CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 10182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 491, in relazione agli artt. 476 e 482, cod. pen.; Letta la memoria, pervenuta in data 26 gennaio 2026 dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la istanza difensiva di trattazione orale in pubblica udienza del 14 gennaio 2026, che non può essere accolta atteso che il procedimento camerale con cui è stato trattato il presente ricorso non prevede la partecipazione delle parti, quanto unicamente un contraddittorio di natura cartolare. Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4), non avendo la difesa prospettato alcuna ragione specifica a supporto della richiesta di approfondimento istruttorio, non necessario, peraltro, alla luce delle due previe consulenze giunte alla medesima conclusione, in alcun modo idoneamente confutata; Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla falsità del testamento - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; La Corte territoriale sul punto, con motivazione in fatto immune da vizi logici, e in quanto tale non sindacabile ha correttamente "assemblato" la prova indiziaria individuando i plurimi elementi a fondamento della penale responsabilità della ricorrente: l'imputata era l'unica ad avere interesse alla pubblicazione del testamento olografo in quanto unica a trarne profitto, essendo stata nominata erede universale; la Ragno aveva provveduto alle sue disposizioni testamentarie sempre con l'ausilio del notaio anche quando ne aveva in parte modificato le disposizioni ed era lucida, autonoma e senza tentennamenti; del tutto ingiustificato il repentino mutamento della sua volontà a pochi giorni dalla precedente modifica delle disposizioni testamentarie sempre con l'ausilio del notaio e mai da sola;il testamento olografo è apocrifo ed è redatto con l'utilizzazione di un gesto grafico accuratamente dissimulato. l'imputata non ha mai chiarito le modalità con le quali era venuta in possesso del testamento che la nominava erede universale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle