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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09643/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2019 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico.

In particolare l'imputato, sindaco del comune di Nibbiola, è stato condannato per aver falsamente attestato in numerosi verbali di deliberazione della giunta comunale l'avvenuta adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale con il voto unanime di tutti i suoi componenti, risultati invece non aver partecipato alla varie sedute, nemmeno tenutesi.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando otto motivi. 2.1 Con i primi due deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla condanna dell'imputato per i falsi contestati ai capi A), B) e C).

In tal senso osserva come la Corte territoriale non abbia considerato che gli atti oggetto delle citate imputazioni siano stati successivamente e legittimamente annullati in autotutela dal comune di Nibbiola con efficacia ex tunc, in conformità a quanto previsto dagli artt. 21- octies e 21-nonies

I. n. 241 del 1990.

Conseguentemente gli atti suddetti non potrebbero essere ritenuti oggetto di falsificazione in quanto oramai inesistenti.

E nello sviluppo ulteriore dell'illustrata argomentazione, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia altresì inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito all'omesso riconoscimento delle ipotesi di desistenza volontaria o, quantomeno, di recesso attivo in ragione del fatto che l'imputato ha promosso la rimozione degli atti ritenuti falsi perseguendo la tutela dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei medesimi reati, non avendo tenuto conto la Corte territoriale del fatto che le delibere di cui al verbale del 2 settembre 2010 sarebbero state adottate nuovamente il successivo 1° ottobre alla presenza, questa volta, di tutta la giunta, a testimonianza del fatto che il Rubini avrebbe agito nella fondata convinzione della piena adesione degli altri assessori alle decisioni assunte e dunque senza alcuna volontà di commettere un falso.

In altri termini erroneamente i giudici del merito non avrebbero ritenuto trattarsi di falsi innocui, secondo la tradizionale definizione che della fattispecie fornisce la giurisprudenza di legittimità. 2.3 Analogo vizio viene dedotto con il quinto motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato ai capi D), E), G), M), N), P), Q), R), T) e AB), avendo la stessa Corte territoriale riconosciuto che l'imputato non abbia agito per procurare danno alla pubblica amministrazione e del resto la stessa assoluzione del medesimo in primo grado dall'accusa di peculato in relazione ad uno degli episodi contestati starebbe a dimostrare come egli abbia sempre perseguito l'interesse pubblico e non quello privato.

Non di meno dalle deposizioni degli assessori sarebbe emerso come gli stessi fossero informati del contenuto delle decisioni assunte anche in loro assenza e come in tutte le sedute cui si riferiscono i falsi verbali fosse comunque presente almeno uno degli assessori, potendosi dunque escludere che il Rubini abbia agito al fine di escluderli dal processo decisionale. 2.4 Con il sesto, settimo ed ottavo motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio.

In particolare il ricorrente lamenta l'omessa confutazione da parte del giudice dell'appello dei rilievi svolti dalla difesa con il gravame di merito in ordine all'attendibilità ed effettiva convergenza delle dichiarazioni rilasciate dai testi Ferrari, Barbero, Panigara e Biloni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo, secondo e quarto motivo sono invero inammissibili. 2.1 Ai delitti di falso documentale sono estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica.

Ne consegue che il delitto previsto dall'art. 479 c.p. si consuma, qualora il falso sia contestuale alla formazione dell'atto e sia commesso dall'autore del medesimo, quando lo stesso si sia perfezionato e sia uscito dall'ambito di disponibilità del pubblico ufficiale.

Una volta consumato il reato risultano pertanto irrilevanti le successive vicende dell'atto ed in particolare l'eventuale revoca con effetto retroattivo o l'annullamento dello stesso nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 29-nonies

I. n. 241 del 1990.

Come ripetutamente stabilito da questa Corte, dunque, la nullità dell'atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p., escluso solo dall'originaria inesistenza dello stesso (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, contrariamente a quanto eccepito con il secondo motivo, ha altresì motivato sul punto, talchè le censure proposte con i primi due motivi devono ritenersi manifestamente infondati. 2.2 Per le medesime ragioni deve ritenersi manifestamente infondato anche il quarto motivo, posto che l'istituto della desistenza volontaria presuppone che la realizzazione del reato si sia arrestata allo stadio del tentativo incompiuto - mentre nel caso di specie, come detto, la contestazione riguarda reati già consumati -, né è possibile rinvenire nel successivo esercizio del potere di autotutela gli estremi del recesso attivo, posto che il pericolo per la pubblica fede, come pure già ricordato, si determina al momento della consumazione del reato.

3. Parimenti inammissibili sono il terzo ed il quinto motivo.

Va infatti ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505).

E' dunque indifferente la finalità che ha animato l'agente, non essendo richiesto nè l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta alla negligenza o alla incapacità dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza o ad una errata interpretazione di disposizioni normative, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto.

Alla luce di questi consolidati principi correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo dei reati per cui è stata pronunziata condanna, mentre le doglianze del ricorrente ancora una volta fanno riferimento a circostanze successive alla consumazione degli stessi reati ovvero al mancato perseguimento da parte del Rubini del proprio tornaconto personale, come detto irrilevante.

Parimenti irrilevante e comunque generica è l'obiezione per cui l'imputato avrebbe agito nella convinzione della condivisione da parte degli assessori assenti del contenuto delle delibere assunte.

Ciò che sembra sfuggire alla difesa, infatti, è che oggetto di contestazione non è il contenuto delle decisioni adottate, bensì l'attestazione che le stesse sarebbero state adottate con la partecipazione degli assessori di cui invece è stata accertata l'assenza alle riunioni di giunta cui si riferiscono i verbali incriminati.

Questo e non altro è l'oggetto della falsità ed in relazione a tale oggetto che deve essere valutata la sussistenza del dolo dell'imputato.

In altri termini il reato sussiste sul versante soggettivo solo perché l'imputato ha voluto redigere verbali in cui si dava atto della presenza di soggetti della cui assenza egli era invece consapevole.

Tanto la Corte ha ritenuto provato e tanto i ricorrenti non ha seriamente contestato con i motivi in esame.

4. Sono invece infondati ed in parte inammissibili i motivi da sei a otto.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha confutato le censure articolate con il gravame di merito con riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da alcuni assessori in merito alla loro mancata partecipazione alle sedute di giunta cui si riferiscono i verbali oggetto delle diverse imputazioni.

Alla luce dell'intero compendio probatorio e con motivazione tutt'altro che illogica i giudici dell'appello hanno ritenuto non decisive le obiezioni difensive, alcune delle quali effettivamente viziate dalla natura meramente congetturale del ragionamento che le sostiene, come rilevato dalla sentenza.

Per contro le ulteriori obiezioni svolte in questa sede, soprattutto con l'ottavo motivo, si rivelano mere censure di fatto tese a sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione impugnata.

La complessiva non manifesta infondatezza delle doglianze proposte con i motivi in esame impone peraltro di rilevare che, per i reati di cui ai capi D, E, M, N, P, Q, R e AB, è nelle more maturato il termine di prescrizione, compiutosi per uno dei falsi contestati nel citato capo AB prima della pronunzia impugnata e in tutti gli altri casi menzionati tra l'aprile e l'agosto del 2022.

In riferimento ai reati contestati ai suddetti capi, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per la ragione evidenziata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato ed ai sensi dell'art. 624 c.p.p. per l'effetto va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i residui reati contestati ai capi A, B, C, F, G, H e T. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi D, E, M, N, P, Q, R, AB della rubrica, perchè estinti per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2019 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico. In particolare l'imputato, sindaco del comune di Nibbiola, è stato condannato per aver falsamente attestato in numerosi verbali di deliberazione della giunta comunale l'avvenuta adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale con il voto unanime di tutti i suoi componenti, risultati invece non aver partecipato alla varie sedute, nemmeno tenutesi. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando otto motivi. 2.1 Con i primi due deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla condanna dell'imputato per i falsi contestati ai capi A), B) e C). In tal senso osserva come la Corte territoriale non abbia considerato che gli atti oggetto delle citate imputazioni siano stati successivamente e legittimamente annullati in autotutela dal comune di Nibbiola con efficacia ex tunc, in conformità a quanto previsto dagli artt. 21- octies e 21-nonies I. n. 241 del 1990. Conseguentemente gli atti suddetti non potrebbero essere ritenuti oggetto di falsificazione in quanto oramai inesistenti. E nello sviluppo ulteriore dell'illustrata argomentazione, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia altresì inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito all'omesso riconoscimento delle ipotesi di desistenza volontaria o, quantomeno, di recesso attivo in ragione del fatto che l'imputato ha promosso la rimozione degli atti ritenuti falsi perseguendo la tutela dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei medesimi reati, non avendo tenuto conto la Corte territoriale del fatto che le delibere di cui al verbale del 2 settembre 2010 sarebbero state adottate nuovamente il successivo 1° ottobre alla presenza, questa volta, di tutta la giunta, a testimonianza del fatto che il Rubini avrebbe agito nella fondata convinzione della piena adesione degli altri assessori alle decisioni assunte e dunque senza alcuna volontà di commettere un falso. In altri termini erroneamente i giudici del merito non avrebbero ritenuto trattarsi di falsi innocui, secondo la tradizionale definizione che della fattispecie fornisce la giurisprudenza di legittimità. 2.3 Analogo vizio viene dedotto con il quinto motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato ai capi D), E), G), M), N), P), Q), R), T) e AB), avendo la stessa Corte territoriale riconosciuto che l'imputato non abbia agito per procurare danno alla pubblica amministrazione e del resto la stessa assoluzione del medesimo in primo grado dall'accusa di peculato in relazione ad uno degli episodi contestati starebbe a dimostrare come egli abbia sempre perseguito l'interesse pubblico e non quello privato. Non di meno dalle deposizioni degli assessori sarebbe emerso come gli stessi fossero informati del contenuto delle decisioni assunte anche in loro assenza e come in tutte le sedute cui si riferiscono i falsi verbali fosse comunque presente almeno uno degli assessori, potendosi dunque escludere che il Rubini abbia agito al fine di escluderli dal processo decisionale. 2.4 Con il sesto, settimo ed ottavo motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In particolare il ricorrente lamenta l'omessa confutazione da parte del giudice dell'appello dei rilievi svolti dalla difesa con il gravame di merito in ordine all'attendibilità ed effettiva convergenza delle dichiarazioni rilasciate dai testi Ferrari, Barbero, Panigara e Biloni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo, secondo e quarto motivo sono invero inammissibili. 2.1 Ai delitti di falso documentale sono estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica. Ne consegue che il delitto previsto dall'art. 479 c.p. si consuma, qualora il falso sia contestuale alla formazione dell'atto e sia commesso dall'autore del medesimo, quando lo stesso si sia perfezionato e sia uscito dall'ambito di disponibilità del pubblico ufficiale. Una volta consumato il reato risultano pertanto irrilevanti le successive vicende dell'atto ed in particolare l'eventuale revoca con effetto retroattivo o l'annullamento dello stesso nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 29-nonies I. n. 241 del 1990. Come ripetutamente stabilito da questa Corte, dunque, la nullità dell'atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p., escluso solo dall'originaria inesistenza dello stesso (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, contrariamente a quanto eccepito con il secondo motivo, ha altresì motivato sul punto, talchè le censure proposte con i primi due motivi devono ritenersi manifestamente infondati. 2.2 Per le medesime ragioni deve ritenersi manifestamente infondato anche il quarto motivo, posto che l'istituto della desistenza volontaria presuppone che la realizzazione del reato si sia arrestata allo stadio del tentativo incompiuto - mentre nel caso di specie, come detto, la contestazione riguarda reati già consumati -, né è possibile rinvenire nel successivo esercizio del potere di autotutela gli estremi del recesso attivo, posto che il pericolo per la pubblica fede, come pure già ricordato, si determina al momento della consumazione del reato. 3. Parimenti inammissibili sono il terzo ed il quinto motivo. Va infatti ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). E' dunque indifferente la finalità che ha animato l'agente, non essendo richiesto nè l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta alla negligenza o alla incapacità dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza o ad una errata interpretazione di disposizioni normative, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. Alla luce di questi consolidati principi correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo dei reati per cui è stata pronunziata condanna, mentre le doglianze del ricorrente ancora una volta fanno riferimento a circostanze successive alla consumazione degli stessi reati ovvero al mancato perseguimento da parte del Rubini del proprio tornaconto personale, come detto irrilevante. Parimenti irrilevante e comunque generica è l'obiezione per cui l'imputato avrebbe agito nella convinzione della condivisione da parte degli assessori assenti del contenuto delle delibere assunte. Ciò che sembra sfuggire alla difesa, infatti, è che oggetto di contestazione non è il contenuto delle decisioni adottate, bensì l'attestazione che le stesse sarebbero state adottate con la partecipazione degli assessori di cui invece è stata accertata l'assenza alle riunioni di giunta cui si riferiscono i verbali incriminati. Questo e non altro è l'oggetto della falsità ed in relazione a tale oggetto che deve essere valutata la sussistenza del dolo dell'imputato. In altri termini il reato sussiste sul versante soggettivo solo perché l'imputato ha voluto redigere verbali in cui si dava atto della presenza di soggetti della cui assenza egli era invece consapevole. Tanto la Corte ha ritenuto provato e tanto i ricorrenti non ha seriamente contestato con i motivi in esame. 4. Sono invece infondati ed in parte inammissibili i motivi da sei a otto. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha confutato le censure articolate con il gravame di merito con riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da alcuni assessori in merito alla loro mancata partecipazione alle sedute di giunta cui si riferiscono i verbali oggetto delle diverse imputazioni. Alla luce dell'intero compendio probatorio e con motivazione tutt'altro che illogica i giudici dell'appello hanno ritenuto non decisive le obiezioni difensive, alcune delle quali effettivamente viziate dalla natura meramente congetturale del ragionamento che le sostiene, come rilevato dalla sentenza. Per contro le ulteriori obiezioni svolte in questa sede, soprattutto con l'ottavo motivo, si rivelano mere censure di fatto tese a sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione impugnata. La complessiva non manifesta infondatezza delle doglianze proposte con i motivi in esame impone peraltro di rilevare che, per i reati di cui ai capi D, E, M, N, P, Q, R e AB, è nelle more maturato il termine di prescrizione, compiutosi per uno dei falsi contestati nel citato capo AB prima della pronunzia impugnata e in tutti gli altri casi menzionati tra l'aprile e l'agosto del 2022. In riferimento ai reati contestati ai suddetti capi, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per la ragione evidenziata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato ed ai sensi dell'art. 624 c.p.p. per l'effetto va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i residui reati contestati ai capi A, B, C, F, G, H e T. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi D, E, M, N, P, Q, R, AB della rubrica, perchè estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo
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