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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12259/2026

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o Paolo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1141/2022depositata il 19/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) Con atto di citazione notificato in data 17/10/2013 la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], FrancoAnnunziata e [OSCURATO:PERSONA] hanno opposto il decreto ingiuntivo n.211/2012, con cui il Tribunale di Benevento aveva loro ingiunto ilpagamento di €. 120.536,45 a favore di [OSCURATO:SOCIETA], eccependo lacarenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], il mancato rilascio diidonea procura alle liti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] el’inesistenza o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica neitermini e, nel merito, chiedendo che fosse ricalcolato, a mezzo CTU, ilsaldo del c/c e dei contratti di finanziamenti intercorsi con la Banca, conaccertamento della liberazione dei fideiussori per violazione dell’art. 1956c.c. e di altre norme e delle nullità collegate all’applicazione di interessiusurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e diillegittime commissioni.Con atto di citazione notificato il 21/10/2013 anche gli ingiunti CarloAlberto Limata e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di fideiussori dellacitata società debitrice, hanno opposto il medesimo decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e,in via riconvenzionale, l’accertamento che [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], era creditrice nei confronti degliopponenti della somma citata.Il Tribunale di Benevento, dopo aver riunito i due procedimenti diopposizione e aver disposto CTU, con sentenza del 12/7/2017 ha revocatoil decreto ingiuntivo, accogliendo l’eccezione sollevata dagli opponenti inordine al difetto di legittimazione attiva e di procura da parte dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]- che aveva agito in monitorio in virtù di mandato conferitole daUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa, spendendo tuttavia il nome dellaUnicredit spa-, rilevando “delle due l’una: o agiva in giudizio lamandataria, con la procura validamente dalla stessa rilasciata, o, comeNumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026nella specie, ha agito la [OSCURATO:SOCIETA] (la quale aveva però conferitoprocura per la gestione dei suoi crediti); tuttavia [OSCURATO:SOCIETA] non harilasciato alcuna procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha invece agito sulla base diprocura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA].

Che poi si tratta disocietà differenti risulta evidente dalla diversità di sede, codice fiscale,nonché dalla successiva trasformazione della Management in [OSCURATO:SOCIETA]”.Con atto notificato il 9/11/2017 [OSCURATO:SOCIETA] (nuova titolaredel credito, a seguito di trasferimento di portafoglio crediti da parte diUnicredit spa) e per essa quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA],ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento,chiedendo la reiezione delle censure avversarie, con condanna degliappellati al pagamento quanto meno dell’importo risultante dagli esiti dellaCTU (che aveva riconosciuto un credito della Banca di €. 59.883,45).Hanno resistito gli appellati, tranne [OSCURATO:PERSONA], rimastocontumace, e, a seguito dell’interruzione del processo per intervenutacancellazione dal registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] srl edella riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’Appello diNapoli, con sentenza pubblicata il 19/3/2022, ha respinto l’appello,osservando che ha decisivo rilievo il difetto di procura caratterizzantel’istanza in monitorio avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtàprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] spa e che, neanche nel corsodell’opposizione, ha inteso avvalersi delle facoltà di regolarizzazione di cuiall’art. 182 c.p.c., nonostante l’eccezione avversaria.2) Con ricorso notificato il 18/5/2022 [OSCURATO:SOCIETA] serl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo unmotivo di ricorso.I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con altro controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) In primo luogo si rileva che [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato,alla nota di deposito del 15/1/2026, atto di rinuncia parziale ex art. 306notificato in data 23/7/2025 ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e FantasiaLoretana e atto di accettazione di tale rinuncia notificato il 26/7/2025;inoltre, atto di rinuncia parziale ex art. 306 c.p.c. notificato il 19/9/2023ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e atto [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accettazione di tale rinuncia (prodotto anche dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] eAnnunziata), in tutti i casi con compensazione integrale delle spese.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia conadesione nei confronti dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], Fantasia, Criffò e Annunziata.Il giudizio prosegue nei confronti dell’intimato contumace DavideGiugliano.2) Motivo dell’impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 24 Cost., 83 c.p.c. e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamenterigettato l’appello, in rito, dando rilievo decisivo al “difetto di procuracaratterizzante l’istanza in monitorio avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] con l’avv.Uva, in realtà procuratore di [OSCURATO:PERSONA] sa e cheneanche nel corso dell’opposizione ha inteso avvalersi delle facoltà di cuiall’art. 182 c.p.c.”La ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in rappresentanzadella [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA], come indicato nellaprocura alle liti depositata nel giudizio monitorio, nei giudizi di primogrado di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riuniti, e nel giudizio diappello, e che la circostanza per la quale la procura risulta rilasciataall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, soggettodiverso dalla [OSCURATO:SOCIETA], si spiega alla luce dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a conferire procura alla UnicreditManagement Bank per la gestione, anche stragiudiziale, dei suoi crediti.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Su questa base la ricorrente sostiene che fosse provato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agito, nei primi due gradi di giudizio, con tutti i poteri necessari perrappresentare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] e per essa quale mandataria laUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa.Il motivo è fondato.2.1) Si premette che, in ragione della funzione del giudizio dilegittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione dellalegge, nonché per analogia con quanto prevede la norma di cui all'art.384, ult. comma, c.p.c. (“Non sono soggette a cassazione le sentenzeerroneamente motivate in dritto, quando il dispositivo sia conforme aldiritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”), la Cortedi cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, peruna ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla partee individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazioneavvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito edesposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e nonrichieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, chel'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possarilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica delladomanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di unaeccezione in senso stretto (Cass. civ., sez.

III, 28/03/2025, n. 8208;Cass. civ., sez.

III, 28/07/2017, n. 18775; Cass. civ., sez.

II, 2/08/2024,n. 21793).2.2) Si osserva, allora, che, come affermato dalla stessa ricorrente,sussiste la diversità soggettiva della società che ha proposto domandamonitoria ([OSCURATO:SOCIETA]) rispetto a quella che ha rilasciato la procura7/10/2010 ([OSCURATO:PERSONA] spa).Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tuttavia, l’atto di appello è stato proposto dal nuovo titolare delcredito ([OSCURATO:SOCIETA] e per essa [OSCURATO:SOCIETA]), il quale ha cosìratificato l’attività processuale fino ad allora condotta, ratifica che puòessere fatta in ogni stato e grado, e dunque anche con l’appello (si veda,per es.: Cass. civ., sez.

I, 16/11/2021, n. 34775; Cass. civ., sez.

III,27/10/2005, n. 20913).3) Pertanto, da un lato va dichiarato estinto il rapporto processuale trala ricorrente e i resistenti [OSCURATO:PERSONA], Fantasia, Criffò e Annunziata.Dall’altro lato, va accolto il ricorso, relativamente al rapportoprocessuale tra la ricorrente e il contumace [OSCURATO:PERSONA] e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio èrimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia della ricorrente conadesione dei controcorrenti, del rapporto processuale tra la ricorrente e iresistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].La Corte accoglie il ricorso, relativamente al rapporto processuale trala ricorrente e il contumace [OSCURATO:PERSONA], e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026. nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Paolo, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1141/2022depositata il 19/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) Con atto di citazione notificato in data 17/10/2013 la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], FrancoAnnunziata e [OSCURATO:PERSONA] hanno opposto il decreto ingiuntivo n.211/2012, con cui il Tribunale di Benevento aveva loro ingiunto ilpagamento di €. 120.536,45 a favore di [OSCURATO:SOCIETA], eccependo lacarenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], il mancato rilascio diidonea procura alle liti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] el’inesistenza o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica neitermini e, nel merito, chiedendo che fosse ricalcolato, a mezzo CTU, ilsaldo del c/c e dei contratti di finanziamenti intercorsi con la Banca, conaccertamento della liberazione dei fideiussori per violazione dell’art. 1956c.c. e di altre norme e delle nullità collegate all’applicazione di interessiusurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e diillegittime commissioni.Con atto di citazione notificato il 21/10/2013 anche gli ingiunti CarloAlberto Limata e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di fideiussori dellacitata società debitrice, hanno opposto il medesimo decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e,in via riconvenzionale, l’accertamento che [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], era creditrice nei confronti degliopponenti della somma citata.Il Tribunale di Benevento, dopo aver riunito i due procedimenti diopposizione e aver disposto CTU, con sentenza del 12/7/2017 ha revocatoil decreto ingiuntivo, accogliendo l’eccezione sollevata dagli opponenti inordine al difetto di legittimazione attiva e di procura da parte dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]- che aveva agito in monitorio in virtù di mandato conferitole daUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa, spendendo tuttavia il nome dellaUnicredit spa-, rilevando “delle due l’una: o agiva in giudizio lamandataria, con la procura validamente dalla stessa rilasciata, o, comeNumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026nella specie, ha agito la [OSCURATO:SOCIETA] (la quale aveva però conferitoprocura per la gestione dei suoi crediti); tuttavia [OSCURATO:SOCIETA] non harilasciato alcuna procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha invece agito sulla base diprocura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]. Che poi si tratta disocietà differenti risulta evidente dalla diversità di sede, codice fiscale,nonché dalla successiva trasformazione della Management in [OSCURATO:SOCIETA]”.Con atto notificato il 9/11/2017 [OSCURATO:SOCIETA] (nuova titolaredel credito, a seguito di trasferimento di portafoglio crediti da parte diUnicredit spa) e per essa quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA],ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento,chiedendo la reiezione delle censure avversarie, con condanna degliappellati al pagamento quanto meno dell’importo risultante dagli esiti dellaCTU (che aveva riconosciuto un credito della Banca di €. 59.883,45).Hanno resistito gli appellati, tranne [OSCURATO:PERSONA], rimastocontumace, e, a seguito dell’interruzione del processo per intervenutacancellazione dal registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] srl edella riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’Appello diNapoli, con sentenza pubblicata il 19/3/2022, ha respinto l’appello,osservando che ha decisivo rilievo il difetto di procura caratterizzantel’istanza in monitorio avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtàprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] spa e che, neanche nel corsodell’opposizione, ha inteso avvalersi delle facoltà di regolarizzazione di cuiall’art. 182 c.p.c., nonostante l’eccezione avversaria.2) Con ricorso notificato il 18/5/2022 [OSCURATO:SOCIETA] serl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo unmotivo di ricorso.I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con altro controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) In primo luogo si rileva che [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato,alla nota di deposito del 15/1/2026, atto di rinuncia parziale ex art. 306notificato in data 23/7/2025 ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e FantasiaLoretana e atto di accettazione di tale rinuncia notificato il 26/7/2025;inoltre, atto di rinuncia parziale ex art. 306 c.p.c. notificato il 19/9/2023ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e atto [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accettazione di tale rinuncia (prodotto anche dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] eAnnunziata), in tutti i casi con compensazione integrale delle spese.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia conadesione nei confronti dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], Fantasia, Criffò e Annunziata.Il giudizio prosegue nei confronti dell’intimato contumace DavideGiugliano.2) Motivo dell’impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 24 Cost., 83 c.p.c. e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamenterigettato l’appello, in rito, dando rilievo decisivo al “difetto di procuracaratterizzante l’istanza in monitorio avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] con l’avv.Uva, in realtà procuratore di [OSCURATO:PERSONA] sa e cheneanche nel corso dell’opposizione ha inteso avvalersi delle facoltà di cuiall’art. 182 c.p.c.”La ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in rappresentanzadella [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA], come indicato nellaprocura alle liti depositata nel giudizio monitorio, nei giudizi di primogrado di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riuniti, e nel giudizio diappello, e che la circostanza per la quale la procura risulta rilasciataall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, soggettodiverso dalla [OSCURATO:SOCIETA], si spiega alla luce dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a conferire procura alla UnicreditManagement Bank per la gestione, anche stragiudiziale, dei suoi crediti.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Su questa base la ricorrente sostiene che fosse provato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agito, nei primi due gradi di giudizio, con tutti i poteri necessari perrappresentare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] e per essa quale mandataria laUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa.Il motivo è fondato.2.1) Si premette che, in ragione della funzione del giudizio dilegittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione dellalegge, nonché per analogia con quanto prevede la norma di cui all'art.384, ult. comma, c.p.c. (“Non sono soggette a cassazione le sentenzeerroneamente motivate in dritto, quando il dispositivo sia conforme aldiritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”), la Cortedi cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, peruna ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla partee individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazioneavvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito edesposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e nonrichieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, chel'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possarilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica delladomanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di unaeccezione in senso stretto (Cass. civ., sez. III, 28/03/2025, n. 8208;Cass. civ., sez. III, 28/07/2017, n. 18775; Cass. civ., sez. II, 2/08/2024,n. 21793).2.2) Si osserva, allora, che, come affermato dalla stessa ricorrente,sussiste la diversità soggettiva della società che ha proposto domandamonitoria ([OSCURATO:SOCIETA]) rispetto a quella che ha rilasciato la procura7/10/2010 ([OSCURATO:PERSONA] spa).Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tuttavia, l’atto di appello è stato proposto dal nuovo titolare delcredito ([OSCURATO:SOCIETA] e per essa [OSCURATO:SOCIETA]), il quale ha cosìratificato l’attività processuale fino ad allora condotta, ratifica che puòessere fatta in ogni stato e grado, e dunque anche con l’appello (si veda,per es.: Cass. civ., sez. I, 16/11/2021, n. 34775; Cass. civ., sez. III,27/10/2005, n. 20913).3) Pertanto, da un lato va dichiarato estinto il rapporto processuale trala ricorrente e i resistenti [OSCURATO:PERSONA], Fantasia, Criffò e Annunziata.Dall’altro lato, va accolto il ricorso, relativamente al rapportoprocessuale tra la ricorrente e il contumace [OSCURATO:PERSONA] e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio èrimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia della ricorrente conadesione dei controcorrenti, del rapporto processuale tra la ricorrente e iresistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].La Corte accoglie il ricorso, relativamente al rapporto processuale trala ricorrente e il contumace [OSCURATO:PERSONA], e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026. nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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