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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 27813/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14822/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 9742/2018 depositata il13/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Caserta che aveva respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IVA per il 2013 la cui dichiarazione era stata presentata nel 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Campania ha accolto il gravame, fondato sulla ricorrenza di un credito IVA per il 2012, respingendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’Agenzia delle entrate e ritenendo fondato il ricorso in quanto, sulla scorta del pronunciamento delle Sezioni unite di questa Corte n. 17757/2016, la mancata presentazione della dichiarazione non precludeva il diritto al credito IVA la cui sussistenza non era stata contestata. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione fondato su un motivo. 4.Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato dalla CTR in mancanza di documentazione comprovante la ricorrenza del credito che la parte aveva l’onere di produrre. 2.Il motivo è inammissibile e, comunque , è infondato. 3.Va premesso che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»(Cass. n. 17757 del 2016, enfasi aggiunta; Cass. n. 8131 del 2018).

4. In questo caso - in cui l a stessa Agenzia ammette che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA «era stata emendata in giudizio» (v. pag. 5 del ricorso) dalla contribuente, la quale aveva prodotto ulterior e documentazione ( comunicazione annuale dati IVA del 26.2.2013, contenente il credito del 2012, avviso di accertamento del 2017 in cui l’Ufficio dava atto di aver riscontrato i dati di cui alla dichiarazione IVA del 2013, v. controricorso) - l a CTR ha ritenuto l’«esistenza contabile» del credito, aggiungendo che l’Agenzia si era limitata ad eccepire la circostanza, di rilievo formale, della mancata presentazione in termini della dichiarazione IVA.

5. La doglianza, quindi, tende a rimettere in discussione la valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità e, comunque, è infondata perché, a fronte di riscontr i documentali del credito IV A , la contestazione dell’Agenzia, limitata al dato formale della mancata presentazione della dichiarazione in termini, non poteva precludere la decisione della CTR , in linea con quanto previsto dall’art. 115 c.p.c. secondo cui possono essere posti a fondamento della decisione i fatti «non specificamente contestati».

6. Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14822/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 9742/2018 depositata il13/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Caserta che aveva respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IVA per il 2013 la cui dichiarazione era stata presentata nel 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Campania ha accolto il gravame, fondato sulla ricorrenza di un credito IVA per il 2012, respingendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’Agenzia delle entrate e ritenendo fondato il ricorso in quanto, sulla scorta del pronunciamento delle Sezioni unite di questa Corte n. 17757/2016, la mancata presentazione della dichiarazione non precludeva il diritto al credito IVA la cui sussistenza non era stata contestata. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione fondato su un motivo. 4.Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato dalla CTR in mancanza di documentazione comprovante la ricorrenza del credito che la parte aveva l’onere di produrre. 2.Il motivo è inammissibile e, comunque , è infondato. 3.Va premesso che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»(Cass. n. 17757 del 2016, enfasi aggiunta; Cass. n. 8131 del 2018). 4. In questo caso - in cui l a stessa Agenzia ammette che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA «era stata emendata in giudizio» (v. pag. 5 del ricorso) dalla contribuente, la quale aveva prodotto ulterior e documentazione ( comunicazione annuale dati IVA del 26.2.2013, contenente il credito del 2012, avviso di accertamento del 2017 in cui l’Ufficio dava atto di aver riscontrato i dati di cui alla dichiarazione IVA del 2013, v. controricorso) - l a CTR ha ritenuto l’«esistenza contabile» del credito, aggiungendo che l’Agenzia si era limitata ad eccepire la circostanza, di rilievo formale, della mancata presentazione in termini della dichiarazione IVA. 5. La doglianza, quindi, tende a rimettere in discussione la valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità e, comunque, è infondata perché, a fronte di riscontr i documentali del credito IV A , la contestazione dell’Agenzia, limitata al dato formale della mancata presentazione della dichiarazione in termini, non poteva precludere la decisione della CTR , in linea con quanto previsto dall’art. 115 c.p.c. secondo cui possono essere posti a fondamento della decisione i fatti «non specificamente contestati». 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo
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