di ambiguità annessi ai vari episodi appaiono incongruamente ponderati, perché tali episodi non sono stati inseriti in una lettura unitaria, la quale, invece, avrebbe fatto emergere la messa a disposizione dell'organizzazione che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva implicato. La denunciata parcellizzazione, per il ricorrente, si è verificata pure in merito alla valutazione del ruolo dell'indagata di accompagnatrice di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri organizzati con altri soggetti, uno dei quali era stato assoggettato a estorsione: tale attività non è stata posta in relazione all'altra di portatrice di messaggi per conto dello stesso soggetto, sia quando questi era stato detenuto in carcere, sia quando questi era stato detenuto agli arresti domiciliari. Né si ritiene appagante la giustificazione dell'approdo censurato con la notazione secondo cui non basta per l'integrazione del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. la vicinanza a uno degli appartenenti all'associazione mafiosa, sia pure collocato in posizione apicale, ma occorre l'emersione di un vero e proprio contributo finalizzato alla conservazione o al rafforzamento della consorteria: sul punto - sostiene il Pubblico Ministero - i giudici del riesame si sono arrestati al modello causale della fattispecie incriminatrice associativa, laddove ,Irpiù recenti opzioni individuano la giuridica rilevanza della partecipazione all'associazione nella messa a disposizione effettiva e consapevole, senza la necessità che tale 4contributo abbia prodotto un rafforzamento della consorteria. Inoltre, si stigmatizza l'avvenuta atomizzazione valutativa di altre circostanze, quali la disponibilità di risorse finanziarie di presumibile provenienza illecita, il godimento di un trattamento privilegiato da parte di alcuni commercianti e anche la preoccupazione manifestata dall'indagata alla notizia di un possibile svolgimento di indagini a suo carico, circostanze ritenute illogicamente dequotate a figure sintomatiche di mera connivenza. Infine, il Procuratore ricorrente ha evidenziato la persistenza delle esigenze cautelari come enucleate nell'ordinanza genetica, in tal senso permanendo l'interesse del Pubblico ministero all'applicazione della misura, data la perdurante relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della discussione orale, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle statuizioni censurate dal ricorrente con il secondo e con il terzo motivo: mentre, con riferimento al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., il terzo comma della norma legittima le argomentazioni svolte dal Tribunale, con riguardo, invece, agli altri reati, emergono i vizi denunciati in ordine all'illogica svalutazione del ruolo dell'indagata in uno degli episodi estorsivi e alla parcellizzazione del quadro indiziario, complessivamente grave, attinente al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene l'impugnazione non fondata e, come tale, da rigettare, con riferimento al secondo e al terzo motivo, mentre considera fondata la prima doglianza per le ragioni seguenti. 2. Muovendo dallo scrutinio del secondo motivo, è utile osservare che il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata in ordine al concorso nel tentativo di estorsione aggravata, oggetto della contestazione sub 6), anzitutto ha evidenziato che la corrispondente imputazione provvisoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva preso avvio dalla denuncia sporta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2022, nella quale ella aveva descritto l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA], già all'epoca suo ex compagno, e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale i due avevano concordato di perpetrare la richiesta estorsiva di euro 50.000,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore, che essi ritenevano avere incassato l'importo di euro 2.000.000,00 con il commercio delle mascherine. A seguito di tale denuncia era stata sempre l'indagata a dare conto delle successive interlocuzioni, ivi incluso l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] - il quale era 5stato lui a chiederle come potesse fare per incontrare [OSCURATO:PERSONA] - e quest'ultimo, cui era seguita anche la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] affinché assumesse [OSCURATO:PERSONA]: prospettiva alla quale, però, l'indagata stessa si era recisamente opposta. Il Tribunale ha analizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha stimato che quest'ultimo fosse stato alquanto reticente: ha, tuttavia, dovuto prendere atto che le versioni offerte da entrambe le persone avevano inquadrato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto non attivo nella dinamica illecita. Stando alla ricostruzione avallata dai giudici del riesame, pure in riferimento all'occasione nella quale ella era stata presente al contatto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'indagata aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], sapendo dell'oggetto del loro colloquio, ma non era in alcun modo intervenuta, essendosi collocata in disparte e non avendo affatto partecipato alla loro discussione. Nemmeno l'aver mediato la realizzazione dell'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, secondo il Tribunale, l'emersione dei gravi indizi, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, del concorso della donna nel tentativo di estorsione, giacché, sia per l'iniziativa non sua inerente all'incontro, iniziativa invece assunta proprio da [OSCURATO:PERSONA], sia per la sua condotta complessiva, non si è ritenuto dimostrato un qualche atto della medesima volto a sollecitare o rafforzare l'azione estorsiva perpetrata dal suo ex compagno. 2.1. La critica mossa dal Pubblico ministero ricorrente, riferendo la censura alla configurazione, senz'altro plausibile, dell'accusa di tentativo di estorsione, ma non considerando adeguatamente le argomentazioni svolte dai giudici del riesame in merito all'effettiva portata indiziaria degli elementi valutati, non è riuscita, allo stato dei dati esposti nel provvedimento impugnato, a contrastare in modo determinante il corrispondente discorso giustificativo. Quanto a quella che dall'imputazione stessa è descritta come l'unica condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA], quella relativa all'innesco dell'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha reso una motivazione approfondita sull'argomento segnalando che la prima fonte di accusa risulta essere proprio [OSCURATO:PERSONA] e costei, nelle dichiarazioni rese, aveva sottolineato di non avere affatto promosso direttamente o mediato per conto di [OSCURATO:PERSONA] questo incontro, ma di avere piuttosto ricevuto la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] di voler incontrare [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'evento poi verificatosi in guisa tale che, secondo la ricostruzione dei giudici, l'indagata av a si era estraniata dal relativo svolgimento; fatto da cui è ot. stata tratta la carenza di adeguata gravità indiziaria (alla ritenuta rilevanza in senso concorsuale della condotta stessa. In tal senso il Tribunale non ha potuto non considerare le - segnalate come 6convergenti - dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: la deposizione dello stesso, pur se ritenuta dai giudici del riesame alquanto reticente per essere stata meno specifica delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], certo non poteva, allo stato dello sviluppo istruttorio, costituire un elemento valutabile a carico dell'indagata, la quale - dal canto suo e per quanto emerge dall'analisi compiuta nell'ordinanza impugnata - non si è ascritta alcuna condotta idonea a essere qualificata, se non altro, rafforzativa del proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA]. Anche per quanto concerne l'obiettivo della sua assunzione da parte dell'organizzazione imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], la fonte costituita dalle stesse dichiarazioni dell'indagata ha visto emergere - per quanto, senza contrasto alcuno, ha evidenziato il Tribunale - la netta opposizione da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA]. Né consta, allo stato, che quanto meno la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - o altra fonte di prova - risulti aver contrastato questa affermazione. In definitiva, per quanto è stato valutato dai giudici del riesame, non è stata individuata una qualche immixtio della donna nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento al colloquio svoltosi tra questi e [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva funto da accompagnatrice del primo. 2.2. Posto tale assetto del compendio indiziario, resta fermo il principio di diritto - da cui il Tribunale non ha inteso decampare - secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, sicché anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). Tuttavia, è precisamente in tale prospettiva esegetica che è restata insuperata - alla stregua del circoscritto e peculiare compendio indiziario delibato - la valutazione del Tribunale secondo la quale le dichiarazioni analizzate escludono l'attuale conseguimento della gravità indiziaria, oltre che in merito all'emersione della sussistenza di un qualche effettivo contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del tentativo estorsivo, anche per ciò che concerne la coscienza e volontà dell'indagata di contribuire al tentativo stesso. La doglianza svolta dal Procuratore ricorrente, non avendo fondatamente scardinato il profilo ricostruttivo della vicenda emerso dall'analisi compiuta dai giudici del riesame, non può, di conseguenza, ricevere accoglimento. 73. Trascorrendo alla disamina del terzo motivo, si rileva che il Tribunale, in ordine all'accusa rivolta all'indagata di partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA], accusa formulata al capo 1), ha preso atto che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] era quella di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] agli appuntamenti, fissando i relativi incontri nel periodo in cui questi era in detenzione domiciliare o sottoposto ad altre misure restrittive e facendosi portatrice all'esterno dei suoi messaggi e delle sue lettere nel periodo in cui egli era ristretto in carcere, ma ha considerato non raggiunta la gravità indiziaria dopo un'accurata verifica dei singoli elementi di fatto indicati nel provvedimento genetico alla base dell'imputazione provvisoria. In particolare, i giudici del riesame hanno analizzato in modo specifico ciascun rapporto fra quelli presi in considerazione nell'ordinanza applicativa, fra i quali si rilevano quelli con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e hanno verificato che non sono emersi contatti, né relazioni dell'indagata con appartenenti alla cosca che fossero finalizzati alla diffusione degli addotti ordini di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale ha rilevato l'assenza - nel compendio delibato - di evidenze inerenti al contenuto dei messaggi che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasmessi ai suddetti soggetti, contenuto pertanto da ritenersi allo stato incognito: ragion per cui non ha ritenuto di poterne rilevare il carattere illecito. Nel provvedimento impugnato risulta anche evidenziato che, esaminate le conversazioni telefoniche e i colloqui carcerari oggetto di captazione, nemmeno dal relativo quadro è stato possibile trarre elementi sufficienti al fine di cogliere la portata univocamente delittuosa delle interlocuzioni, con la specificazione che, nella complessiva vicenda, le diverse vicende trattate in quelle interlocuzioni non hanno trovato corrispondenza nell'elevazione di autonome imputazioni. È stata, altresì, tenuta in conto la - al momento, del tutto plausibile - possibilità di una lettura ambivalente del rapporto tra l'indagata e [OSCURATO:PERSONA] in ragione della relazione sentimentale intercorsa fra loro, sicché la condotta consistita nell'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], quando il primo aveva titolo a spostarsi liberamente e lo faceva in virtù di autorizzazioni che poi strumentalizzava, non si è ritenuto potersi escludere essere stata integrata quale atto di messa a disposizione in favore esclusivo di quella singola persona, sia pure individuante un mafioso di rango apicale, a titolo di solidarietà familiare, e non per consapevole contributo al funzionamento del sodalizio, al cui organigramma, del resto, l'indagata era risultata del tutto estranea. 3.1. A fronte di queste considerazioni la prospettazione, più volte enunciata dal Pubblico ministero ricorrente, di illogica atomizzazione da parte dei giudici del riesame delle singole circostanze aventi valenza indiziaria si infrange sull'accertata - allo stato dell'approfondimento compiuto nel provvedimento 8impugnato - carenza di certezza dei fatti oggetto dei dedotti indizi: ciò è valso, in particolare, per il contenuto dei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] viene accusata di avere veicolati, per il negato contenuto deviante delle interlocuzioni avute all'indagata con [OSCURATO:PERSONA] e per l'assenza di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e appartenenti alla cosca che fossero finalizzati alla diffusione degli addotti ordini di [OSCURATO:PERSONA]. Posto ciò, la devitalizzazione della portata indiziaria di tali elementi è stata congruamente giustificata nell'ordinanza impugnata, nel solco del consolidato principio secondo cui gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi, sicché essi non possono consistere in ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. 3.2. Certo, per l'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché tali elementi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01). Però, sempre in tale specifica prospettiva, resta fermo che, nell'ambito della valutazione propedeutica all'emissione delle misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza, pur non dovendo essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, vanno vagliati secondo il criterio sufficiente, ma necessario, della loro gravità, che sia evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, mentre non necessita anche la verifica della loro precisione e la concordanza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284262 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01). In tal senso, si conferma che la verifica in punto di gravità indiziaria va effettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la 9rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Corollario di questa puntualizzazione è che certamente gli indizi, purché gravi, possono sorreggere l'argomentato convincimento dei giudici della cautela circa l'evenienza del corrispondente presupposto, fissato dall'art. 273 cit.: la motivazione, però, deve sempre dare adeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento o di ciascuno degli elementi oggetto di valutazione, nel senso che il fatto posto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso, non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla stregua degli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essere verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di semplici congetture, ma deve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte. 3.3. I giudici del riesame, dunque, avendo ritenuto - sulla base di una valutazione espressa con motivazione precisa, congrua e coerente e, come tale, non censurabile in questa sede - che i fatti relativi agli snodi suindicati non potessero, allo stato delle acquisizioni compiute, dirsi sufficientemente acclarati nella loro ontologica sussistenza, ha correttamente dequotato la loro valenza indiziante quali indicatori sintomatici della partecipazione dell'indagata alla consorteria criminale indicata nel capo 1), con il conseguente approdo negativo. Pertanto, la critica mossa dal ricorrente in merito all'incongrua parcellizzazione di elementi dotati di forza probante ascritta al Tribunale non si profila fondata, perché essa non ha considerato e, in ogni caso, non ha contrastato in modo determinante l'analisi destrutturante della valenza indiziaria dei singoli elementi di fatto operata nel provvedimento impugnato. Per altro verso, la prudenza con cui i giudici del riesame hanno valutato i comportamenti dell'indagata connessi alla sua relazione con [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto di certa caratura mafiosa, va inquadrata nella dialettica già analizzata in sede di legittimità circa il rilievo da annettere ai rapporti affettivi, parentali e simili, fra soggetti accusati di partecipazione al medesimo sodalizio. Si è, in particolare, evidenziato condivisibilmente che, ove si sia in presenza 10di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti a una associazione per delinquere di tipo mafioso, va esclusa l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, la prova o anche soltanto l'indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione. Peraltro, è pur vero che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828 - 01; Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Vadalà, Rv. 255431 - 01). Nella specie, i giudici del riesame, avendo rilevato, con motivazione congrua, la mancata dimostrazione della finalizzazione associativa, anziché personale, delle condotte di contiguità e di ausilio in favore di [OSCURATO:PERSONA], hanno di conseguenza escluso che quelle condotte, ascrivibili in modo del pari plausibile alla relazione di [OSCURATO:PERSONA] con il suddetto soggetto, potessero sostanziare, ex se, un quadro gravemente indiziario della sua partecipazione alla cosca. Deve ulteriormente osservarsi che, contrariamente a quanto ha prospettato il ricorrente, sono state prese in considerazione dal Tribunale anche le altre circostanze poste nell'ordinanza applicativa della misura a carico di [OSCURATO:PERSONA], quali la disponibilità di risorse finanziarie di presumibile provenienza illecita, il godimento di un trattamento privilegiato da parte di alcuni commercianti operanti nel territorio di interesse e la preoccupazione da lei manifestata alla notizia dello svolgimento di indagini a suo carico: tuttavia, la valutazione fatta dai giudici del riesame di questi ulteriori dati è stata nel senso che, per la loro circoscritta e inadeguata portata, dai medesimi avrebbero potuto trarsi, al più, indizi inerenti alla connivenza dell'indagata rispetto all'ambiente mafioso, non elementi indicativi della prestazione da parte sua di un contributo adesivo al programma criminoso della consorteria. 3.4. Per tale ragione l'analisi del complesso delle indicate circostanze ha sortito la valutazione dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla corrispondente accusa. Al riguardo, non può non ricordarsi che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera contiguità compiacente, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, e la vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli 11esponenti, anche di spicco, del sodalizio non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, qualora non risulti dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325 - 01). Su tale tema, è corretto, in punto di principio, il rilievo sviluppato dal Procuratore ricorrente lì dove evidenzia che il più recente e meditato insegnamento regolatore orienta nel senso che l'enucleazione della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa è caratterizzata dalla rilevazione dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Deve, peraltro, puntualizzarsi, in primo luogo, che tale decisione delle Sezioni Unite è intervenuta anzitutto per stabilire il valore da annettere, in relazione alla verifica dell'integrazione, o meno, della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'affiliazione rituale del soggetto alla consorteria, in tal senso avendo la decisione stessa precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, l'espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Occorre, inoltre, aggiungere che, anche con questa decisione, pur muovendo dall'indicato angolo visuale, la Sezioni Unite (ricollegandosi all'analisi già compiuta da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) hanno ribadito che necessita conclusivamente la verifica dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo criminale, per cui la stabilità del rapporto singolo-consorteria si dimostra, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza, con l'ulteriore precisazione che, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (di guisa che, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la 12ricerca di ulteriori elementi che comprovino l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione del soggetto. Posto ciò, è da rilevare che il Tribunale non è pervenuto a esiti contrastanti con l'insegnamento ora richiamato, dal momento che - esclusa la specifica rilevanza nel caso in esame della tematica della rituale affiliazione al clan, tematica non emersa - le considerazioni dei giudici del riesame, non superate dal contrasto sviluppato dal Pubblico ministero ricorrente, hanno evidenziato che, in ragione delle rilevate carenze, non è stato acquisito un complesso di elementi aventi effettiva natura indiziaria circa il compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di concreti atti gravemente sintomatici della sua messa a disposizione a beneficio della consorteria criminale, tali da costituire la dimostrazione, sia pure per il livello di approfondimento sufficiente per il procedimento per l'applicazione della misura cautelare personale, dello stabile inserimento della medesima nella 'ndrina di Tropea, cosca contemplante fra i suoi maggiorenti [OSCURATO:PERSONA] e facente parte della più vasta associazione mafiosa denominata 'ndrangheta. Nemmeno il terzo motivo può, quindi, ritenersi dotato di giuridico fondamento. 4. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il vaglio del primo motivo, che ha dedotto in contestazione l'adeguatezza del discorso giustificativo inerente al reato di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria. 4.1. Al riguardo, i giudici del riesame, considerata la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 391-ter, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen., hanno rilevato che, ferma la condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA], il quale, da detenuto, aveva direttamente impiegato in modo abusivo determinati telefoni cellulari per comunicare con alcuni soggetti, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], quanto all'attuale indagata, il suo contegno era risultato circoscritto alla condotta - reputata neutra - di avere intrattenuto conversazioni telefoniche con il detenuto. Si è rimarcato, da parte del Tribunale, che alla stessa, in particolare, non è stata ascritta la partecipazione al procacciamento o all'introduzione in carcere del dispositivo telefonico finito nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], né le è stato contestato di aver consentito a quest'ultimo l'utilizzo del dispositivo mettendolo a disposizione del detenuto. Posta tale constatazione, si è desunta la conclusione che la sola interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] nelle chiamate telefoniche da parte di [OSCURATO:PERSONA] denota l'assunzione di un comportamento passivo rispetto alla condotta incriminata, senza l'emersione di un suo specifico contributo causale alla commissione del reato, appartenente alla specie dei reati propri esclusivi. 4.2. Il ragionamento espresso dal Tribunale appare al [OSCURATO:PERSONA] l 13eccessivamente semplificatorio rispetto alla verifica della condotta dell'indagata, in relazione alla struttura della fattispecie incriminatrice, da un lato, e alla portata dell'imputazione, dall'altro. Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, con l'art. 9, ha introdotto nel codice penale, tra i delitti contro l'Amministrazione della giustizia il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen., che penalizza l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il primo comma stabilisce, che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (che riguarda specificamente l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Il secondo comma prevede, quale circostanza aggravante che fa ascendere la pena a quella della reclusione da due a cinque anni, il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Il terzo comma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena di cui al primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni. Sull'argomento, è stato già esaustivamente evidenziato (da Sez. 1, n. 39446 del 31/10/2025, Surace, non mass.), in un caso avente elementi di contatto con quello qui in esame, che, con tale previsione incriminatrice, il legislatore ha inteso fornire una risposta al crescente dilagare dell'illecita introduzione e della conseguente utilizzazione dei telefoni cellulari nelle carceri italiane. Per contrastare tale fenomeno si è ritenuto di sanzionare l'introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari «di telefoni cellulari e di dispositivi mobili, comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché, più in generale ogni condotta attraverso la quale è procurato a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni». L'obiettivo perseguito è stato, dunque, quello di «contrastare con l'efficacia dissuasiva della sanzione penale, comportamenti e violazioni gravemente pregiudizievoli per l'efficacia del percorso trattamentale». Alla base di tale intervento si è posta anche la necessità di interrompere i rapporti con ambienti criminali esterni da parte dei soggetti sottoposti alle 14misure restrittive, ragione per la quale si è penalizzata anche la condotta del detenuto che indebitamente abbia ricevuto o utilizzato un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni. È stata, quindi, considerata insufficiente la pregressa previsione che sanzionava quella condotta soltanto in sede disciplinare, per la specifica gravità del fatto, ed è stato ritenuto inappagante limitarsi a sanzionare l'eventuale sussistenza di un concorso del detenuto con l'autore della condotta di cui al primo comma, ben potendosi realizzare condotte ascrivibili al solo detenuto, come nel caso in cui egli si attivi per costruire un apparato ricetrasmittente o compia atti che gli consentano di usare illecitamente i mezzi di comunicazione interni alla struttura di restrizione. Dall'indicata, complessiva ratio è derivata la previsione della nuova disciplina che si caratterizza per avere introdotto una fattispecie incriminatrice individuante una pluralità di condotte alternative: in primo luogo, quelle configurabili in capo a chiunque, così definite, onde procurare al detenuto uno dei suddetti dispositivi, consentirne al detenuto l'uso indebito, introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti apparecchi al fine di renderli disponibili alla persona detenuta (primo comma, con l'aggravante di cui al secondo comma); in secondo luogo, quelle afferenti alla condotta del detenuto che tali dispositivi abbia ricevuto o utilizzato, per effetto delle condotte sopra indicate (terzo comma). In tutte le fattispecie previste e sanzionate, occorre verificare il carattere indebito della condotta, la quale deve essersi dispiegata senza autorizzazione o, comunque, in chiave elusiva delle prescrizioni imposte dalle norme penitenziarie. 4.3. In tale contesto, l'imputazione provvisoria relativa al capo 8) vede contestato all'indagata il concorso nel reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., con riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma della norma. Si rileva che i giudici del riesame, dando per assodato che la fattispecie incriminatrice in esame afferisce a reato proprio, non hanno escluso la possibilità di configurare, in un caso come quello in esame, il concorso dell'extraneus nel corrispondente reato, ma hanno ritenuto mancante, in concreto, l'acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservando che alla stessa null'altro pare potersi ascrivere rispetto al comportamento, ritenuto meramente passivo, dell'aver risposto alle chiamate telefoniche man mano che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuate utilizzando in modo illecito gli apparecchi ricetrasmittenti cellulari che si era procurati. È da prefigurarsi la giuridica possibilità che, applicando la regola fondamentale di cui all'art. 110 cod. pen., si verifichi il concorso di persone nel reato in esame, sol che si determini il consapevole e volontario contributo causale dell'extraneus nella commissione del reato da parte del detenuto (autore espressamente individuato dal dettato normativo). 15In tale direzione, non può escludersi l'emersione della responsabilità penale, ex art. 110 cod. pen., nel reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. allorquando il soggetto estraneo alla previsione normativa abbia concorso a realizzare il risultato illecito, anche ove il contributo si sia sostanziato in un segmento efficace e qualificante dello stesso, in ossequio al principio generale dell'equivalenza dei contributi degli agenti, dal quale deriva che ogni concorrente risponde del fatto commesso, potendo il diverso apporto di ciascuno incidere solo sull'entità della pena, in applicazione degli artt.411 a 119 cod. pen. La verifica della sussistenza di un apporto consapevole, volontario e rilevante sul piano concorsuale compete al giudice del merito tenendo sempre conto del consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice stesso dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del soggetto nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendo confondersi l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01). È adeguato inferire da tali notazioni che non rientra nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi, quando non sussista per il soggetto uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., riflessione che conferma il discrimine (già ricordato in precedenza in merito all'altro, definito ambito) fra la connivenza non punibile e il concorso nel reato commesso da altro soggetto, discrimine che si individua nel rilievo che la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso esige il dispiegamento di un contributo partecipativo positivo - di carattere morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando al concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. 16Si suole, in questo alveo, ribadire il consolidato concetto secondo il quale, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972 - 01). 4.4. Di tali principi di diritto il Tribunale non ha fatto retta applicazione in riferimento alla verifica della gravità indiziaria circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 8). L'imputazione ha avuto ad oggetto una serie di comunicazioni effettuate dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] fra 1'8 febbraio e il 13 agosto 2021, mediante sei diversi telefoni cellulari, comunicazioni che hanno visto quale interlocutrice l'indagata, la quale, secondo l'impostazione dell'accusa, ha sempre corrisposto sui vari telefoni - risultati all'evidenza impiegati dal detenuto in modo illegale - assiduamente comunicando con quest'ultimo nella piena consapevolezza dell'illiceità della condotta del medesimo. Nell'ordinanza applicativa della misura si era evidenziato che molte conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] erano avvenute fuori dal canale autorizzato, mediante l'uso di SIM e di telefoni cellulari illecitamente posseduti, con la specificazione che le indagini avevano consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto uso di un numero ancora più ampio di apparecchi, ossia di undici telefonini cellulari, per parlare dalla Casa circondariale di Siracusa con la sua compagna e con la di lei madre [OSCURATO:PERSONA], utilizzando (in condivisione con altri detenuti) sei SIM intestate a soggetti stranieri, per un totale di ben 1.121 chiamate. Era stato rispetto a questo alveo fattuale che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria della piena consapevolezza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'illiceità dei canali di contatto instaurati (ovviamente, al di fuori delle regole fissate dall'Ordinamento penitenziario) con [OSCURATO:PERSONA], canali frequentati anche dall'indagata - era stato notato nell'ordinanza applicativa - nello stesso periodo in cui ella si avvaleva anche dei canali regolari e autorizzati, posto che [OSCURATO:PERSONA], in quel medesimo periodo, si era recata a svolgere i colloqui con il suddetto detenuto e, pertanto (era stato arguito), aveva avuto modo di conoscere bene le modalità di interlocuzione ammesse. Si era aggiunto anche che era emerso come un altro detenuto (Fargnoli) 17avesse informato l'indagata che le telefonate avrebbe potuto farle soltanto lui, in quanto egli era stato collocato in una cella meno affollata, mentre nella camera detentiva che ospitava [OSCURATO:PERSONA] erano presenti troppe persone e, quindi, l'instaurazione dei contatti da quell'altro luogo era più pericolosa: sicché, accettando il descritto sistema di contatti, l'indagata si era affidata all'amico del compagno per fargli pervenire sue notizie, così dimostrando di aver fatto propria l'iniziativa delle illecite interlocuzioni intercorse con il detenuto. Pur dopo l'emersione di tali dati fin dal momento genetico della cautela, l'analisi delle risultanze istruttorie finora acquisite ha condotto i giudici del riesame a concludere, diversamente dalla valutazione formulata nell'ordinanza applicativa, che il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. fosse, in concreto, configurabile soltanto nei confronti del detenuto, giacché [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essersi vista contestare alcuna attività volta a procurare gli apparecchi di comunicazione o fornire o introdurre nel carcere i telefoni cellulari, non aveva provveduto a ricaricare la scheda telefonica e non si profilava avere integrato una condotta attiva sussumibile nel terzo comma della norma incriminatrice, essendosi limitato a serbare in contegno soltanto passivo di semplice ricevitrice delle chiamate telefoniche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che l'argomentazione suindicata, posta a base della svalutazione del compendio indiziario, non appare adeguata, né coerente, in quanto, per un verso, a suo supporto non risulta svolto alcun approfondimento in merito alla scansione e alla portata delle numerose conversazioni intercorse tra il detenuto e [OSCURATO:PERSONA], conversazioni protrattesi durante un non trascurabile arco temporale e caratterizzate dalle connotazioni evidenziate nell'ordinanza applicativa, situazione su cui nessuna percepibile riflessione i giudici del riesame hanno compiuto, e, per altro verso, nemmeno ha valutato la pluralità dei mezzi di comunicazione illeciti impiegata da [OSCURATO:PERSONA] per comunicare con [OSCURATO:PERSONA] (oltre chela madre [OSCURATO:PERSONA]). Rispetto a tali peculiarità dell'interscambio comunicativo attraverso il mezzo illecito, rivelato da un compendio indiziario denotante la notevole ripetitività delle comunicazioni e la varietà dei canali di natura illegale impiegati, per come evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i corrispondenti dati e, all'esito della loro specifica e approfondita analisi, valutare se la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente risolta nella passiva ricezione delle comunicazioni, ovvero si fosse estrinsecata nella concordata disponibilità a interloquire con il detenuto, attraverso i canali illeciti indicati nell'imputazione provvisoria, sino a favorirne l'effettuazione incidendo sul proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] all'utilizzo indebito dei telefoni cellulari e a integrare un contegno esortativo nei confronti dell'autore 18del reato proprio allo scopo della prosecuzione nel tempo dell'utilizzo illecito degli individuati strumenti. Su tale versante, il Tribunale non ha indicato con la necessaria linearità e logicità i motivi per i quali non è stata valutata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare se essa potesse avere integrato gli estremi dell'agevolazione concorsuale, rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. rispetto all'azione tipica, che, nel caso dell'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., è costituita dalla comunicazione con altri in elusione delle prescrizioni imposte. Alla stregua di queste notazioni e dei principi su cui le stesse si sono basate, deve, pertanto, rilevarsi la corrispondente carenza motivazionale del provvedimento impugnato: l'approdo impone l'annullamento dell'ordinanza censurata, limitatamente al delitto di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio sul capo al Tribunale del riesame di Catanzaro affinché rinnovi l'analisi del compendio indiziario - con intatta libertà valutativa, ma con motivazione congrua e coerente, oltre che osservante dei principi in precedenza indicati - e, all'esito, stabilisca se nel comportamento dell'indagata sussistano, o meno, gli estremi della gravità indiziaria del concorso, sotto il profilo istigatorio, agevolativo, rafforzativo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], nel delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. 5. Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve essere accolto limitatamente alla questione posta con il primo motivo, con il conseguente, già prefigurato, annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, e va, invece, rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris