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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1996

Cassazione n. 40663/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1996 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 19/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 05/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina pluriaggravata.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Inoltre secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La corte ha reso compiuta ed esaustiva motivazione ripercorrendo nel dettaglio le testimonianze rese e fornendo una ricostruzione della vicenda congrua alle emergenze processuali; ha poi respinto con corretta motivazione l'istanza di riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, valorizzando la gravità del complessivo pregiudizio anche morale e fisico cagionato alla persona offesa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 1gBORSELLINO [OSCURATO:PERSONA]- OSi A [OSCURATO:PERSONA] i O /2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1996 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 19/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 05/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina pluriaggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Inoltre secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La corte ha reso compiuta ed esaustiva motivazione ripercorrendo nel dettaglio le testimonianze rese e fornendo una ricostruzione della vicenda congrua alle emergenze processuali; ha poi respinto con corretta motivazione l'istanza di riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, valorizzando la gravità del complessivo pregiudizio anche morale e fisico cagionato alla persona offesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 1gBORSELLINO [OSCURATO:PERSONA]- OSi A [OSCURATO:PERSONA] i O /2021
Sentenza Cassazione n. 40663/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris