CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carella, presso il cui studio elettivamentedomicilia in [OSCURATO:PERSONA] (FG), alla via XX Settembre n. 5.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Terni, alla via Fratinin. 50, in persona dei liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),con studio in Foggia, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 786/2022, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BARI il giorno 17/05/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con atto ritualmente notificato il 27 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA],ragioniere commercialista e revisore contabile, premesso di aver svolto lefunzioni di sindaco della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 3 novembre 2010 al 30 aprile2013 e di aver assunto l’incarico ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto(approvato contestualmente allo stesso atto costitutivo di detta società),recante la previsione che “il compenso spettante ai sindaci verrà stabilito inbase alla tariffa Professionale vigente dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] edegli [OSCURATO:PERSONA]”, citò detta società innanzi al Tribunale di Foggia persentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 50.374,26(quale compenso complessivamente spettantegli in relazione alle fatture, dalui emesse, rispettivamente n. 2 del 31 dicembre 2012, per l’anno 2012, e n.1 del 30 aprile 2013 per l’anno 2013), oltre interessi, danno da svalutazionemonetaria e rifusione delle spese processuali.Si costituì la convenuta, contestando l’avversa pretesa, di cui chiese ilrigetto, e deducendo che la retribuzione annuale per ogni sindaco era statastabilita nella misura di € 6.000,00 nella riunione dei sindaci del 30 marzo2011, cui era stato presente lo stesso attore, e successivamente ratificatadall’assemblea dei soci del 28 dicembre 2012. Aggiunse, peraltro, che lostesso professionista aveva accettato e riscosso in tale misura le propriecompetenze maturate per l’anno 2011 e per il primo semestre 2012.Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale accolse parzialmente la domandadel Cuozzo e, previa detrazione dell’importo di € 3.000,00 già incassato daquest’ultimo relativamente al primo semestre dell’anno 2012, condannò laToscana [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suo favore, della complessiva sommadi € 5.000,00 (di cui €. 3.000,00 per il secondo semestre 2012 ed €. 2.000,00per il quadrimestre 2013), oltre accessori ed interessi legali dalla data dinotifica dell’atto di citazione fino al soddisfo.2. Il gravame promosso dal Cuozzo contro tale decisione fu rigettatodall’adita Corte di appello di Bari con sentenza del 17 maggio 2022, n. 786,pronunciata nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l’altro, che: i) «dauna interpretazione letterale dell’art. 26 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA].r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], e dalla successiva deliberazione adottatadall’Assemblea ordinaria dei soci in data 30.4.2011, successivamenteratificata con deliberazione adottata dall’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA][…] con la quale l’assemblea deliberava “di approvare la determinazionedell’organo amministrativo relativa al compenso ai Sindaci come sopraindicato, ratificando l’operato del Consiglio di Amministrazione al riguardo”che aveva “determinato il compenso per il [OSCURATO:PERSONA] nella misura diEuro 6.000,00 […] annui oltre ad accessori di legge per ciascun Sindaco,importo che deve intendersi omnicomprensivo e determinato per il triennio dinomina”, si evince una evidente volontà dell’organo deliberante di aver volutospecificare in €. 6.000,00 i compensi annui per ciascun Sindaco, anche inriferimento alla mancanza di parametri dimensionali minimi sui quali calcolarele tariffe professionali, trattandosi di nuova società con capitale sociale di €.450,000,00»; ii) «ciascun sindaco, a partire dal 1° luglio 2011, esuccessivamente per ogni semestre maturato fino al termine del triennio dinomina, ha incassato e fatturato il proprio compenso nella misura stabilitacon le richiamate deliberazioni assembleari. Ad eccezione, però, del soloall’anno 2011 e quello relativo al primo semestre 2012, con ciò dimostrandocomunque di aderire alla quantificazione operata in tale misura nelle duerichiamate delibere dell’assemblea dei soci, seppure in contrasto con ladiversa e generica misura prevista nell’atto costitutivo della società del03.11.2010, ripetutamente invocata dall’attuale parte appellante, per laquale, come rilevato dal primo giudice, non può trovare applicazione l’art. 22D.M. n. 140/2012, atteso che tale disciplina si applica in via sussidiaria, quindisolo in mancanza di specifica pattuizione stabilita tra le parti che, nella specie,sono rappresentate dalle due delibere dell’assemblea soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del28.12.2012, come evincibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2233,comma 1, cod. civ. e 1, comma 1, D.M. n. 140 del 2012»; iii)«L’accondiscendenza, anzi la totale adesione del Cuozzo ad incassare taliNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026emolumenti nei limiti annuali di euro 6.000 come innanzi determinati dagliorgani societari, non può non indurre questa Corte a ritenere come verosimileanche l’accordo (asseritamente raggiunto alla data del 30 aprile 2011 tra tuttii componenti del [OSCURATO:PERSONA], ivi compreso lo stesso attore Cuozzo)nell’indicare in euro 6.000,00 annuali il compenso di ciascuno di loro, ai finidi farlo approvare - come in effetti poi è avvenuto - dal competente organosocietario assembleare. Tanto che, dopo tale data del 30 aprile 2011, tutti glialtri sindaci, come risulta dalla documentazione in atti, hanno emesso tempoper tempo le loro fatture di competenza nei limiti innanzi deliberati»; iv) eraassorbito nella motivazione fin qui descritta, il motivo di gravame con cui erastata denunciata la violazione dell’art. 2402 cod. civ. Purtuttavia, rilevò che«l’invocato art. 2402 cod. civ., che prevede la predeterminazione e lainvariabilità della misura dei compensi stabiliti nello statuto societario, nellafattispecie vada opportunamente correlato all’art. 26 dello Statuto dellasocietà convenuta», il cui contenuto, «implicitamente e fondatamenteritenuto non applicabile dal Giudice di primo grado in relazione alla suadichiarata sussidiarietà solo in mancanza di atti deliberativi sulla esplicitadeterminazione del compenso spettante ai sindaci, appare invero di dubbiainterpretazione […]. Tale dubbio di interpretazione letterale discende anchedal fatto che non risulta indicata, in detta norma statutaria, la misura minimao media o massima o qualsiasi altro criterio per la individuazione oggettivadel compenso in discussione, la cui esatta determinazione dovrebbe trovareragione anche in un suo corretto adeguamento ai parametri dimensionali eagli sviluppi della neo attività imprenditoriale. Esigenza, questa, avvertitadagli stessi organi societari nel momento in cui, come si evince dai richiamatiannuale di euro seimila, specificando, al punto 2 della deliberazione, ilriferimento alla mancanza di parametri dimensionali minimi sui quali calcolarele tariffe professionali, trattandosi di nuova società».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] SkinsNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 2402 c.c.). Violazione dei principi di predeterminazione e invariabilitàdel compenso dei sindaci. Motivazione manifestamente insufficiente eirriducibilmente contraddittoria oltre che illogica, perplessa e incomprensibile(art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.)». Sicontesta alla corte territoriale di avere ritenuto, nella scarna motivazionedella propria sentenza, in spregio al costante e consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità ed ai principi di predeterminazione e invariabilità,nonché in palese violazione del dettato normativo dell’art. 2402 cod. civ., cheil compenso dei sindaci fosse stato legittimamente determinato, nella misuraannua di € 6.000,00, successivamente all’atto della loro nomina e, inparticolare, con le delibere dell’assemblea dei soci del 30 aprile 2011 e del 28dicembre 2012, assunte alla presenza dei componenti del collegio sindacaleche, nulla osservando in merito, avrebbero tacitamente prestato il loroassenso alla determinazione dei loro compensi. Si assume, tra l’altro, che: i)le argomentazioni del giudice d’appello «non sono affatto condivisibili poiché,come si ricava dall’art. 2402 c.c., l’incarico di sindaco è necessariamenteoneroso e il compenso deve essere necessariamente predeterminato einvariabile in corso di carica. Tali principi costituiscono evidentemente unaulteriore garanzia dell’indipendenza dei sindaci, il cui operato e la cui diligenzanon devono né influenzare l’ammontare del compenso, né essere funzionalialla speranza di incremento dello stesso. […]. Nel caso che ci occupa, nonsolo il compenso era stato espressamente determinato nell’atto costitutivo,ma le delibere assembleari – che per i giudici di provenienza vincolavanol’odierno ricorrente – non sono state affatto assunte all’atto della nominabensì successivamente, con la conseguenza che le stesse, seppur valide edefficaci, non erano affatto vincolanti per il sindaco. In definitiva, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rideterminato illegittimamente l’importo degli emolumenti inNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026favore dei sindaci, già fissati nello statuto, in via del tutto unilaterale eaddirittura con riferimento a prestazioni già rese»; ii) «Il giudice diprovenienza, in ordine alla denunciata violazione dell’art. 2402 c.c., senzauna adeguata motivazione, ha disatteso il consolidato orientamento di questaEcc.ma Corte secondo il quale il compenso dei sindaci deve essere stabilito alconferimento dell’incarico unitariamente e per l’intero mandato, e non puòessere modificato né da atti unilaterali né da successivi accordi al fine dievitare lesioni del principio di indipendenza dei sindaci stessi […]. Nulla haargomentato, in punto di diritto, la Corte di Appello di Bari in ordine allaeccepita violazione del principio di predeterminazione e invariabilità delcompenso dei sindaci, ritenendo sic et simpliciter fondata la decisione delprimo giudice che aveva ritenuto legittimo e vincolante uno pseudo “accordo”(asserita tacita adesione alle delibere assembleari del 30.4.2011 e del28.12.2012) intercorso comunque successivamente all’atto di nomina e nelcorso dell’espletamento del mandato conferito nell’atto costitutivo dellasocietà del 3.11.2010».2. Ragioni di priorità logica impongono di scrutinare, in primo luogo, ilprofilo della descritta censura riguardante il lamentato vizio di «Motivazionemanifestamente insufficiente e irriducibilmente contraddittoria oltre cheillogica, perplessa e incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c.)».Esso si rivela inammissibile.Da un lato, infatti, il Collegio rileva che, avuto riguardo alla regola di cuiall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionatod.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odiernaricorrente con citazione notificata il 4 settembre 2020, come emerge dallosvolgimento del processo descritto nella sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass.n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazioneai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesiin cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma delladecisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), questa Corte ha da tempoNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppiaconforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorrel'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.,con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché ilricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alleargomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.Dall’altro, va rimarcato che il profilo di censura in esame mostra di nontenere in alcun conto che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn.34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118,13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, rationetemporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 17 maggio2022, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimitàsulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n.7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr.Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n.32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unicainsufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella“insuperabile”.Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezzadella soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensìunicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) – è, nellaspecie, inconfigurabile.La corte territoriale, infatti, ha illustrato, affatto esaustivamente ed inlinea con il minimo costituzionale predetto, gli assunti posti alla base delrigetto della impugnazione del Cuozzo.Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Esigenze di completezza, infine, impongono di ricordare che il vizio di cuial novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controversoe decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 6508 e 3464 del 2026; Cass. nn. 32246 e 8671 del2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).2.1. Il profilo di doglianza che, invece, lamenta la «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 2402 c.c.). Violazione dei principi di predeterminazione e invariabilitàdel compenso dei sindaci» si rivela infondato alla stregua delle considerazionitutte di cui appresso.È assolutamente incontroverso, oltre che accertato dalla sentenza oggiimpugnata, che: i) il Cuozzo ha svolto le funzioni di sindaco della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 novembre 2010 al 30 aprile 2013. La sua nomina, comequella degli altri componenti del collegio sindacale, avvenne contestualmentealla creazione di detta società, il cui statuto (approvato insieme all’attocostitutivo della stessa), all’art. 26, comma 4, recava la previsione che “ilcompenso spettante ai sindaci verrà stabilito in base alla tariffa Professionalevigente dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA]”; ii)con deliberazione adottata dall’assemblea ordinaria dei soci il 30 aprile 2011,successivamente ratificata con deliberazione adottata dall’assemblea dei socidel 28 dicembre 2012, fu approvata la determinazione dell’organoamministrativo relativa al compenso ai sindaci, ratificandosi l’operato delConsiglio di Amministrazione che aveva “determinato il compenso per ilCollegio Sindacale nella misura di Euro 6.000,00 […] annui oltre ad accessoridi legge per ciascun Sindaco, importo che deve intendersi omnicomprensivoe determinato per il triennio di nomina”; iii) ciascun componente del collegiosindacale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a partire dal 1° luglio 2011, esuccessivamente per ogni semestre maturato fino al termine del triennio dinomina, ha incassato e fatturato il proprio compenso nella misura stabilitaNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026con le richiamate deliberazioni assembleari, ad eccezione, però, del soloCuozzo, il quale si era limitato ad incassare soltanto il compenso, cosìdeterminato, relativo all’anno 2011 e quello relativo al primo semestre 2012.Nella medesima sentenza si legge pure (cfr. pag. 4 e ss.) che, «Al punto2 del verbale di Assemblea ordinaria del 30.04.2011, il Presidente dava attoche, nell’atto costitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano stati nominati i membri delCollegio Sindacale ma non era stato definito il relativo compenso. A riguardo,trattandosi di società di nuova costituzione per la quale mancavano iparametri dimensionali minimi previsti dalle nuove tariffe professionali,proponeva di fissare per ciascun componente del collegio sindacale uncompenso pari ad €. 6.000,00 annui, oltre oneri di legge e rimborso,precisando che, verificati i parametri dimensionali, sarà successivamenteadeguato in applicazione alle vigenti e inderogabili tariffe professionali.Pertanto, l’assemblea ordinaria, alla quale peraltro era presente l’interocollegio sindacale, al punto 2 approvava il compenso per ciascun sindacocomponente del Collegio nella misura di €. 6.000,000, oltre oneri di legge edeventuali rimborsi sostenuti per trasferte legate all’espletamento delmandato, mostrando una evidente volontà condivisa dagli stessi componentidell’[OSCURATO:PERSONA], partecipanti a detta assemblea che nulla osservavanoin merito, palesando con il loro silenzio assenso una evidente volontà diadesione al deliberato dell’assemblea in merito alla determinazione deicompensi annuali in €. 6.000,00 stabiliti per l’incarico assunto da ciascuno,confermando la genericità del criterio indicato all’art. 26 dello Statutosocietario del 03.11.2010 che si sarebbe dovuto applicare solo in viasussidiaria in mancanza di diversa pattuizione tra le parti».Si assume oggi (cfr. pag. 6 del suo ricorso) che, «in mancanza deiparametri dimensionali minimi, il Cuozzo ha accettato il compenso nellamisura di euro 6.000,00, esclusivamente per l’anno 2011, atteso che il primobilancio societario al 31.12.2010 risultava in perdita e il Presidentedell’assemblea ordinaria dei soci del 30.4.2011 aveva espressamenteprecisato che tale compenso, verificati i parametri dimensionali, sarebbestato successivamente adeguato in applicazione delle vigenti e inderogabiliNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026tariffe professionali […]. Dunque, il rag. Cuozzo, considerato che daisuccessivi bilanci di esercizio 2011 e 2012 della società convenuta eranoemersi ricavi per oltre 25 milioni di euro, considerati i nuovi parametridimensionali della società, ha legittimamente richiesto il pagamento deicompensi per gli anni 2012 e 2013 sulla base dei minimi tariffari ai sensidell’art. 22 del D.M. 140/2012, operando un semplice calcolo matematico,come espressamente previsto nello Statuto societario […]».2.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che se, da un lato, puòconvenirsi sul fatto che l’assemblea dei soci non potesse trasgredire la normastatutaria suddetta, resta, tuttavia, l’interrogativo relativo al se la medesimaassemblea, in una situazione che, al 30 aprile 2012, prima della chiusuradell’esercizio, non consentiva di dare attuazione alla menzionata disposizionestatutaria, potesse rimediare a questo impedimento mediante una propria,autonoma determinazione, assunta, peraltro, con la concorde volontà deisindaci.Quale che sia la risposta a questo interrogativo, rimane, però, il rilievoche di entrambe le richiamate deliberazioni assembleari del 30 aprile 2011 edel 28 dicembre 2012, – le quali, allo stato, hanno fissato l’entità delcompenso spettante ai sindaci (tra cui il Cuozzo) della società odiernaresistente – non risulta avvenuta alcuna impugnazione tempestiva giudiziale,né si è dedotta una loro eventuale nullità (con la necessaria allegazione deicorrispondenti elementi fattuali entro il termine delle preclusione assertive inprimo grado, così da consentirne, se del caso, il rilievo anche ufficioso delgiudice dei gradi successivi), dovendosene, pertanto, affermare la persistenteefficacia, con conseguente infondatezza, per ciò solo, della pretesa delricorrente a vedersi quantificato l’invocato compenso in modo diverso daquanto in esse stabilito.3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essererespinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoNumero registro generale 16490/2022Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 15478/2026Data pubblicazione 21/05/2026da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella