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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00654/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24430/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] del Veneton. 161/2020 depositata i l 19/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Padova, Ufficio controlli, eseguiva un controllo mirato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SPA, esercente l'attività di fabbricazione di apparecchi per depurazione di liquidi e gas, concernente il periodo di imposta 2010, all'esito del quale riscontra va che un impianto di depurazione delle acque, realizzato presso la raffineria di Sarroch per il cliente [OSCURATO:SOCIETA] era stato oggetto di ammortamento e di agevolazione ex art. 5 del D.L. 1/07/2009 n. 78, (c.d.

"Tremonti ter" ) per l'anno 2010 nonostante fosse stato reperito un certificato di collaudo redatto due anni dopo, il 24/07/2012.

1.1. L’Agenzia delle entrate contestava pertanto alla società l'indebita deduzione di quote di ammortamento riferibili alle membrane “Molpur FT50” utilizzate per l’ impianto di depurazione delle acque, per complessivi euro 115.182,46 e l 'indebita variazione in diminuzione per agevolazione per complessivi euro 235.200,00; rilevava altresì un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP per 115.182,46 euro.

2. In data 11.2.2014 l'Ufficio notificava quindi avviso di accertamento esecutivo con il quale accertava una maggiore IRES pari ad euro 96.355 ed una maggiore IRAP pari ad euro4.493 oltre ad interessi e sanzioni per un importo complessivo pari ad euro 212.156,59.

3. In relazione a detto accertamento la società provvedeva a definire le sanzioni dovute aisensi dell'art. 17 D. Lgs n. 472/1997.

4. La società, dopo aver esperito la procedura di adesione con esito negativo, proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento alla Commissione tributaria p rovinciale di Padova, adducendo la assoluta infondatezza della ripresa a tassazione delle quote di ammortamento dedotte dalla società nell'esercizio 2010 (euro 115.183), a fronte delle commesse realizzate per l'impianto sito in Sarroch, l'infondatezza della ripresa a tassazionedella variazione in diminuzione operata dalla società ai fini della Tremonti ter, affermando che le membrane , alla data del 30 giugno 2010, termine ultimo per godere della agevolazione, erano presenti in magazzino ed il loro costo di acquisto era stato correttamente computato ai fini della agevolazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 138/5/17 del 13.12.2016 , respingeva il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite.

I giudici di primo grado ritenevano adeguatamente comprovate le pretese tributarie e non idonee a inficiare il quadro probatorio posto a base delle stesse le dichiarazioni rese dalla ricorrente.

6. Avverso la predetta decisione proponeva ricorso in appello la società, allegando: i) l'erroneità della sentenza in quanto fondata su documentazione errata e sulla mancata considerazione della documentazione prodotta dalla parte; ii) l'illegittimità della decisione nella parte in cui disconosceva la deducibilità delle quote di ammortamento dedotte dalla società nell'esercizio 2010 a fronte delle commesse realizzate per SARAS ; iii) la necessità di riformare la sentenza riguardoalle sanzioni in ragione dello ius superveniens.

7. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello.

8. Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con otto motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., e resiste, con controricorso, l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la « Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento delloscopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.c., 132, c. 2, n. 4, del с.p.c . , 118 disp. att. del c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102, c. 1, del d.P.R. 91711986, per avere i Giudici di seconde cure ritenuto indeducibili le quote di ammortamento sulla base di elementi diversi rispetto all’entrata in funzione dei moduli richiesta dalla norma».

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR espunto dalla formazione del proprio giudizio prove decisive concernenti l'identificazione delle membrane oggetto degli ordini in contestazione e fatti non contestati concernenti l'effettuazione del collaudo delle membrane in oggetto e dello smaltimento diquelle "errate"»

4. Con il quarto strumento di impugnazione la società deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 del c.p.с, in ordine alla circostanza che, pur essendo state contestati solo due moduli dell'impianto, l'indeducibilità delle quote di ammortamento sia stata estesa anche agli altrimoduli». 5.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.с., 132, c. 2, n. 4, del c.p.c., 118 disp. att. delc.p.c. e 36, c. 2, n . 4, del d.lg s. 546/1992 » . 6.Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell'art. 112 delc.p.c., in ordine alla spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 5, c. 1, del d.l.78/2009».

7. Con il settimo ed ultimo strumento di impugnazione la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, c. 1, del d.l. 78/2009, per non avere i Giudici di secondo grado riconosciuto la spettanza dell'agevolazioneTremonti-ter».

8. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente allega, con particolare riferimento al contestato rilievo di indeducibilità delle quote di ammortamento, che la lettura della sentenza impugnata non consentirebbedi individuare le ragioni che han n o determinato i giudici di seconde cure a rigettare l'appello della Società.

In particolare, afferma, la motivazione, nella apoditticità che la contraddistingue, sarebbe del tutto inidonea a dar conto del percorso logico e giuridico che ha condotto la Commissione a rigettare l'appello e, dunque, ad assolvere alla propria funzione decisoria.

8.1. La censura è fondata , p reliminarmente rilevandosi che la società, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, ha riportato nel proprio ricorso ampi stralci delle deduzioni svolte nell’atto di appello e indicato il cospicuo corpus probatorio, di cui lamenta la omessaconsiderazione.

8.2. Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005,Cass.

V, n. 5583/2011).

8.3. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass.

VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento.

8.4. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

8.5. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza possa essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI–5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

8.6. Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza diprimo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

8.7. I Giudici di seconde cure , a tale proposito, hanno così argomentato: «Quanto alla doglianza relativa ad errori ricostruttivi in cui sarebbe incorsa la sentenza deve reputarsi che la versione proposta dall'appellante (che tenta di dare una spiegazione alternativa-rispetto a quella accertata dall'Ufficio-alla circostanza che gli impianti cui eranostate applicate le quote di ammortamento per il 2010 erano in realtà pacificamente state consegnate solo il 22/4/2011) non appare idonea ad inficiare l'assunto dell'Ufficio che, in conseguenza, ha correttamente disconosciuto la legittimità dell'ammortamento operato.

La documentazione prodotta dalla parte con le memorie-una delle quali successiva alla chiusura delle operazioni di verifica presso l'azienda-non scalfisce l'impianto ricostruttivo anche stante il contrasto della documentazione con quanto in precedenza dichiarato dalla parte.

Riguardo alla rappresentata illegittimità dell'assunto cui sono pervenuti i Giudici di primo grado concernente il disconoscimento delle quote di ammortamento dedotte nell'esercizio 2010 a fronte delle commesse realizzate per Saras vi è da rilevare che la doglianza poggia sull'assunto che i beni del cui ammortamento si discute sarebbero da considerare pezzi di ricambio.

Tale qualificazione non appare corretta condividendosi sul punto quanto rilevato dai Giudici di primo grado anche sulla scorta di quanto analiticamente evidenziato dall'Ufficio nelle controdeduzioni (da pag. 8 a pag. 15)».

8.8. Come è evidente, la sentenza in scrutinio non ha valuta to criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che ha fatto propria , operando un mero richiamo alla decisione della CTP ed alle controdeduzioni dell'Ufficio, senza riporta r ne i passag g i condivisi (neanche in estratto) e senza neanche in d icare le ragioni della propriaadesione.

8.9. Il ricorso è pertanto fondato con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che la sentenza in scrutinio non valuta criticamente, nonché per l’assoluta genericità del riferimento operata dalla CTR: i) sia alle controdeduzioni dell'Ufficio, di cui non si riporta no i passaggi condivisi, e rispetto alle quali non si in d ica no le ragioni della propria adesione, ii) sia all a ini doneità della documentazione prodotta dalla società contribuente (v. tra le altre, Cass. sez. 6 - 5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819; v. anche Cass. n. n. 6758/2022, n. 18619/2023 e n. 18621/2023).

9. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono da esaminare con precedenza, in quanto anche con essi si denunci ano vizi motivazionali della sentenza impugnata, deducendosi che il collegio di secondo grado avrebbe omesso di pronunciare su due motivi di appello, con cui la società : i) si doleva del fatto che, pur avendo l’Agenzia delle entrate contestato solo due moduli del l’ impianto, la CTP avesse confermato il rilievo di indeducibilità del le quote di ammortamento anche in relazione agli altri moduli,ii) contestava la statuizione di non spettanza dell'agevolazione Tremonti-ter.

9.1. Si rileva, ai fini della autosufficienza dei motivi e della loro ammissibilità, che la società contribuente ha affermato di avere proposto in primo grado e coltivato in appello tali contestazioni, trascrivendo nel proprio ricorso ampi stralci degli atti difensivi di merito.

Ancora, è la stessa Difesa erariale che dà atto di come tali censure siano state oggetto di motivi di ricorso in primo grado e quindi di specifici motividi appello (v. controricorso, p. 4).

9.2. Tanto rilevato, i motivi sono fondat i , non essendovi nella sentenza impugnataalcuna statuizione in merito a dette doglianze, né potendosi ravvisare nella scarna motivazione una statuizione di implicito rigetto.

10. In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24430/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] del Veneton. 161/2020 depositata i l 19/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Padova, Ufficio controlli, eseguiva un controllo mirato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SPA, esercente l'attività di fabbricazione di apparecchi per depurazione di liquidi e gas, concernente il periodo di imposta 2010, all'esito del quale riscontra va che un impianto di depurazione delle acque, realizzato presso la raffineria di Sarroch per il cliente [OSCURATO:SOCIETA] era stato oggetto di ammortamento e di agevolazione ex art. 5 del D.L. 1/07/2009 n. 78, (c.d. "Tremonti ter" ) per l'anno 2010 nonostante fosse stato reperito un certificato di collaudo redatto due anni dopo, il 24/07/2012. 1.1. L’Agenzia delle entrate contestava pertanto alla società l'indebita deduzione di quote di ammortamento riferibili alle membrane “Molpur FT50” utilizzate per l’ impianto di depurazione delle acque, per complessivi euro 115.182,46 e l 'indebita variazione in diminuzione per agevolazione per complessivi euro 235.200,00; rilevava altresì un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP per 115.182,46 euro. 2. In data 11.2.2014 l'Ufficio notificava quindi avviso di accertamento esecutivo con il quale accertava una maggiore IRES pari ad euro 96.355 ed una maggiore IRAP pari ad euro4.493 oltre ad interessi e sanzioni per un importo complessivo pari ad euro 212.156,59. 3. In relazione a detto accertamento la società provvedeva a definire le sanzioni dovute aisensi dell'art. 17 D. Lgs n. 472/1997. 4. La società, dopo aver esperito la procedura di adesione con esito negativo, proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento alla Commissione tributaria p rovinciale di Padova, adducendo la assoluta infondatezza della ripresa a tassazione delle quote di ammortamento dedotte dalla società nell'esercizio 2010 (euro 115.183), a fronte delle commesse realizzate per l'impianto sito in Sarroch, l'infondatezza della ripresa a tassazionedella variazione in diminuzione operata dalla società ai fini della Tremonti ter, affermando che le membrane , alla data del 30 giugno 2010, termine ultimo per godere della agevolazione, erano presenti in magazzino ed il loro costo di acquisto era stato correttamente computato ai fini della agevolazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 138/5/17 del 13.12.2016 , respingeva il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite. I giudici di primo grado ritenevano adeguatamente comprovate le pretese tributarie e non idonee a inficiare il quadro probatorio posto a base delle stesse le dichiarazioni rese dalla ricorrente. 6. Avverso la predetta decisione proponeva ricorso in appello la società, allegando: i) l'erroneità della sentenza in quanto fondata su documentazione errata e sulla mancata considerazione della documentazione prodotta dalla parte; ii) l'illegittimità della decisione nella parte in cui disconosceva la deducibilità delle quote di ammortamento dedotte dalla società nell'esercizio 2010 a fronte delle commesse realizzate per SARAS ; iii) la necessità di riformare la sentenza riguardoalle sanzioni in ragione dello ius superveniens. 7. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello. 8. Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con otto motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., e resiste, con controricorso, l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la « Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento delloscopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.c., 132, c. 2, n. 4, del с.p.c . , 118 disp. att. del c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102, c. 1, del d.P.R. 91711986, per avere i Giudici di seconde cure ritenuto indeducibili le quote di ammortamento sulla base di elementi diversi rispetto all’entrata in funzione dei moduli richiesta dalla norma». 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR espunto dalla formazione del proprio giudizio prove decisive concernenti l'identificazione delle membrane oggetto degli ordini in contestazione e fatti non contestati concernenti l'effettuazione del collaudo delle membrane in oggetto e dello smaltimento diquelle "errate"» 4. Con il quarto strumento di impugnazione la società deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 del c.p.с, in ordine alla circostanza che, pur essendo state contestati solo due moduli dell'impianto, l'indeducibilità delle quote di ammortamento sia stata estesa anche agli altrimoduli». 5.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.с., 132, c. 2, n. 4, del c.p.c., 118 disp. att. delc.p.c. e 36, c. 2, n . 4, del d.lg s. 546/1992 » . 6.Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell'art. 112 delc.p.c., in ordine alla spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 5, c. 1, del d.l.78/2009». 7. Con il settimo ed ultimo strumento di impugnazione la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, c. 1, del d.l. 78/2009, per non avere i Giudici di secondo grado riconosciuto la spettanza dell'agevolazioneTremonti-ter». 8. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente allega, con particolare riferimento al contestato rilievo di indeducibilità delle quote di ammortamento, che la lettura della sentenza impugnata non consentirebbedi individuare le ragioni che han n o determinato i giudici di seconde cure a rigettare l'appello della Società. In particolare, afferma, la motivazione, nella apoditticità che la contraddistingue, sarebbe del tutto inidonea a dar conto del percorso logico e giuridico che ha condotto la Commissione a rigettare l'appello e, dunque, ad assolvere alla propria funzione decisoria. 8.1. La censura è fondata , p reliminarmente rilevandosi che la società, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, ha riportato nel proprio ricorso ampi stralci delle deduzioni svolte nell’atto di appello e indicato il cospicuo corpus probatorio, di cui lamenta la omessaconsiderazione. 8.2. Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005,Cass. V, n. 5583/2011). 8.3. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento. 8.4. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). 8.5. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza possa essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI–5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). 8.6. Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza diprimo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). 8.7. I Giudici di seconde cure , a tale proposito, hanno così argomentato: «Quanto alla doglianza relativa ad errori ricostruttivi in cui sarebbe incorsa la sentenza deve reputarsi che la versione proposta dall'appellante (che tenta di dare una spiegazione alternativa-rispetto a quella accertata dall'Ufficio-alla circostanza che gli impianti cui eranostate applicate le quote di ammortamento per il 2010 erano in realtà pacificamente state consegnate solo il 22/4/2011) non appare idonea ad inficiare l'assunto dell'Ufficio che, in conseguenza, ha correttamente disconosciuto la legittimità dell'ammortamento operato. La documentazione prodotta dalla parte con le memorie-una delle quali successiva alla chiusura delle operazioni di verifica presso l'azienda-non scalfisce l'impianto ricostruttivo anche stante il contrasto della documentazione con quanto in precedenza dichiarato dalla parte. Riguardo alla rappresentata illegittimità dell'assunto cui sono pervenuti i Giudici di primo grado concernente il disconoscimento delle quote di ammortamento dedotte nell'esercizio 2010 a fronte delle commesse realizzate per Saras vi è da rilevare che la doglianza poggia sull'assunto che i beni del cui ammortamento si discute sarebbero da considerare pezzi di ricambio. Tale qualificazione non appare corretta condividendosi sul punto quanto rilevato dai Giudici di primo grado anche sulla scorta di quanto analiticamente evidenziato dall'Ufficio nelle controdeduzioni (da pag. 8 a pag. 15)». 8.8. Come è evidente, la sentenza in scrutinio non ha valuta to criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che ha fatto propria , operando un mero richiamo alla decisione della CTP ed alle controdeduzioni dell'Ufficio, senza riporta r ne i passag g i condivisi (neanche in estratto) e senza neanche in d icare le ragioni della propriaadesione. 8.9. Il ricorso è pertanto fondato con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che la sentenza in scrutinio non valuta criticamente, nonché per l’assoluta genericità del riferimento operata dalla CTR: i) sia alle controdeduzioni dell'Ufficio, di cui non si riporta no i passaggi condivisi, e rispetto alle quali non si in d ica no le ragioni della propria adesione, ii) sia all a ini doneità della documentazione prodotta dalla società contribuente (v. tra le altre, Cass. sez. 6 - 5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819; v. anche Cass. n. n. 6758/2022, n. 18619/2023 e n. 18621/2023). 9. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono da esaminare con precedenza, in quanto anche con essi si denunci ano vizi motivazionali della sentenza impugnata, deducendosi che il collegio di secondo grado avrebbe omesso di pronunciare su due motivi di appello, con cui la società : i) si doleva del fatto che, pur avendo l’Agenzia delle entrate contestato solo due moduli del l’ impianto, la CTP avesse confermato il rilievo di indeducibilità del le quote di ammortamento anche in relazione agli altri moduli,ii) contestava la statuizione di non spettanza dell'agevolazione Tremonti-ter. 9.1. Si rileva, ai fini della autosufficienza dei motivi e della loro ammissibilità, che la società contribuente ha affermato di avere proposto in primo grado e coltivato in appello tali contestazioni, trascrivendo nel proprio ricorso ampi stralci degli atti difensivi di merito. Ancora, è la stessa Difesa erariale che dà atto di come tali censure siano state oggetto di motivi di ricorso in primo grado e quindi di specifici motividi appello (v. controricorso, p. 4). 9.2. Tanto rilevato, i motivi sono fondat i , non essendovi nella sentenza impugnataalcuna statuizione in merito a dette doglianze, né potendosi ravvisare nella scarna motivazione una statuizione di implicito rigetto. 10. In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco
Sentenza Cassazione n. 00654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris