CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l'assenza di idoneo collante, sintomatico della preesistenza alla loro consumazione di un progetto unitario deliberato nelle sue linee essenziali. Si tratta di fatti - reato non implicanti alcuna significativa programmazione e comunque commessi a rilevante distanza cronologica nell'arco di trenta mesi sicché la loro consumazione appare il sintomo della inclinazione a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], Le censure del ricorrente sono, invece, assolutamente generiche, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, se non la censura, erronea, di assenza di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202