CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 1962
Cassazione n. 09431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. dal Tribunale di Cremona, con provvedimento, in data 26 gennaio 2022, ed il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano, in data 29.5.2022. 2. Il ricorrente ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art-. 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione„ discostandosi dai principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha trascurato che le condotte delittuose oggetto delle sentenze in esecuzione presentano un'evidente omogeneità, fortemente indicativa della preordinazione unitaria di fondo necessaria ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso. In questo senso, d'altra parte, si è già espresso per gran parte degli episodi il Tribunale di Cremona. Né in senso contrario depone la distanza temporale tra le violazioni posto che i delitti già unificati risalgono agli anni 2011 e 2012 e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Milano in data 29.5.2022 sono stati commessi a partire dal 20 giugno 2012, allorquando Motta aveva assunto la carica di amministratore unico della società dichiarata fallita nel 2015, dopo un periodo di inattività durato tre anni. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul rilievo che l'ordinanza impugnata non ha preso in alcuna considerazione le argomentazioni poste dal Tribunale di Cremona a fondamento della decisione di accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze commessi nel medesimo arco temporale di quello oggetto della sentenza del Tribunale di Milano in data 29.5.2022, individuando quale collante idoneo il dato pacifico, tratto dall'accertamento in sede cognitiva, che Motta aveva sempre ricoperto nelle società fallite cariche fittizie in cambio di denaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti indicati nel proseguo. 1. Il provvedimento impugnato ha osservato che, nonostante l'apparente omogeneità dei titoli di reato, osta, con rilievo decisivo, al riconoscimento della continuazione tra le violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione - i reati oggetto delle sentenze da 1) a 5 ) e quello di cui al n. 6) - la distanza cronologica (dal 2012 al 2015), la diversità dei beni giuridici lesi dai reati fallimentari e da quelli di natura fiscale, la diversità dei concorrenti e l'assenza di collegamenti tra le società fallite. I citati elementi non hanno, tuttavia, impedito ad altro giudice dell'esecuzione, il Tribunale di Cremona, di riconoscere il vincolo della continuazione tra le violazioni indicate nei numeri da 1) a 5) del provvedimento impugnato attraverso la valutazione di altri indicatori dell'unitarietà del disegno criminoso, ritenuti maggiormente significativi. Il Tribunale di Milano avrebbe dovuto confrontarsi criticamente con il provvedimento del Tribunale di Cremona, in data 26 gennaio 2022, solo citato in premessa senza nemmeno l'indicazione del percorso argonnentativo seguito. In particolare, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui è pervenuto, pur in presenza di situazioni apparentemente sovrapponibili, ad una difforme conclusione sulla sussistenza di un disegno unitario affasciante i reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio„ per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune nnotivazionali. È infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l'apprezzamento dennandato al giudice dell'esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale