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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16992/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 20793 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato; -intimata – MINISTERODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro protempore - i ntimato – Oggetto: revocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presi d en t e pro tempore - intimata - avverso l ’ordinanza di questa Corte di cassazione, VI sez., n.16264/2017depositata in data 2 8 / 0 6 /201 7 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la contribuente propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza inepigrafe indicata ; - [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 11218/52/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania che in accoglimento dell'appello dell'amministrazione in riforma della sentenza di primo grado aveva dichiarato la validità dell'intimazionedi pagamento per iva relativa all'anno 2006 ; -con il solo motivo di ricorso la contribuente aveva dedotto l'errore in cui era in corsa la C ommissione regionale nel ritenere validamente notificata la cartella di pagamento poiché dalle certi ficazioni anagraficheprodotte in atti si evinceva che la contribuente all'epoca in cuiveniva effettuata notificazione era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ; -con la pronuncia oggetto di ricorso per revocazione questa Corte ha dichiaratol'inammissibilità del ricorso per carenza di autosuffi cienza; -ricorre a questa Corte duri Jessica con un solo motivo ; - l' A mministrazione finanziaria , il M inistero dell ’economia e dell e finanzee il riscossore sono rimasti intimati ; Consideratoche: - va preliminarmente dichi arato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze e del concessionario per la riscossione, in quantonon sono stati parti dei gradi di merito n é hanno svolto attività difensivanel giudizio di cui alla sentenza revocanda; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con l'unico motivo di ricorso dedotto la contribuente si duole dell'errore di fatto del quale ritiene affetta l'ordinanza, nella specie sostenendoche la decisione è fondata su lla supposizione di un fatto la cuiverità e incontrastabilmente esclusa; - tale errore di fatto di natura percettiva, secondo parte ricorrente , è consistitonel non avere la Corte visionato gli atti allegati al fascicolo di causa,tra cui la richiesta riv olta alla CTR di trasmissione del fascicolo diUfficio e nel non avere risposto di conseguenza la richiesta di tale fascicolo d'ufficio al giudice dell'appello fascicolo nel quale erano contenuti i documenti indicati nel ricorso avverso la sentenza impugnata; -il motivo proposto è inammissibile; -infatti, come si evince dalla lettura dell'ordinanza impugnata la Corte ha in realtà ritenuto che i l ricorso fosse difettoso quanto ad autosufficienza(o meglio, quanto a specificità e localizzazione) poiché, con riguardo al vizio di notifica denunciato “a fronte del diverso accertamentoin fatto contenuto nella sentenza impugnata, nel ricorso non vengono riprodotti contenuti rilevanti degli atti dai quali risulterebbe l'omesso esame dei fatti oggetto di censura n é tali atti (certificatidi residenza) risultano depositati unitamente al ricorso con conseguente impossibilità per questa Corte di compiere il necessario vagliodi ammissibilità”; - quindi, deve escludersi la sussistenza di errore revocatorio, poiché (Cass. Sez.

L. , Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022 ) va dichiarato inammissibile il ricorso per revoc azione che, dietro la parvenza dell'allegazionedi un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degliartt. 391 - bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma1, n. 6 del codice di rito; - ancora, si è prec isato come ( in termini si veda Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017) in tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenzaod inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori d i giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documentinon ammessi dal giudice d'appello; -in ogni caso, poi, la doglianza è altresì inammissibile in quanto priva didecisività; - va infatti ricordato che in forza dell’ultimo comma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 le cause di variazione del domicilio fiscale “hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sonoverificate”; nel presente caso è la stessa contribuente a sostenere che la variazione risale al 25 ottobre 2011 mentre la notifica della cartella impugnata risulta perfezionata in data 19 novembre 2011, quindiprima dell’efficacia della variazione del domicilio; ne consegue quindiin ogni caso la s ua legittimità; - pertanto, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile anche neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA]; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione degliintimati; p.q.m. dichiarainammissibile i l ricorso .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 20793 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato; -intimata – MINISTERODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro protempore - i ntimato – Oggetto: revocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presi d en t e pro tempore - intimata - avverso l ’ordinanza di questa Corte di cassazione, VI sez., n.16264/2017depositata in data 2 8 / 0 6 /201 7 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la contribuente propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza inepigrafe indicata ; - [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 11218/52/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania che in accoglimento dell'appello dell'amministrazione in riforma della sentenza di primo grado aveva dichiarato la validità dell'intimazionedi pagamento per iva relativa all'anno 2006 ; -con il solo motivo di ricorso la contribuente aveva dedotto l'errore in cui era in corsa la C ommissione regionale nel ritenere validamente notificata la cartella di pagamento poiché dalle certi ficazioni anagraficheprodotte in atti si evinceva che la contribuente all'epoca in cuiveniva effettuata notificazione era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ; -con la pronuncia oggetto di ricorso per revocazione questa Corte ha dichiaratol'inammissibilità del ricorso per carenza di autosuffi cienza; -ricorre a questa Corte duri Jessica con un solo motivo ; - l' A mministrazione finanziaria , il M inistero dell ’economia e dell e finanzee il riscossore sono rimasti intimati ; Consideratoche: - va preliminarmente dichi arato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze e del concessionario per la riscossione, in quantonon sono stati parti dei gradi di merito n é hanno svolto attività difensivanel giudizio di cui alla sentenza revocanda; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con l'unico motivo di ricorso dedotto la contribuente si duole dell'errore di fatto del quale ritiene affetta l'ordinanza, nella specie sostenendoche la decisione è fondata su lla supposizione di un fatto la cuiverità e incontrastabilmente esclusa; - tale errore di fatto di natura percettiva, secondo parte ricorrente , è consistitonel non avere la Corte visionato gli atti allegati al fascicolo di causa,tra cui la richiesta riv olta alla CTR di trasmissione del fascicolo diUfficio e nel non avere risposto di conseguenza la richiesta di tale fascicolo d'ufficio al giudice dell'appello fascicolo nel quale erano contenuti i documenti indicati nel ricorso avverso la sentenza impugnata; -il motivo proposto è inammissibile; -infatti, come si evince dalla lettura dell'ordinanza impugnata la Corte ha in realtà ritenuto che i l ricorso fosse difettoso quanto ad autosufficienza(o meglio, quanto a specificità e localizzazione) poiché, con riguardo al vizio di notifica denunciato “a fronte del diverso accertamentoin fatto contenuto nella sentenza impugnata, nel ricorso non vengono riprodotti contenuti rilevanti degli atti dai quali risulterebbe l'omesso esame dei fatti oggetto di censura n é tali atti (certificatidi residenza) risultano depositati unitamente al ricorso con conseguente impossibilità per questa Corte di compiere il necessario vagliodi ammissibilità”; - quindi, deve escludersi la sussistenza di errore revocatorio, poiché (Cass. Sez. L. , Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022 ) va dichiarato inammissibile il ricorso per revoc azione che, dietro la parvenza dell'allegazionedi un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degliartt. 391 - bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma1, n. 6 del codice di rito; - ancora, si è prec isato come ( in termini si veda Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017) in tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenzaod inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori d i giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documentinon ammessi dal giudice d'appello; -in ogni caso, poi, la doglianza è altresì inammissibile in quanto priva didecisività; - va infatti ricordato che in forza dell’ultimo comma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 le cause di variazione del domicilio fiscale “hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sonoverificate”; nel presente caso è la stessa contribuente a sostenere che la variazione risale al 25 ottobre 2011 mentre la notifica della cartella impugnata risulta perfezionata in data 19 novembre 2011, quindiprima dell’efficacia della variazione del domicilio; ne consegue quindiin ogni caso la s ua legittimità; - pertanto, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile anche neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA]; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione degliintimati; p.q.m. dichiarainammissibile i l ricorso . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il vers
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