Risultati per «Firme elettroniche»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2026

ECLI:EU:T:2026:422
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 1º luglio 2026 ( * ) « Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo 4011 B552 – Causa di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 » Nella causa T‑654/24,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Alicante (Spagna), rappresentato da L. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente, convenuto, controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], intervenienti dinanzi al Tribunale:

[OSCURATO:PERSONA] II, SLU,

con sede in Marbella (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] CO, Sarl, con sede in Casablanca (Marocco), rappresentate da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocata, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: J. Čuboň, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 21 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento e, in sostanza, la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) del 23 ottobre 2024 (procedimento R 403/2024-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 Il 31 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] II, SLU e la [OSCURATO:PERSONA] CO, Sarl, intervenienti, hanno presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato, con il numero 11674413, a seguito di una domanda presentata il 21 marzo 2013 per il seguente segno figurativo: 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era chiesta la dichiarazione di nullità rientravano nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati commestibili; zucchero, miele e sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio (acqua ghiacciata)». 4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). 5 A sostegno del loro argomento vertente sulla malafede del ricorrente, le intervenienti si sono basate, in particolare, sui seguenti diritti anteriori (in prosieguo, congiuntamente: i «diritti anteriori»): – la registrazione internazionale che designa la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia per il marchio figurativo, riprodotto di seguito, la cui registrazione era stata chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2012 ed effettuata con il numero 1117381, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32 e 43: – la registrazione internazionale che designa la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia per il marchio figurativo, riprodotto di seguito, la cui registrazione era stata chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno ed effettuata con il numero 1117382, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32 e 43: – il marchio dell’Unione europea figurativo riprodotto di seguito, registrato il 19 settembre 2012 con il numero 10865038, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30 e 32: – il marchio dell’Unione europea figurativo riprodotto di seguito, registrato il 20 marzo 2013 con il numero 11320694, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30 e 32: 6 Con decisione del 21 dicembre 2023, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. 7 Il 16 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della divisione di annullamento. 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso del ricorrente e ha confermato la decisione della divisione di annullamento, con la motivazione che le intervenienti avevano dimostrato che il ricorrente aveva agito in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che alla data della domanda di registrazione del marchio contestato continuava a esistere uno stretto rapporto commerciale tra il ricorrente e le intervenienti, dato che il ricorrente era il direttore unico della [OSCURATO:PERSONA]

II. Essa ha poi ritenuto che il marchio contestato presentasse un certo grado di somiglianza con i diritti anteriori delle intervenienti per prodotti simili o identici.

Infine, essa ha concluso che il ricorrente aveva un’intenzione sleale, al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, dato che cercava, in realtà, di sfruttare in modo parassitario i diritti anteriori delle intervenienti e di trarre vantaggio dalla loro notorietà.

Conclusioni delle parti 9 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare e riformare la decisione impugnata; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 10 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza. 11 Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sul diritto applicabile ratione temporis 12 Occorre rilevare che la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata il 21 marzo 2013. 13 Poiché la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata). 14 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 come riguardanti l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, di identico tenore. 15 Per contro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata, nel caso di specie, dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, in particolare quelle del suo articolo 72, paragrafi 2 e 5, nonché da quelle del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

Sulla ricevibilità della documentazione prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale 16 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 nonché gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso sono irricevibili, per il motivo che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Anche le intervenienti deducono che gli allegati da A.4 a A.11 sono stati tutti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e sono, pertanto, irricevibili. 17 Il ricorrente ha accluso undici allegati al ricorso, tra i quali l’allegato A.4, composto da diversi estratti di siti Internet contenenti esempi di confezioni di tè che includono leoni o altri animali; gli allegati A.5 e A.6, che elencano diversi marchi estratti dal registro dei marchi dell’Unione europea e contenenti raffigurazioni di leoni nonché taluni marchi di tale elenco che includono la loro raffigurazione grafica; l’allegato A.7, contenente un messaggio di posta elettronica, datato 20 settembre 2012 e scambiato tra il direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, al quale è accluso un documento allegato che rappresenta il marchio contestato, riprodotto nell’allegato A.8, e, infine, gli allegati da A.9 a A.11, che si riferiscono a un altro messaggio di posta elettronica che ha fatto seguito allo scambio prodotto nell’allegato A.7. 18 Secondo costante giurisprudenza, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso, che deve effettuarsi, in applicazione dell’articolo 95 di detto regolamento, in base all’ambito fattuale e giuridico della lite quale presentato dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 1º febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza citata].

Ne consegue che il Tribunale non può annullare o riformare la decisione che costituisce l’oggetto del ricorso per motivi che emergano dopo la sua pronuncia (sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55, e del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53). 19 La funzione del Tribunale non è dunque quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso.

Infatti, l’ammissione di tali prove contrasta con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Pertanto, le prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale devono essere dichiarate irricevibili, senza che occorra procedere al loro esame [v. sentenza del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin ([OSCURATO:PERSONA]), T‑165/06, EU:T:2009:157, punto 22 e giurisprudenza citata]. 20 Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità degli allegati A.5 e A.6, occorre rilevare che, sebbene siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non occorre escluderli.

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che estratti del registro dei marchi dell’Unione europea non sono prove propriamente dette, ma riguardano la prassi decisionale dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto rendono parzialmente conto dell’attuazione di tale prassi.

Ebbene, una parte ha diritto di fare riferimento alla prassi dell’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno di un motivo vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso, di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 29 maggio 2018, Sata/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (5000), T‑304/17, non pubblicata, EU:T:2018:306, punto 20 e giurisprudenza citata]. 21 Inoltre, per quanto riguarda le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 e gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso, si deve constatare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che essi sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e che non possono essere presi in considerazione.

I predetti documenti devono essere quindi esclusi, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion ([OSCURATO:PERSONA]), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza citata]. 22 Di conseguenza, gli allegati A.5 e A.6 sono ricevibili.

Per contro, le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 nonché gli allegati da A.7 a A.11 sono irricevibili, in quanto sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Nel merito 23 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

A suo avviso, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che egli avesse agito in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio contestato. 24 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’[OSCURATO:PERSONA] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio il richiedente ha agito in malafede.

Nel caso di specie, occorre quindi prendere in considerazione i fatti che hanno avuto luogo fino alla data del 21 marzo 2013, in cui il marchio contestato è stato richiesto, al fine di definire il contesto della domanda di registrazione di detto marchio. 25 Ciò premesso, dalla giurisprudenza risulta che è possibile tener conto di circostanze intervenute successivamente al deposito del marchio contestato, purché tali circostanze siano idonee a chiarire all’[OSCURATO:PERSONA] le intenzioni del titolare di tale marchio al momento di detto deposito [sentenza del 19 giugno 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, punto 71; v. altresì sentenza del 23 maggio 2019, Holzer y Cia/[OSCURATO:PERSONA] – Annco ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), T‑3/18 e T‑4/18, EU:T:2019:357, punto 126 e giurisprudenza citata]. 26 A tal riguardo, occorre osservare che la nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa [v. sentenza del 29 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑343/14, EU:T:2017:458, punto 25 e giurisprudenza citata].

Tuttavia, si deve parimenti evidenziare che la Corte e il Tribunale hanno fornito varie precisazioni sul modo in cui occorreva interpretare la nozione di «malafede» e valutare l’esistenza di quest’ultima. 27 [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha avuto occasione di precisare che, oltre al fatto che, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presupponeva la presenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, occorreva, ai fini della sua interpretazione, prendere in considerazione il contesto particolare del diritto dei marchi, che era quello del commercio.

A tale titolo, le norme dell’Unione europea in materia di marchi mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza leale nell’Unione, in cui ogni impresa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, deve essere in grado di far registrare come marchi quei segni che consentano al consumatore di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v. sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/[OSCURATO:PERSONA], C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74 e giurisprudenza citata). 28 Pertanto, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine (v. sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 75 e giurisprudenza citata). (v. sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 75 e giurisprudenza citata). 29 In secondo luogo, l’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve esser valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti del caso di specie.

Solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/[OSCURATO:PERSONA], C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 47 e giurisprudenza citata). 30 A tal fine è necessario, in particolare, prendere in considerazione, sotto un primo profilo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile, confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, sotto un secondo profilo, l’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno nonché, sotto un terzo profilo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui viene chiesta la registrazione (sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53). 31 Altri fattori possono essere presi in considerazione al fine di pronunciarsi sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Hongqi), T‑533/23, non pubblicata, EU:T:2024:786, punto 21 e giurisprudenza citata], come l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra le parti [v. sentenza del 12 luglio 2019, Café del Mar e a./[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Café del Mar), T‑772/17, non pubblicata, EU:T:2019:538, punto 34 e giurisprudenza citata), indipendentemente dalla natura esatta degli accordi conclusi [v. sentenza del 5 ottobre 2016, Foodcare/[OSCURATO:PERSONA] – Michalczewski (T.G.R. [OSCURATO:PERSONA]), T‑456/15, EU:T:2016:597, punto 55 e giurisprudenza citata]. 32 Ciò premesso, dalla formulazione adottata dalla Corte nella sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), deriva che i fattori ivi citati sono soltanto esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio [sentenze del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 20, e del 26 febbraio 2015, Pangyrus/UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non pubblicata, EU:T:2015:115, punto 67]. 33 Per di più, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tener conto dell’origine del segno di cui trattasi e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si è inserito il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea, nonché della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito stesso [v. sentenza del 7 luglio 2016, Copernicus-Trademarks/[OSCURATO:PERSONA] – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 32 e giurisprudenza citata]. 34 Allo stesso modo, si può tener conto del grado di notorietà di cui godeva il segno di cui trattasi nel momento in cui la sua registrazione è stata richiesta (sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 51), in particolare quando tale segno è stato precedentemente registrato o utilizzato da un terzo come marchio [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – PSA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑327/12, EU:T:2014:240, punto 40].

Infatti, la circostanza che l’uso di un segno di cui è chiesta la registrazione possa consentire al richiedente di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un marchio o di un segno anteriore, o ancora dal nome di una persona famosa, è tale da dimostrare la malafede del richiedente [sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/[OSCURATO:PERSONA] – Nehera e a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 32]. 35 In terzo luogo, occorre ricordare che spetta al richiedente la dichiarazione di nullità dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo, dato che la buona fede è presunta fino a prova contraria [v. sentenza del 6 luglio 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 34 e giurisprudenza citata]. 36 Qualora l’[OSCURATO:PERSONA] constati che le circostanze oggettive del caso di specie fatte valere dal richiedente la dichiarazione di nullità possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficia il titolare del marchio di cui trattasi al momento del deposito della domanda di registrazione dello stesso, spetta a quest’ultimo fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di detto marchio [sentenze del 23 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], T‑3/18 e T‑4/18, EU:T:2019:357, punto 36, e del 21 aprile 2021, Hasbro/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 43]. 37 È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso nel senso della sussistenza della malafede del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

Sul rapporto tra il ricorrente e le intervenienti al momento della domanda di registrazione del marchio contestato 38 Il ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha commesso un errore per quanto riguarda la natura del rapporto tra le parti al momento del deposito della domanda di registrazione.

Infatti, a suo avviso, la società spagnola [OSCURATO:PERSONA] II è un’impresa indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA], una società marocchina con la quale egli ha intrattenuto un rapporto commerciale occasionale per la distribuzione di tè, senza che ciò comporti per lui l’obbligo di sottoporre a detta società tutte le sue decisioni commerciali, dato che tale rapporto occasionale non implica altro che il fatto che essi si conoscevano. 39 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 40 La commissione di ricorso ha considerato che al momento della domanda di registrazione del marchio contestato esisteva già uno stretto rapporto commerciale tra le parti, sicché il ricorrente era necessariamente a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori.

Infatti, essa rileva che il ricorrente aveva creato la società di diritto spagnolo [OSCURATO:PERSONA] 4011, SL il 29 marzo 2012, prima di avviare, qualche mese più tardi, discussioni con una persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di creare un partenariato con quest’ultima.

In tale contesto, il nome della società è stato modificato il 4 settembre 2012, diventando [OSCURATO:PERSONA] II, poi il suo capitale è stato aumentato il 23 ottobre 2012, comportando l’ingresso di detta persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio e la perdita del carattere unipersonale della società.

Inoltre, la commissione di ricorso precisa che il ricorrente afferma di aver sostenuto tutte le spese di costituzione e di funzionamento della sua società, comprese quelle relative alla domanda di registrazione di diversi marchi anteriori alla registrazione del marchio contestato. 41 Nel caso di specie, occorre evidenziare, quale contesto di fatto, i seguenti elementi cronologici.

Sotto un primo profilo, il 29 marzo 2012 è stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] 4011, con il ricorrente come socio e amministratore unico.

Sotto un secondo profilo, il 4 settembre 2012 detta società è stata rinominata [OSCURATO:PERSONA] II e, sotto un terzo profilo, il 18 gennaio 2016 il trasferimento di proprietà del marchio contestato a favore del ricorrente è stato iscritto nel registro dell’[OSCURATO:PERSONA]. 42 L’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra le parti, indipendentemente dalla natura esatta degli accordi conclusi tra le stesse, è uno dei fattori che consentono di stabilire l’eventuale esistenza della malafede del titolare del marchio contestato al momento del deposito della domanda di registrazione. 43 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che dall’insieme delle prove prodotte nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità risultava l’esistenza, al momento del deposito del marchio contestato, ossia il 21 marzo 2013, di un rapporto commerciale tra le parti. 44 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la commissione di ricorso non ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] II fosse una società figlia della [OSCURATO:PERSONA], ma che quest’ultima fosse stata creata allo scopo di garantire un partenariato tra le due società (v. punti da 47 a 50 della decisione impugnata).

Come risulta dalla decisione impugnata, è il ricorrente ad aver costituito la [OSCURATO:PERSONA] 4011 il 29 marzo 2012, e talune discussioni sono state avviate qualche mese più tardi con la persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA], con l’intenzione di istituire un partenariato tra le due società.

In tale contesto, il nome della società è stato successivamente modificato il 4 settembre 2012, diventando [OSCURATO:PERSONA] II, e il 23 ottobre 2012 il capitale è stato aumentato con l’ingresso di tale persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accanto al ricorrente. 45 Infine, occorre constatare che la commissione di ricorso ha quindi tenuto conto del rapporto commerciale tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] al momento della domanda di registrazione del marchio contestato e del fatto che si tratta, come correttamente ritenuto dalla commissione di ricorso, di una circostanza che indica che il ricorrente era a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori al momento di detta domanda di registrazione.

Pertanto, l’elemento relativo all’esistenza di un rapporto contrattuale anteriormente alla domanda di registrazione del marchio contestato, che consente di valutare la malafede del ricorrente, deve essere considerato accertato.

Sulla somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori 46 Il ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che il marchio contestato e i diritti anteriori presentassero rilevanti somiglianze.

A suo avviso, il fatto che i marchi in questione incorporino la raffigurazione dello stesso animale, vale a dire il leone, non è sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di una somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori.

Infatti, egli sostiene che è usuale utilizzare figure di animali, e più precisamente leoni, sulle confezioni di tè, come dimostrano gli allegati da A.4 a A.6 del ricorso, che sono composti essenzialmente da raffigurazioni di diverse confezioni di tè sulle quali compaiono animali o leoni e che coesistono sul mercato. 47 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 48 La commissione di ricorso ha anzitutto considerato che, al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, diversi diritti anteriori erano stati registrati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] II, relativi a prodotti simili, rientranti nelle classi 29, 30, 32 e

43. Essa ha poi ritenuto che tali diritti anteriori presentassero somiglianze significative con il marchio contestato, in particolare a causa della presenza degli elementi comuni costituiti dalle cifre o dai codici «4011» e «B552», della presentazione dei prodotti in imballaggi simili e della presenza di elementi denominativi arabi oppure orientali nonché di raffigurazioni di leoni.

Per di più, essa ha precisato che la somiglianza tra i segni di cui trattasi derivava soprattutto dal riferimento comune al concetto e alla figura del leone, elemento distintivo e dominante, privo di relazione con i prodotti in questione.

Infine, la commissione ha rilevato che, sia per gli elementi verbali che significano «leone» sia per le raffigurazioni di tale animale, esistevano evidenti sovrapposizioni tra i marchi, rendendo inevitabile la constatazione di un certo grado di somiglianza.

Inoltre, la commissione di ricorso ha aggiunto che, sebbene una parte del pubblico di riferimento potesse percepire i caratteri arabi come un semplice elemento figurativo, i consumatori di lingua araba presenti nell’Unione ne avrebbero immediatamente compreso il significato. 49 Anzitutto, occorre constatare, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, che, nell’ambito della valutazione della malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non si tratta di accertare un grado specifico di somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista dei consumatori, come avviene invece nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, bensì di comprendere l’intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 50 Occorre poi rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che il marchio contestato presenta somiglianze con i diritti anteriori delle intervenienti.

In tal senso, gli elementi «4011» e «B552» che figurano nei marchi da confrontare devono essere considerati identici per quanto riguarda la loro raffigurazione grafica, la loro posizione l’uno al di sopra dell’altro nonché il loro rinvio al medesimo concetto.

Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo al loro carattere descrittivo, anche se è possibile che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca il numero «4011» e l’elemento alfanumerico «B552» dei segni di cui trattasi come indicazioni descrittive della qualità del tè, resta comunque il fatto che una parte sostanziale di tale pubblico percepirà tali elementi solo come una lettera e cifre [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 4011 [OSCURATO:PERSONA] 4011 B 552), T‑95/24, non pubblicata, EU:T:2025:418, punto 49]. 51 Infine, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, si deve constatare che i marchi in conflitto sono simili per il concetto del leone che hanno in comune.

Infatti, sia attraverso l’uso di immagini che raffigurano l’animale in quanto tale, sia mediante gli elementi denominativi in arabo, il riferimento al leone è fortemente presente nei marchi da confrontare e implica necessariamente un certo livello di somiglianza tra di essi.

A tal riguardo, per quanto concerne i consumatori di lingua araba presenti nell’Unione, occorre constatare che, anche se i prodotti di cui trattasi sono tè non necessariamente destinati a tali consumatori, non si può escludere che essi facciano parte del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] II ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011), T‑541/23, non pubblicata, EU:T:2024:457, punto 32].

Pertanto, si deve necessariamente constatare che, come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso, una parte del pubblico dell’Unione comprenderà e attribuirà un significato agli elementi in lingua araba presenti nei segni in conflitto, mentre le raffigurazioni grafiche del leone saranno comprese da tutto il pubblico dell’Unione.

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui i leoni appaiono regolarmente sulle confezioni di tè, gli allegati A.5 e A.6, sebbene siano ricevibili in quanto si riferiscono alla prassi decisionale dell’[OSCURATO:PERSONA], hanno solo una portata limitata ai fini della valutazione del carattere distintivo del concetto e della raffigurazione di un leone nel settore del tè.

Infatti, la sola rilevazione di marchi dell’Unione europea contenenti un leone non consente di stabilire che tali marchi siano stati o siano effettivamente utilizzati sul mercato e, a fortiori , di dimostrare che tale elemento sia comunemente utilizzato nel settore di cui trattasi e che il pubblico di riferimento sia abituato a percepirlo come un elemento grafico banale. 52 Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente, sollevato in udienza e fondato sul punto 79 della sentenza del 10 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011 (T‑541/23, non pubblicata, EU:T:2024:457), secondo cui il Tribunale ha constatato che, per il marchio dell’Unione europea n. 013237268, che è uno dei marchi anteriori nel caso di specie, era poco probabile che il pubblico di riferimento al quale si rivolge il prodotto «tè» percepisse il concetto di leone in detto marchio.

A tal riguardo, occorre precisare che il punto 79 di detta sentenza è stato formulato nel particolare contesto del marchio di cui trattasi in tale causa.

Infatti, il Tribunale ha ivi rilevato che in tale marchio, così come era stato registrato, la raffigurazione dei leoni era difficilmente percepibile a causa delle sue dimensioni ridotte e che gli elementi denominativi «grand lion» («grande leone») nonché il termine arabo «لسبعا», che significa «leone», non potevano, senza difficoltà, essere compresi dal pubblico di riferimento.

In tali circostanze specifiche, il Tribunale aveva ritenuto che fosse improbabile che il pubblico di riferimento percepisse il marchio anteriore come un rinvio al concetto di leone.

Tuttavia, la causa che ha dato luogo alla sentenza dedotta dal ricorrente verteva su un procedimento di opposizione, fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ebbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, non si tratta di accertare un grado specifico di somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista dei consumatori, come avviene nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, bensì di comprendere l’intenzione del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (v. punto 49 supra ).

Pertanto, la valutazione di cui al punto 79 della sentenza dedotta dal ricorrente, la quale si ricollega alle circostanze proprie della causa che ha dato luogo a detta sentenza, intervenuta nell’ambito di un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può essere trasposta al caso di specie. 53 Conseguentemente, l’elemento relativo alla conoscenza del fatto che un terzo utilizzava un segno identico o simile in almeno uno Stato membro dell’Unione, il quale deve essere preso in considerazione per valutare la malafede del ricorrente, deve essere considerato accertato.

Sull’esistenza di un’intenzione sleale da parte del ricorrente 54 Il ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel constatare un’intenzione sleale da parte sua al momento della domanda di registrazione del marchio contestato.

Infatti, sotto un primo profilo, egli sostiene di aver informato la [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di depositare il marchio contestato, il che sarebbe dimostrato dagli allegati da A.7 a A.11 del ricorso, nei quali si ritrovano due messaggi di posta elettronica dello stesso giorno e relative schermate, scambiati tra il direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e lui stesso, ai quali era stata allegata una raffigurazione del marchio contestato.

Sotto un secondo profilo, egli sostiene che, dopo la data della domanda di registrazione del marchio contestato, esisteva ancora un rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] II e la [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, egli afferma, da un lato, che il 9 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] II ha depositato un marchio corrispondente a un marchio della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che, se avesse voluto trarre vantaggio da tale marchio, non avrebbe proseguito il rapporto con tale impresa e detto marchio non sarebbe stato registrato.

Sotto un terzo profilo, egli sostiene, da un lato, che l’asserita notorietà in Marocco dei diritti anteriori prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato non è stata dimostrata e, dall’altro, che non si può concludere nel senso dell’esistenza di un’intenzione di trarre vantaggio da una simile notorietà, poiché quest’ultima non esisteva al momento della domanda di registrazione del marchio contestato. 55 Infine, il ricorrente afferma che, adottando l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell’Unione non ha inteso riferirsi a situazioni, come il caso di specie, nelle quali il richiedente la registrazione di un marchio dell’Unione presenta successivamente una domanda di dichiarazione di nullità di questo stesso marchio, facendo valere la malafede. 56 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 57 Anzitutto, la commissione di ricorso ha rilevato che la domanda di registrazione del marchio contestato era stata presentata non a nome del ricorrente, bensì a nome della [OSCURATO:PERSONA] II, di cui il primo esercitava le funzioni di direttore al momento di detta registrazione. 58 Detta commissione ha poi considerato che, tenuto conto della cronologia degli eventi e delle condizioni di deposito dei diritti anteriori, era plausibile che la [OSCURATO:PERSONA] II avesse inizialmente cercato di garantire uno «sfruttamento pacifico» dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato europeo.

Tuttavia, essa ha rilevato che, contrariamente ai depositi delle domande di registrazione di marchi presentate in precedenza con il consenso della [OSCURATO:PERSONA], la registrazione del marchio contestato era stata effettuata senza il consenso di quest’ultima.

Per di più, essa ha osservato che il ricorrente sapeva o, quanto meno, doveva sapere che il valore distintivo e la notorietà dei diritti anteriori si basavano sulla figura e sul concetto del leone.

Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il titolare avesse cercato di registrare un marchio alternativo che poteva essere associato ai diritti anteriori dei suoi partner commerciali, vale a dire le intervenienti, allo scopo di trarne profitto e di beneficiare della notorietà acquisita da questi ultimi nel settore del tè, come dimostrato dagli elementi di prova prodotti dalle intervenienti. 59 Infine, la commissione di ricorso ha considerato che taluni eventi successivi alla domanda di registrazione del marchio contestato potevano essere presi in considerazione per valutare l’intenzione del ricorrente al momento di detta domanda.

In particolare, essa ha rilevato che il 28 dicembre 2015 il marchio contestato era stato integralmente ceduto su domanda del ricorrente stesso, che agiva in forza di una procura generale, il che aveva comportato il trasferimento della proprietà del marchio contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] II in suo favore.

Quest’ultimo ha giustificato tale cessione con la volontà di recuperare parte dell’investimento realizzato e di proseguire la sua attività, pur riconoscendo che il marchio di cui trattasi non aveva alcun nesso con i diritti anteriori già sfruttati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 60 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il legislatore dell’Unione non ha in alcun caso voluto prendere in considerazione una situazione in cui la persona giuridica che ha depositato una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea possa successivamente avviare un procedimento di dichiarazione di nullità di questo stesso marchio, occorre constatare che la situazione di cui trattasi nel caso di specie solleva la questione se si possa ritenere che una persona fisica che ha proceduto alla registrazione di un marchio per conto e a nome di una persona giuridica di cui all’epoca era l’amministratore principale abbia agito in malafede al momento del deposito.

Tuttavia, come rilevato dalla commissione di ricorso, la circostanza che la persona giuridica a nome della quale il marchio è stato depositato divenga successivamente la richiedente la dichiarazione di nullità non è tale da escludere l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dal momento che tale disposizione mira a tutelare l’interesse generale e può essere fatta valere da qualsiasi persona fisica o giuridica. 61 Infatti, dato che la nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è stata definita dal legislatore dell’Unione (v. punto 26 supra ), nulla osta a che essa si applichi ogni qualvolta risulti, da indizi pertinenti e concordanti, che il titolare del marchio contestato ha agito con un’intenzione sleale al momento del deposito della domanda di registrazione.

A tal riguardo, il fatto che il ricorrente abbia depositato il marchio contestato a nome di una società di cui all’epoca era l’amministratore principale e che tale società, sotto un’altra direzione e dopo l’uscita del ricorrente, abbia successivamente presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio non incide sull’intenzione del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione. 62 In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che è già stato accertato, ai precedenti punti da 43 a 45, che il ricorrente e le intervenienti, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], intrattenevano un rapporto commerciale e contrattuale prima e al momento del deposito del marchio contestato, dato che il ricorrente era socio della [OSCURATO:PERSONA] II, sicché esisteva un rapporto di fiducia tra tali parti.

In tali circostanze, il fatto di aver depositato il marchio contestato per prodotti identici, vale a dire il tè, senza informarne la [OSCURATO:PERSONA], è idoneo a costituire una violazione delle consuetudini di lealtà nei rapporti commerciali. 63 Gli elementi di prova prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso non possono rimettere in discussione tale valutazione.

Infatti, come analizzato ai precedenti punti da 18 a 22, gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso devono essere dichiarati irricevibili. 64 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto del fatto che il ricorrente, nella sua qualità di direttore della [OSCURATO:PERSONA] II, che all’epoca era collegata alla [OSCURATO:PERSONA], non aveva informato quest’ultima della sua intenzione di depositare il marchio contestato.

Infatti, alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta da alcun elemento di prova che il ricorrente abbia comunicato tale intenzione alla [OSCURATO:PERSONA]. 65 In terzo luogo, occorre ricordare che, contrariamente all’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, che elenca i motivi di nullità relativa del marchio dell’Unione europea e che mira quindi a tutelare gli interessi privati dei titolari di taluni diritti anteriori confliggenti con il marchio di cui trattasi, l’articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il quale prevede in particolare che la malafede del richiedente al momento del deposito di una domanda di marchio costituisce una causa di nullità assoluta, mira a tutelare l’interesse generale e può essere fatto valere da qualsiasi persona fisica o giuridica, e non solo dai titolari di diritti anteriori.

Di conseguenza, sebbene la notorietà di un segno anteriore possa, secondo le circostanze del caso di specie, costituire un elemento pertinente ai fini della valutazione della malafede, non si può esigere che il richiedente la dichiarazione di nullità che invochi la malafede dimostri in maniera sistematica una tale notorietà [v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, Dendiki/[OSCURATO:PERSONA] – D-Market (hepsiburada), T‑172/23, non pubblicata, EU:T:2024:105, punto 38 e giurisprudenza citata]. 66 Per di più, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 25, è possibile tener conto di fatti successivi alla domanda di registrazione del marchio contestato, i quali possono anche essere idonei a confermare l’intenzione disonesta del ricorrente alla data della domanda di registrazione. 67 Nel caso di specie, da un lato, come esposto al punto 71 della decisione impugnata, dai documenti prodotti dalle intervenienti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] risulta che in Marocco esisteva un certo grado di notorietà dei diritti anteriori per prodotti a base di tè.

Infatti, queste ultime hanno prodotto fotografie, cartelle stampa, striscioni e cataloghi che mostrano, in particolare, che due dei diritti anteriori sono stati utilizzati dal 2012 al 2017 essenzialmente in Marocco.

Come rilevato dall’[OSCURATO:PERSONA], una parte sostanziale di tali elementi di prova si riferisce a un periodo precedente alla domanda del marchio contestato, ma si può tener conto anche di elementi successivi a tale domanda, in quanto consentano di trarre conclusioni sulla situazione esistente alla data di quest’ultima. 68 Pertanto, anche se le intervenienti non erano tenute a dimostrare la notorietà di cui godevano i loro marchi anteriori, tale notorietà in Marocco può essere presa in considerazione ai fini della valutazione della malafede.

Per contro, l’assenza di una simile notorietà nell’Unione non è pertinente ai fini di una tale valutazione [v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, hepsiburada, T‑172/23, non pubblicata, EU:T:2024:105, punto 40 e giurisprudenza citata]. 69 Dall’altro lato, si deve osservare che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti, occorre tener conto del fatto che, sotto un primo profilo, il ricorrente ha nominato sua sorella quale direttrice unica della [OSCURATO:PERSONA] II, dopo averle ceduto le sue quote il 25 marzo 2014, e successivamente quest’ultima ha conferito al ricorrente una procura generale in forza della quale egli agiva quale mandatario autorizzato, sotto un secondo profilo, il ricorrente ha ottenuto, il 19 maggio 2015, l’iscrizione in suo favore della cessione di tre marchi dell’Unione europea, di cui la [OSCURATO:PERSONA] II era titolare, sotto un terzo profilo, il 23 novembre 2015 ha ceduto tali marchi a un terzo e, sotto un quarto profilo, il 28 dicembre 2015 ha chiesto la cessione totale in suo favore del marchio contestato. 70 Tali elementi costituiscono fatti successivi alla domanda di registrazione che consentono di constatare, al pari della commissione di ricorso, che il ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio contestato allo scopo di appropriarsene successivamente, al fine di recuperare presunti investimenti.

Infatti, detto marchio è stato ceduto al ricorrente da lui stesso, agendo in qualità di mandatario autorizzato in forza di una procura generale che gli era stata conferita da sua sorella, alla quale aveva ceduto, il 25 marzo 2014, le sue quote nella [OSCURATO:PERSONA] II (v. punto 69 supra ). 71 Infine, come constatato al precedente punto 51, i marchi in conflitto sono simili per il concetto di leone che hanno in comune.

Ebbene, alla luce della conoscenza dei diritti anteriori delle intervenienti che aveva il ricorrente, tale somiglianza non può essere semplicemente frutto del caso [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2024, İlbay/[OSCURATO:PERSONA] – Pella-eu (PELLA), T‑514/23, non pubblicata, EU:T:2024:727, punto 31].

Infatti, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, anche se il ricorrente non era obbligato a commercializzare unicamente i prodotti della [OSCURATO:PERSONA], ciò non gli conferiva il diritto di depositare marchi contenenti elementi che potevano essere associati ai marchi di tale interveniente.

A tal riguardo, il ricorrente avrebbe potuto, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso, chiedere la registrazione di un marchio associato o che raffigurasse qualsiasi altro animale.

Tuttavia, egli ha scelto un marchio che raffigurava un leone, l’unico animale al quale erano associati i marchi della [OSCURATO:PERSONA], e che riproduceva persino gli elementi denominativi arabi dei diritti anteriori delle intervenienti. 72 Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il ricorrente era in malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 73 Ne consegue che si deve respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 75 Poiché si è tenuta un’udienza e la parte ricorrente è rimasta soccombente, essa deve essere condannata alle spese sostenute dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º luglio 2026.

Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 1º luglio 2026 ( * ) « Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo 4011 B552 – Causa di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 » Nella causa T‑654/24, [OSCURATO:PERSONA], residente in Alicante (Spagna), rappresentato da L. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente, convenuto, controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], intervenienti dinanzi al Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] II, SLU, con sede in Marbella (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] CO, Sarl, con sede in Casablanca (Marocco), rappresentate da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocata, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: J. Čuboň, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 21 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento e, in sostanza, la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) del 23 ottobre 2024 (procedimento R 403/2024-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 31 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] II, SLU e la [OSCURATO:PERSONA] CO, Sarl, intervenienti, hanno presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato, con il numero 11674413, a seguito di una domanda presentata il 21 marzo 2013 per il seguente segno figurativo: 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era chiesta la dichiarazione di nullità rientravano nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati commestibili; zucchero, miele e sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio (acqua ghiacciata)». 4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). 5 A sostegno del loro argomento vertente sulla malafede del ricorrente, le intervenienti si sono basate, in particolare, sui seguenti diritti anteriori (in prosieguo, congiuntamente: i «diritti anteriori»): –        la registrazione internazionale che designa la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia per il marchio figurativo, riprodotto di seguito, la cui registrazione era stata chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2012 ed effettuata con il numero 1117381, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32 e 43: –        la registrazione internazionale che designa la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia per il marchio figurativo, riprodotto di seguito, la cui registrazione era stata chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno ed effettuata con il numero 1117382, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32 e 43: –        il marchio dell’Unione europea figurativo riprodotto di seguito, registrato il 19 settembre 2012 con il numero 10865038, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30 e 32: –        il marchio dell’Unione europea figurativo riprodotto di seguito, registrato il 20 marzo 2013 con il numero 11320694, che designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30 e 32: 6 Con decisione del 21 dicembre 2023, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. 7 Il 16 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della divisione di annullamento. 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso del ricorrente e ha confermato la decisione della divisione di annullamento, con la motivazione che le intervenienti avevano dimostrato che il ricorrente aveva agito in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che alla data della domanda di registrazione del marchio contestato continuava a esistere uno stretto rapporto commerciale tra il ricorrente e le intervenienti, dato che il ricorrente era il direttore unico della [OSCURATO:PERSONA] II. Essa ha poi ritenuto che il marchio contestato presentasse un certo grado di somiglianza con i diritti anteriori delle intervenienti per prodotti simili o identici. Infine, essa ha concluso che il ricorrente aveva un’intenzione sleale, al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, dato che cercava, in realtà, di sfruttare in modo parassitario i diritti anteriori delle intervenienti e di trarre vantaggio dalla loro notorietà. Conclusioni delle parti 9 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: –        annullare e riformare la decisione impugnata; –        condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 10 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza. 11 Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sul diritto applicabile ratione temporis 12 Occorre rilevare che la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata il 21 marzo 2013. 13 Poiché la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata). 14 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 come riguardanti l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, di identico tenore. 15 Per contro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata, nel caso di specie, dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, in particolare quelle del suo articolo 72, paragrafi 2 e 5, nonché da quelle del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1). Sulla ricevibilità della documentazione prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale 16 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 nonché gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso sono irricevibili, per il motivo che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Anche le intervenienti deducono che gli allegati da A.4 a A.11 sono stati tutti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e sono, pertanto, irricevibili. 17 Il ricorrente ha accluso undici allegati al ricorso, tra i quali l’allegato A.4, composto da diversi estratti di siti Internet contenenti esempi di confezioni di tè che includono leoni o altri animali; gli allegati A.5 e A.6, che elencano diversi marchi estratti dal registro dei marchi dell’Unione europea e contenenti raffigurazioni di leoni nonché taluni marchi di tale elenco che includono la loro raffigurazione grafica; l’allegato A.7, contenente un messaggio di posta elettronica, datato 20 settembre 2012 e scambiato tra il direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, al quale è accluso un documento allegato che rappresenta il marchio contestato, riprodotto nell’allegato A.8, e, infine, gli allegati da A.9 a A.11, che si riferiscono a un altro messaggio di posta elettronica che ha fatto seguito allo scambio prodotto nell’allegato A.7. 18 Secondo costante giurisprudenza, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso, che deve effettuarsi, in applicazione dell’articolo 95 di detto regolamento, in base all’ambito fattuale e giuridico della lite quale presentato dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 1º febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza citata]. Ne consegue che il Tribunale non può annullare o riformare la decisione che costituisce l’oggetto del ricorso per motivi che emergano dopo la sua pronuncia (sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55, e del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53). 19 La funzione del Tribunale non è dunque quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, l’ammissione di tali prove contrasta con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale devono essere dichiarate irricevibili, senza che occorra procedere al loro esame [v. sentenza del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin ([OSCURATO:PERSONA]), T‑165/06, EU:T:2009:157, punto 22 e giurisprudenza citata]. 20 Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità degli allegati A.5 e A.6, occorre rilevare che, sebbene siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non occorre escluderli. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che estratti del registro dei marchi dell’Unione europea non sono prove propriamente dette, ma riguardano la prassi decisionale dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto rendono parzialmente conto dell’attuazione di tale prassi. Ebbene, una parte ha diritto di fare riferimento alla prassi dell’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno di un motivo vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso, di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 29 maggio 2018, Sata/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (5000), T‑304/17, non pubblicata, EU:T:2018:306, punto 20 e giurisprudenza citata]. 21 Inoltre, per quanto riguarda le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 e gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso, si deve constatare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che essi sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e che non possono essere presi in considerazione. I predetti documenti devono essere quindi esclusi, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion ([OSCURATO:PERSONA]), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza citata]. 22 Di conseguenza, gli allegati A.5 e A.6 sono ricevibili. Per contro, le pagine da 1 a 3 e da 9 a 12 dell’allegato A.4 nonché gli allegati da A.7 a A.11 sono irricevibili, in quanto sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Nel merito 23 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A suo avviso, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che egli avesse agito in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio contestato. 24 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’[OSCURATO:PERSONA] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio il richiedente ha agito in malafede. Nel caso di specie, occorre quindi prendere in considerazione i fatti che hanno avuto luogo fino alla data del 21 marzo 2013, in cui il marchio contestato è stato richiesto, al fine di definire il contesto della domanda di registrazione di detto marchio. 25 Ciò premesso, dalla giurisprudenza risulta che è possibile tener conto di circostanze intervenute successivamente al deposito del marchio contestato, purché tali circostanze siano idonee a chiarire all’[OSCURATO:PERSONA] le intenzioni del titolare di tale marchio al momento di detto deposito [sentenza del 19 giugno 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, punto 71; v. altresì sentenza del 23 maggio 2019, Holzer y Cia/[OSCURATO:PERSONA] – Annco ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), T‑3/18 e T‑4/18, EU:T:2019:357, punto 126 e giurisprudenza citata]. 26 A tal riguardo, occorre osservare che la nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa [v. sentenza del 29 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑343/14, EU:T:2017:458, punto 25 e giurisprudenza citata]. Tuttavia, si deve parimenti evidenziare che la Corte e il Tribunale hanno fornito varie precisazioni sul modo in cui occorreva interpretare la nozione di «malafede» e valutare l’esistenza di quest’ultima. 27 [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha avuto occasione di precisare che, oltre al fatto che, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presupponeva la presenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, occorreva, ai fini della sua interpretazione, prendere in considerazione il contesto particolare del diritto dei marchi, che era quello del commercio. A tale titolo, le norme dell’Unione europea in materia di marchi mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza leale nell’Unione, in cui ogni impresa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, deve essere in grado di far registrare come marchi quei segni che consentano al consumatore di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v. sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/[OSCURATO:PERSONA], C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74 e giurisprudenza citata). 28 Pertanto, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine (v. sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 75 e giurisprudenza citata). (v. sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 75 e giurisprudenza citata). 29 In secondo luogo, l’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve esser valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti del caso di specie. Solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/[OSCURATO:PERSONA], C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 47 e giurisprudenza citata). 30 A tal fine è necessario, in particolare, prendere in considerazione, sotto un primo profilo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile, confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, sotto un secondo profilo, l’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno nonché, sotto un terzo profilo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui viene chiesta la registrazione (sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53). 31 Altri fattori possono essere presi in considerazione al fine di pronunciarsi sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Hongqi), T‑533/23, non pubblicata, EU:T:2024:786, punto 21 e giurisprudenza citata], come l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra le parti [v. sentenza del 12 luglio 2019, Café del Mar e a./[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Café del Mar), T‑772/17, non pubblicata, EU:T:2019:538, punto 34 e giurisprudenza citata), indipendentemente dalla natura esatta degli accordi conclusi [v. sentenza del 5 ottobre 2016, Foodcare/[OSCURATO:PERSONA] – Michalczewski (T.G.R. [OSCURATO:PERSONA]), T‑456/15, EU:T:2016:597, punto 55 e giurisprudenza citata]. 32 Ciò premesso, dalla formulazione adottata dalla Corte nella sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), deriva che i fattori ivi citati sono soltanto esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio [sentenze del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 20, e del 26 febbraio 2015, Pangyrus/UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non pubblicata, EU:T:2015:115, punto 67]. 33 Per di più, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tener conto dell’origine del segno di cui trattasi e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si è inserito il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea, nonché della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito stesso [v. sentenza del 7 luglio 2016, Copernicus-Trademarks/[OSCURATO:PERSONA] – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 32 e giurisprudenza citata]. 34 Allo stesso modo, si può tener conto del grado di notorietà di cui godeva il segno di cui trattasi nel momento in cui la sua registrazione è stata richiesta (sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 51), in particolare quando tale segno è stato precedentemente registrato o utilizzato da un terzo come marchio [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – PSA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑327/12, EU:T:2014:240, punto 40]. Infatti, la circostanza che l’uso di un segno di cui è chiesta la registrazione possa consentire al richiedente di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un marchio o di un segno anteriore, o ancora dal nome di una persona famosa, è tale da dimostrare la malafede del richiedente [sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/[OSCURATO:PERSONA] – Nehera e a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 32]. 35 In terzo luogo, occorre ricordare che spetta al richiedente la dichiarazione di nullità dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo, dato che la buona fede è presunta fino a prova contraria [v. sentenza del 6 luglio 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 34 e giurisprudenza citata]. 36 Qualora l’[OSCURATO:PERSONA] constati che le circostanze oggettive del caso di specie fatte valere dal richiedente la dichiarazione di nullità possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficia il titolare del marchio di cui trattasi al momento del deposito della domanda di registrazione dello stesso, spetta a quest’ultimo fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di detto marchio [sentenze del 23 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], T‑3/18 e T‑4/18, EU:T:2019:357, punto 36, e del 21 aprile 2021, Hasbro/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 43]. 37 È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso nel senso della sussistenza della malafede del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Sul rapporto tra il ricorrente e le intervenienti al momento della domanda di registrazione del marchio contestato 38 Il ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha commesso un errore per quanto riguarda la natura del rapporto tra le parti al momento del deposito della domanda di registrazione. Infatti, a suo avviso, la società spagnola [OSCURATO:PERSONA] II è un’impresa indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA], una società marocchina con la quale egli ha intrattenuto un rapporto commerciale occasionale per la distribuzione di tè, senza che ciò comporti per lui l’obbligo di sottoporre a detta società tutte le sue decisioni commerciali, dato che tale rapporto occasionale non implica altro che il fatto che essi si conoscevano. 39 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 40 La commissione di ricorso ha considerato che al momento della domanda di registrazione del marchio contestato esisteva già uno stretto rapporto commerciale tra le parti, sicché il ricorrente era necessariamente a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori. Infatti, essa rileva che il ricorrente aveva creato la società di diritto spagnolo [OSCURATO:PERSONA] 4011, SL il 29 marzo 2012, prima di avviare, qualche mese più tardi, discussioni con una persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di creare un partenariato con quest’ultima. In tale contesto, il nome della società è stato modificato il 4 settembre 2012, diventando [OSCURATO:PERSONA] II, poi il suo capitale è stato aumentato il 23 ottobre 2012, comportando l’ingresso di detta persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio e la perdita del carattere unipersonale della società. Inoltre, la commissione di ricorso precisa che il ricorrente afferma di aver sostenuto tutte le spese di costituzione e di funzionamento della sua società, comprese quelle relative alla domanda di registrazione di diversi marchi anteriori alla registrazione del marchio contestato. 41 Nel caso di specie, occorre evidenziare, quale contesto di fatto, i seguenti elementi cronologici. Sotto un primo profilo, il 29 marzo 2012 è stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] 4011, con il ricorrente come socio e amministratore unico. Sotto un secondo profilo, il 4 settembre 2012 detta società è stata rinominata [OSCURATO:PERSONA] II e, sotto un terzo profilo, il 18 gennaio 2016 il trasferimento di proprietà del marchio contestato a favore del ricorrente è stato iscritto nel registro dell’[OSCURATO:PERSONA]. 42 L’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra le parti, indipendentemente dalla natura esatta degli accordi conclusi tra le stesse, è uno dei fattori che consentono di stabilire l’eventuale esistenza della malafede del titolare del marchio contestato al momento del deposito della domanda di registrazione. 43 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che dall’insieme delle prove prodotte nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità risultava l’esistenza, al momento del deposito del marchio contestato, ossia il 21 marzo 2013, di un rapporto commerciale tra le parti. 44 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la commissione di ricorso non ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] II fosse una società figlia della [OSCURATO:PERSONA], ma che quest’ultima fosse stata creata allo scopo di garantire un partenariato tra le due società (v. punti da 47 a 50 della decisione impugnata). Come risulta dalla decisione impugnata, è il ricorrente ad aver costituito la [OSCURATO:PERSONA] 4011 il 29 marzo 2012, e talune discussioni sono state avviate qualche mese più tardi con la persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA], con l’intenzione di istituire un partenariato tra le due società. In tale contesto, il nome della società è stato successivamente modificato il 4 settembre 2012, diventando [OSCURATO:PERSONA] II, e il 23 ottobre 2012 il capitale è stato aumentato con l’ingresso di tale persona collegata alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accanto al ricorrente. 45 Infine, occorre constatare che la commissione di ricorso ha quindi tenuto conto del rapporto commerciale tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] al momento della domanda di registrazione del marchio contestato e del fatto che si tratta, come correttamente ritenuto dalla commissione di ricorso, di una circostanza che indica che il ricorrente era a conoscenza dell’uso dei diritti anteriori al momento di detta domanda di registrazione. Pertanto, l’elemento relativo all’esistenza di un rapporto contrattuale anteriormente alla domanda di registrazione del marchio contestato, che consente di valutare la malafede del ricorrente, deve essere considerato accertato. Sulla somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori 46 Il ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che il marchio contestato e i diritti anteriori presentassero rilevanti somiglianze. A suo avviso, il fatto che i marchi in questione incorporino la raffigurazione dello stesso animale, vale a dire il leone, non è sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di una somiglianza tra il marchio contestato e i diritti anteriori. Infatti, egli sostiene che è usuale utilizzare figure di animali, e più precisamente leoni, sulle confezioni di tè, come dimostrano gli allegati da A.4 a A.6 del ricorso, che sono composti essenzialmente da raffigurazioni di diverse confezioni di tè sulle quali compaiono animali o leoni e che coesistono sul mercato. 47 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 48 La commissione di ricorso ha anzitutto considerato che, al momento della domanda di registrazione del marchio contestato, diversi diritti anteriori erano stati registrati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] II, relativi a prodotti simili, rientranti nelle classi 29, 30, 32 e 43. Essa ha poi ritenuto che tali diritti anteriori presentassero somiglianze significative con il marchio contestato, in particolare a causa della presenza degli elementi comuni costituiti dalle cifre o dai codici «4011» e «B552», della presentazione dei prodotti in imballaggi simili e della presenza di elementi denominativi arabi oppure orientali nonché di raffigurazioni di leoni. Per di più, essa ha precisato che la somiglianza tra i segni di cui trattasi derivava soprattutto dal riferimento comune al concetto e alla figura del leone, elemento distintivo e dominante, privo di relazione con i prodotti in questione. Infine, la commissione ha rilevato che, sia per gli elementi verbali che significano «leone» sia per le raffigurazioni di tale animale, esistevano evidenti sovrapposizioni tra i marchi, rendendo inevitabile la constatazione di un certo grado di somiglianza. Inoltre, la commissione di ricorso ha aggiunto che, sebbene una parte del pubblico di riferimento potesse percepire i caratteri arabi come un semplice elemento figurativo, i consumatori di lingua araba presenti nell’Unione ne avrebbero immediatamente compreso il significato. 49 Anzitutto, occorre constatare, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, che, nell’ambito della valutazione della malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non si tratta di accertare un grado specifico di somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista dei consumatori, come avviene invece nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, bensì di comprendere l’intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 50 Occorre poi rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, che il marchio contestato presenta somiglianze con i diritti anteriori delle intervenienti. In tal senso, gli elementi «4011» e «B552» che figurano nei marchi da confrontare devono essere considerati identici per quanto riguarda la loro raffigurazione grafica, la loro posizione l’uno al di sopra dell’altro nonché il loro rinvio al medesimo concetto. Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo al loro carattere descrittivo, anche se è possibile che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca il numero «4011» e l’elemento alfanumerico «B552» dei segni di cui trattasi come indicazioni descrittive della qualità del tè, resta comunque il fatto che una parte sostanziale di tale pubblico percepirà tali elementi solo come una lettera e cifre [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 4011 [OSCURATO:PERSONA] 4011 B 552), T‑95/24, non pubblicata, EU:T:2025:418, punto 49]. 51 Infine, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti, si deve constatare che i marchi in conflitto sono simili per il concetto del leone che hanno in comune. Infatti, sia attraverso l’uso di immagini che raffigurano l’animale in quanto tale, sia mediante gli elementi denominativi in arabo, il riferimento al leone è fortemente presente nei marchi da confrontare e implica necessariamente un certo livello di somiglianza tra di essi. A tal riguardo, per quanto concerne i consumatori di lingua araba presenti nell’Unione, occorre constatare che, anche se i prodotti di cui trattasi sono tè non necessariamente destinati a tali consumatori, non si può escludere che essi facciano parte del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] II ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011), T‑541/23, non pubblicata, EU:T:2024:457, punto 32]. Pertanto, si deve necessariamente constatare che, come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso, una parte del pubblico dell’Unione comprenderà e attribuirà un significato agli elementi in lingua araba presenti nei segni in conflitto, mentre le raffigurazioni grafiche del leone saranno comprese da tutto il pubblico dell’Unione. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui i leoni appaiono regolarmente sulle confezioni di tè, gli allegati A.5 e A.6, sebbene siano ricevibili in quanto si riferiscono alla prassi decisionale dell’[OSCURATO:PERSONA], hanno solo una portata limitata ai fini della valutazione del carattere distintivo del concetto e della raffigurazione di un leone nel settore del tè. Infatti, la sola rilevazione di marchi dell’Unione europea contenenti un leone non consente di stabilire che tali marchi siano stati o siano effettivamente utilizzati sul mercato e, a fortiori , di dimostrare che tale elemento sia comunemente utilizzato nel settore di cui trattasi e che il pubblico di riferimento sia abituato a percepirlo come un elemento grafico banale. 52 Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente, sollevato in udienza e fondato sul punto 79 della sentenza del 10 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R3505 Chaara 4011 (T‑541/23, non pubblicata, EU:T:2024:457), secondo cui il Tribunale ha constatato che, per il marchio dell’Unione europea n. 013237268, che è uno dei marchi anteriori nel caso di specie, era poco probabile che il pubblico di riferimento al quale si rivolge il prodotto «tè» percepisse il concetto di leone in detto marchio. A tal riguardo, occorre precisare che il punto 79 di detta sentenza è stato formulato nel particolare contesto del marchio di cui trattasi in tale causa. Infatti, il Tribunale ha ivi rilevato che in tale marchio, così come era stato registrato, la raffigurazione dei leoni era difficilmente percepibile a causa delle sue dimensioni ridotte e che gli elementi denominativi «grand lion» («grande leone») nonché il termine arabo «لسبعا», che significa «leone», non potevano, senza difficoltà, essere compresi dal pubblico di riferimento. In tali circostanze specifiche, il Tribunale aveva ritenuto che fosse improbabile che il pubblico di riferimento percepisse il marchio anteriore come un rinvio al concetto di leone. Tuttavia, la causa che ha dato luogo alla sentenza dedotta dal ricorrente verteva su un procedimento di opposizione, fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Ebbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, non si tratta di accertare un grado specifico di somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista dei consumatori, come avviene nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, bensì di comprendere l’intenzione del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (v. punto 49 supra ). Pertanto, la valutazione di cui al punto 79 della sentenza dedotta dal ricorrente, la quale si ricollega alle circostanze proprie della causa che ha dato luogo a detta sentenza, intervenuta nell’ambito di un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può essere trasposta al caso di specie. 53 Conseguentemente, l’elemento relativo alla conoscenza del fatto che un terzo utilizzava un segno identico o simile in almeno uno Stato membro dell’Unione, il quale deve essere preso in considerazione per valutare la malafede del ricorrente, deve essere considerato accertato. Sull’esistenza di un’intenzione sleale da parte del ricorrente 54 Il ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel constatare un’intenzione sleale da parte sua al momento della domanda di registrazione del marchio contestato. Infatti, sotto un primo profilo, egli sostiene di aver informato la [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di depositare il marchio contestato, il che sarebbe dimostrato dagli allegati da A.7 a A.11 del ricorso, nei quali si ritrovano due messaggi di posta elettronica dello stesso giorno e relative schermate, scambiati tra il direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e lui stesso, ai quali era stata allegata una raffigurazione del marchio contestato. Sotto un secondo profilo, egli sostiene che, dopo la data della domanda di registrazione del marchio contestato, esisteva ancora un rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] II e la [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, egli afferma, da un lato, che il 9 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] II ha depositato un marchio corrispondente a un marchio della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che, se avesse voluto trarre vantaggio da tale marchio, non avrebbe proseguito il rapporto con tale impresa e detto marchio non sarebbe stato registrato. Sotto un terzo profilo, egli sostiene, da un lato, che l’asserita notorietà in Marocco dei diritti anteriori prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato non è stata dimostrata e, dall’altro, che non si può concludere nel senso dell’esistenza di un’intenzione di trarre vantaggio da una simile notorietà, poiché quest’ultima non esisteva al momento della domanda di registrazione del marchio contestato. 55 Infine, il ricorrente afferma che, adottando l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell’Unione non ha inteso riferirsi a situazioni, come il caso di specie, nelle quali il richiedente la registrazione di un marchio dell’Unione presenta successivamente una domanda di dichiarazione di nullità di questo stesso marchio, facendo valere la malafede. 56 L’[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano l’argomentazione del ricorrente. 57 Anzitutto, la commissione di ricorso ha rilevato che la domanda di registrazione del marchio contestato era stata presentata non a nome del ricorrente, bensì a nome della [OSCURATO:PERSONA] II, di cui il primo esercitava le funzioni di direttore al momento di detta registrazione. 58 Detta commissione ha poi considerato che, tenuto conto della cronologia degli eventi e delle condizioni di deposito dei diritti anteriori, era plausibile che la [OSCURATO:PERSONA] II avesse inizialmente cercato di garantire uno «sfruttamento pacifico» dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato europeo. Tuttavia, essa ha rilevato che, contrariamente ai depositi delle domande di registrazione di marchi presentate in precedenza con il consenso della [OSCURATO:PERSONA], la registrazione del marchio contestato era stata effettuata senza il consenso di quest’ultima. Per di più, essa ha osservato che il ricorrente sapeva o, quanto meno, doveva sapere che il valore distintivo e la notorietà dei diritti anteriori si basavano sulla figura e sul concetto del leone. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il titolare avesse cercato di registrare un marchio alternativo che poteva essere associato ai diritti anteriori dei suoi partner commerciali, vale a dire le intervenienti, allo scopo di trarne profitto e di beneficiare della notorietà acquisita da questi ultimi nel settore del tè, come dimostrato dagli elementi di prova prodotti dalle intervenienti. 59 Infine, la commissione di ricorso ha considerato che taluni eventi successivi alla domanda di registrazione del marchio contestato potevano essere presi in considerazione per valutare l’intenzione del ricorrente al momento di detta domanda. In particolare, essa ha rilevato che il 28 dicembre 2015 il marchio contestato era stato integralmente ceduto su domanda del ricorrente stesso, che agiva in forza di una procura generale, il che aveva comportato il trasferimento della proprietà del marchio contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] II in suo favore. Quest’ultimo ha giustificato tale cessione con la volontà di recuperare parte dell’investimento realizzato e di proseguire la sua attività, pur riconoscendo che il marchio di cui trattasi non aveva alcun nesso con i diritti anteriori già sfruttati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 60 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il legislatore dell’Unione non ha in alcun caso voluto prendere in considerazione una situazione in cui la persona giuridica che ha depositato una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea possa successivamente avviare un procedimento di dichiarazione di nullità di questo stesso marchio, occorre constatare che la situazione di cui trattasi nel caso di specie solleva la questione se si possa ritenere che una persona fisica che ha proceduto alla registrazione di un marchio per conto e a nome di una persona giuridica di cui all’epoca era l’amministratore principale abbia agito in malafede al momento del deposito. Tuttavia, come rilevato dalla commissione di ricorso, la circostanza che la persona giuridica a nome della quale il marchio è stato depositato divenga successivamente la richiedente la dichiarazione di nullità non è tale da escludere l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dal momento che tale disposizione mira a tutelare l’interesse generale e può essere fatta valere da qualsiasi persona fisica o giuridica. 61 Infatti, dato che la nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è stata definita dal legislatore dell’Unione (v. punto 26 supra ), nulla osta a che essa si applichi ogni qualvolta risulti, da indizi pertinenti e concordanti, che il titolare del marchio contestato ha agito con un’intenzione sleale al momento del deposito della domanda di registrazione. A tal riguardo, il fatto che il ricorrente abbia depositato il marchio contestato a nome di una società di cui all’epoca era l’amministratore principale e che tale società, sotto un’altra direzione e dopo l’uscita del ricorrente, abbia successivamente presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio non incide sull’intenzione del ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione. 62 In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che è già stato accertato, ai precedenti punti da 43 a 45, che il ricorrente e le intervenienti, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], intrattenevano un rapporto commerciale e contrattuale prima e al momento del deposito del marchio contestato, dato che il ricorrente era socio della [OSCURATO:PERSONA] II, sicché esisteva un rapporto di fiducia tra tali parti. In tali circostanze, il fatto di aver depositato il marchio contestato per prodotti identici, vale a dire il tè, senza informarne la [OSCURATO:PERSONA], è idoneo a costituire una violazione delle consuetudini di lealtà nei rapporti commerciali. 63 Gli elementi di prova prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso non possono rimettere in discussione tale valutazione. Infatti, come analizzato ai precedenti punti da 18 a 22, gli allegati da A.7 a A.11 del ricorso devono essere dichiarati irricevibili. 64 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto del fatto che il ricorrente, nella sua qualità di direttore della [OSCURATO:PERSONA] II, che all’epoca era collegata alla [OSCURATO:PERSONA], non aveva informato quest’ultima della sua intenzione di depositare il marchio contestato. Infatti, alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta da alcun elemento di prova che il ricorrente abbia comunicato tale intenzione alla [OSCURATO:PERSONA]. 65 In terzo luogo, occorre ricordare che, contrariamente all’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, che elenca i motivi di nullità relativa del marchio dell’Unione europea e che mira quindi a tutelare gli interessi privati dei titolari di taluni diritti anteriori confliggenti con il marchio di cui trattasi, l’articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il quale prevede in particolare che la malafede del richiedente al momento del deposito di una domanda di marchio costituisce una causa di nullità assoluta, mira a tutelare l’interesse generale e può essere fatto valere da qualsiasi persona fisica o giuridica, e non solo dai titolari di diritti anteriori. Di conseguenza, sebbene la notorietà di un segno anteriore possa, secondo le circostanze del caso di specie, costituire un elemento pertinente ai fini della valutazione della malafede, non si può esigere che il richiedente la dichiarazione di nullità che invochi la malafede dimostri in maniera sistematica una tale notorietà [v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, Dendiki/[OSCURATO:PERSONA] – D-Market (hepsiburada), T‑172/23, non pubblicata, EU:T:2024:105, punto 38 e giurisprudenza citata]. 66 Per di più, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 25, è possibile tener conto di fatti successivi alla domanda di registrazione del marchio contestato, i quali possono anche essere idonei a confermare l’intenzione disonesta del ricorrente alla data della domanda di registrazione. 67 Nel caso di specie, da un lato, come esposto al punto 71 della decisione impugnata, dai documenti prodotti dalle intervenienti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] risulta che in Marocco esisteva un certo grado di notorietà dei diritti anteriori per prodotti a base di tè. Infatti, queste ultime hanno prodotto fotografie, cartelle stampa, striscioni e cataloghi che mostrano, in particolare, che due dei diritti anteriori sono stati utilizzati dal 2012 al 2017 essenzialmente in Marocco. Come rilevato dall’[OSCURATO:PERSONA], una parte sostanziale di tali elementi di prova si riferisce a un periodo precedente alla domanda del marchio contestato, ma si può tener conto anche di elementi successivi a tale domanda, in quanto consentano di trarre conclusioni sulla situazione esistente alla data di quest’ultima. 68 Pertanto, anche se le intervenienti non erano tenute a dimostrare la notorietà di cui godevano i loro marchi anteriori, tale notorietà in Marocco può essere presa in considerazione ai fini della valutazione della malafede. Per contro, l’assenza di una simile notorietà nell’Unione non è pertinente ai fini di una tale valutazione [v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, hepsiburada, T‑172/23, non pubblicata, EU:T:2024:105, punto 40 e giurisprudenza citata]. 69 Dall’altro lato, si deve osservare che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti, occorre tener conto del fatto che, sotto un primo profilo, il ricorrente ha nominato sua sorella quale direttrice unica della [OSCURATO:PERSONA] II, dopo averle ceduto le sue quote il 25 marzo 2014, e successivamente quest’ultima ha conferito al ricorrente una procura generale in forza della quale egli agiva quale mandatario autorizzato, sotto un secondo profilo, il ricorrente ha ottenuto, il 19 maggio 2015, l’iscrizione in suo favore della cessione di tre marchi dell’Unione europea, di cui la [OSCURATO:PERSONA] II era titolare, sotto un terzo profilo, il 23 novembre 2015 ha ceduto tali marchi a un terzo e, sotto un quarto profilo, il 28 dicembre 2015 ha chiesto la cessione totale in suo favore del marchio contestato. 70 Tali elementi costituiscono fatti successivi alla domanda di registrazione che consentono di constatare, al pari della commissione di ricorso, che il ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio contestato allo scopo di appropriarsene successivamente, al fine di recuperare presunti investimenti. Infatti, detto marchio è stato ceduto al ricorrente da lui stesso, agendo in qualità di mandatario autorizzato in forza di una procura generale che gli era stata conferita da sua sorella, alla quale aveva ceduto, il 25 marzo 2014, le sue quote nella [OSCURATO:PERSONA] II (v. punto 69 supra ). 71 Infine, come constatato al precedente punto 51, i marchi in conflitto sono simili per il concetto di leone che hanno in comune. Ebbene, alla luce della conoscenza dei diritti anteriori delle intervenienti che aveva il ricorrente, tale somiglianza non può essere semplicemente frutto del caso [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2024, İlbay/[OSCURATO:PERSONA] – Pella-eu (PELLA), T‑514/23, non pubblicata, EU:T:2024:727, punto 31]. Infatti, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, anche se il ricorrente non era obbligato a commercializzare unicamente i prodotti della [OSCURATO:PERSONA], ciò non gli conferiva il diritto di depositare marchi contenenti elementi che potevano essere associati ai marchi di tale interveniente. A tal riguardo, il ricorrente avrebbe potuto, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso, chiedere la registrazione di un marchio associato o che raffigurasse qualsiasi altro animale. Tuttavia, egli ha scelto un marchio che raffigurava un leone, l’unico animale al quale erano associati i marchi della [OSCURATO:PERSONA], e che riproduceva persino gli elementi denominativi arabi dei diritti anteriori delle intervenienti. 72 Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il ricorrente era in malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 73 Ne consegue che si deve respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo insieme. Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 75 Poiché si è tenuta un’udienza e la parte ricorrente è rimasta soccombente, essa deve essere condannata alle spese sostenute dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º luglio 2026. Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris