CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12197/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03MT8RD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. nell'ipotesi ex artt. 56 e 624 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto integrato il tentativo di rapina impropria e non di furto in virtù della violenza esercitata contro i militari (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali, anche specifici (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]'