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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04011/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L CU0.1,L.co Aut. tti c—ga.t.Ac-C-V reTt tb2 )t‘tc -0)-c)>-,o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Bologna (in ragione della competenza derivante dalla data di irrevocabilità dell'ultima sentenza, GUP Bologna, del 15 gennaio 2012), quale giudice della esecuzione, ha respinto, per quanto rileva nella presente sede, la domanda di « ulteriore riconoscimento del reato continuato, promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con l'istanza del 27 marzo 2019». 1.1 Giova precisare che con ordinanza emessa in sede esecutiva in data 27 maggio 2016 (irrevocabile il 16 novembre 2017 in ragione della inammissibilità del proposto ricorso per cassazione) è stato riconosciuto - dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (GIP Bologna) il vincolo della continuazione, sempre su domanda del Trovato, in riferimento ai fatti giudicati con quattro diverse sentenze, quelle riportate ai punti 7 - 8 - 11 e 12 del certificato penale, con rideterminazione della pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre e rigetto della domanda nel resto.

La decisione del 2016 individua il reato più grave come il primo tra quelli giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 16 marzo 2005 (punto 11 del certificato penale, sentenza relativa a 5 episodi di concorso in omicidio volontario).

Il rigetto della - unitaria - domanda di continuazione, sempre in detta decisione, si riferisce ai fatti giudicati con la sentenza (punto n.10 del certificato penale) emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Milano il 6 febbraio del 2001 (ed in primo grado il 17 aprile 1998) .

In particolare, viene evidenziato - nella motivazione della decisione del 2016 - che nella sentenza da ultimo citata (riferita a n.38 reati) il vincolo della continuazione è stato - in sede di cognizione - riconosciuto sussistente solo tra alcune violazioni (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) ed escluso in modo espresso per le altre condotte oggetto di esame (trattandosi di delitti commessi, sia pure in un ambito di attuazione di un generico programma di affermazione della propria associazione dedita al narcotraffico, ma per fatti contigenti e con momenti deliberativi autonomi) .

La nnedesimezza del disegno criminoso viene, di contro, affermata per i fatti di omicidio giudicati nelle sentenze riportate, come si è detto, ai punti 7,9,11 e 12 del certificato penale, trattandosi di reati scaturiti dal conflitto insorto - in quel determinato periodo - nell'hinterland milanese per il controllo e la gestione del narcotraffico.1.2 Con la nuova domanda è stata chiesta al giudice della esecuzione di riconoscere la continuazione tra i reati che nell'ambito della decisione del 2001 erano stati già unificati (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) e quelli riuniti in continuazione tra loro con la decisione emessa in sede esecutiva nel 2016 , nonché con quelli giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Bari il 17 febbraio 1996, dalla Corte di Assise di Appello di Bari il 7 luglio del 2000 e dalla Corte di Appello di Catanzaro il 27 febbraio 1997.

2. Il giudice della esecuzione, nella decisione oggi impugnata, ha così argomentato il diniego: a) nessun reale elemento di novità risulta venuto in essere dopo la decisione esecutiva emessa nel 2016, tale da determinare variazioni di apprezzamento della ricorrenza della continuazione per i fatti in quella sede già valutati; b) i fatti oggetto delle decisioni delle corti pugliesi e calabresi sono rappresentati da reati associativi diversi tra loro e da un fatto di omicidio del tutto autonomo rispetto a quelli commessi in Lombardia; c) la estensione della continuazione tra il 'segmento' della sentenza C.[OSCURATO:PERSONA] del 2001 e gli episodi oggetto di unificazione con la decisione del 2016 è preclusa dai contenuti della decisione emessa in cognizione e dalla stessa definitività della decisione che ha riconosciuto, solo parzialmente, la continuazione in sede esecutiva nel 2016.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla parte della decisione in cui non si è provveduto ad unificare i tre episodi delittuosi -già riuniti in continuazione nella sentenza del 2001 - con gli episodi delittuosi parimenti riuniti in continuazione con la decisione emessa in sede di esecuzione nel 2016. 3.1 II ricorrente ritiene che su tale 'parte' della domanda il giudice della esecuzione non abbia fornito alcuna argomentazione idonea a sostenere il diniego.

Si sostiene, in particolare, che le stesse motivazioni espresse nella decisione esecutiva del 2016 dovevano portare alla unficazione delle condotte di reato anche con gli episodi già riuniti in continuazione nella decisione emessa in cognizione nel 2001 (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ), trattandosi di omicidi scaturiti dalla medesima deliberazione criminosa.4.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Il ricorrente non contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in riferimento ai fatti oggetto delle sentenze emesse dalle Corti di Bari e Catanzaro, ma si duole del 'mancato apprezzamento' di una parte della nuova domanda, tesa alla unificazione del 'gruppo di reati' riuniti in continuazione con la decisione milanese del 2001 con quelli riuniti in sede esecutiva nel 2016.

Tuttavia, non è esatta la considerazione del mancato esame di tale 'parte' della domanda. 4.2 Ciò perché il giudice della esecuzione a pagina 3 della ordinanza impugnata ha espressamente richiamato l'esistenza di un diniego di continuazione - nell'ambito della decisione milanese del 2011 - tra i tre episodi riuniti e le altre condotte delittuose giudicate ed ha in premessa evocato, in rapporto alla decisione del 2016, la esistenza di una preclusione a rivalutazioni dei medesimi episodi, in assenza di nova. 4.3 Ciò che rileva, portando ad ulteriore chiarezza il percorso logico contenuto nella decisione impugnata, è che la prima domanda di riconoscimento della continuazione, decisa in data 27 maggio 2016, includeva tutti u fatti oggetto della decisione milanese del 2001, nonché quelli giudicati con le altre quattro sentenze e poi unificati.

Ora, nel momento in cui il giudice della esecuzione - nella decisione del 2016 - ha dato atto della esistenza di una continuazione parziale riconosciuta in cogizione nel 2001 (tra il tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e l' omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) ma non ha unificato tale 'segmento di continuazione' con quella da lui stesso riconosciuta (le sentenze di cui ai punti 7,9,11 e 12 del certificato penale), ha comunque «deciso» sulla originaria domanda, in tale punto, con un diniego (posto che se avesse ravvisato la identità del disegno criminoso tra i fatti già riuniti in continuazione e quelli giudicati con le altre sentenze avrebbe dovuto dichiararlo e provvedere in tal senso).

La decisione del 2016 su tale aspetto è divenuta definitiva (sent. n. 6094 del 16.11.2017, dep.2018 di questa Sezione), non essendo - peraltro - stato oggetto di ricorso per cassazione questo specifico punto della decisione.

Da ciò deriva che la 'nuova domanda' - era su tale questione da dichiararsi inammissibile, trattandosi di una non consentita (in assenza di nova) rivalutazione di un aspetto già trattato nella ordinanza emessa nell'anno 2016.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L CU0.1,L.co Aut. tti c—ga.t.Ac-C-V reTt tb2 )t‘tc -0)-c)>-,o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Bologna (in ragione della competenza derivante dalla data di irrevocabilità dell'ultima sentenza, GUP Bologna, del 15 gennaio 2012), quale giudice della esecuzione, ha respinto, per quanto rileva nella presente sede, la domanda di « ulteriore riconoscimento del reato continuato, promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con l'istanza del 27 marzo 2019». 1.1 Giova precisare che con ordinanza emessa in sede esecutiva in data 27 maggio 2016 (irrevocabile il 16 novembre 2017 in ragione della inammissibilità del proposto ricorso per cassazione) è stato riconosciuto - dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (GIP Bologna) il vincolo della continuazione, sempre su domanda del Trovato, in riferimento ai fatti giudicati con quattro diverse sentenze, quelle riportate ai punti 7 - 8 - 11 e 12 del certificato penale, con rideterminazione della pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre e rigetto della domanda nel resto. La decisione del 2016 individua il reato più grave come il primo tra quelli giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 16 marzo 2005 (punto 11 del certificato penale, sentenza relativa a 5 episodi di concorso in omicidio volontario). Il rigetto della - unitaria - domanda di continuazione, sempre in detta decisione, si riferisce ai fatti giudicati con la sentenza (punto n.10 del certificato penale) emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Milano il 6 febbraio del 2001 (ed in primo grado il 17 aprile 1998) . In particolare, viene evidenziato - nella motivazione della decisione del 2016 - che nella sentenza da ultimo citata (riferita a n.38 reati) il vincolo della continuazione è stato - in sede di cognizione - riconosciuto sussistente solo tra alcune violazioni (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) ed escluso in modo espresso per le altre condotte oggetto di esame (trattandosi di delitti commessi, sia pure in un ambito di attuazione di un generico programma di affermazione della propria associazione dedita al narcotraffico, ma per fatti contigenti e con momenti deliberativi autonomi) . La nnedesimezza del disegno criminoso viene, di contro, affermata per i fatti di omicidio giudicati nelle sentenze riportate, come si è detto, ai punti 7,9,11 e 12 del certificato penale, trattandosi di reati scaturiti dal conflitto insorto - in quel determinato periodo - nell'hinterland milanese per il controllo e la gestione del narcotraffico.1.2 Con la nuova domanda è stata chiesta al giudice della esecuzione di riconoscere la continuazione tra i reati che nell'ambito della decisione del 2001 erano stati già unificati (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) e quelli riuniti in continuazione tra loro con la decisione emessa in sede esecutiva nel 2016 , nonché con quelli giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Bari il 17 febbraio 1996, dalla Corte di Assise di Appello di Bari il 7 luglio del 2000 e dalla Corte di Appello di Catanzaro il 27 febbraio 1997. 2. Il giudice della esecuzione, nella decisione oggi impugnata, ha così argomentato il diniego: a) nessun reale elemento di novità risulta venuto in essere dopo la decisione esecutiva emessa nel 2016, tale da determinare variazioni di apprezzamento della ricorrenza della continuazione per i fatti in quella sede già valutati; b) i fatti oggetto delle decisioni delle corti pugliesi e calabresi sono rappresentati da reati associativi diversi tra loro e da un fatto di omicidio del tutto autonomo rispetto a quelli commessi in Lombardia; c) la estensione della continuazione tra il 'segmento' della sentenza C.[OSCURATO:PERSONA] del 2001 e gli episodi oggetto di unificazione con la decisione del 2016 è preclusa dai contenuti della decisione emessa in cognizione e dalla stessa definitività della decisione che ha riconosciuto, solo parzialmente, la continuazione in sede esecutiva nel 2016. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla parte della decisione in cui non si è provveduto ad unificare i tre episodi delittuosi -già riuniti in continuazione nella sentenza del 2001 - con gli episodi delittuosi parimenti riuniti in continuazione con la decisione emessa in sede di esecuzione nel 2016. 3.1 II ricorrente ritiene che su tale 'parte' della domanda il giudice della esecuzione non abbia fornito alcuna argomentazione idonea a sostenere il diniego. Si sostiene, in particolare, che le stesse motivazioni espresse nella decisione esecutiva del 2016 dovevano portare alla unficazione delle condotte di reato anche con gli episodi già riuniti in continuazione nella decisione emessa in cognizione nel 2001 (tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], omicidio [OSCURATO:PERSONA] e omicidio [OSCURATO:PERSONA] ), trattandosi di omicidi scaturiti dalla medesima deliberazione criminosa.4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Il ricorrente non contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in riferimento ai fatti oggetto delle sentenze emesse dalle Corti di Bari e Catanzaro, ma si duole del 'mancato apprezzamento' di una parte della nuova domanda, tesa alla unificazione del 'gruppo di reati' riuniti in continuazione con la decisione milanese del 2001 con quelli riuniti in sede esecutiva nel 2016. Tuttavia, non è esatta la considerazione del mancato esame di tale 'parte' della domanda. 4.2 Ciò perché il giudice della esecuzione a pagina 3 della ordinanza impugnata ha espressamente richiamato l'esistenza di un diniego di continuazione - nell'ambito della decisione milanese del 2011 - tra i tre episodi riuniti e le altre condotte delittuose giudicate ed ha in premessa evocato, in rapporto alla decisione del 2016, la esistenza di una preclusione a rivalutazioni dei medesimi episodi, in assenza di nova. 4.3 Ciò che rileva, portando ad ulteriore chiarezza il percorso logico contenuto nella decisione impugnata, è che la prima domanda di riconoscimento della continuazione, decisa in data 27 maggio 2016, includeva tutti u fatti oggetto della decisione milanese del 2001, nonché quelli giudicati con le altre quattro sentenze e poi unificati. Ora, nel momento in cui il giudice della esecuzione - nella decisione del 2016 - ha dato atto della esistenza di una continuazione parziale riconosciuta in cogizione nel 2001 (tra il tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e l' omicidio [OSCURATO:PERSONA] ) ma non ha unificato tale 'segmento di continuazione' con quella da lui stesso riconosciuta (le sentenze di cui ai punti 7,9,11 e 12 del certificato penale), ha comunque «deciso» sulla originaria domanda, in tale punto, con un diniego (posto che se avesse ravvisato la identità del disegno criminoso tra i fatti già riuniti in continuazione e quelli giudicati con le altre sentenze avrebbe dovuto dichiararlo e provvedere in tal senso). La decisione del 2016 su tale aspetto è divenuta definitiva (sent. n. 6094 del 16.11.2017, dep.2018 di questa Sezione), non essendo - peraltro - stato oggetto di ricorso per cassazione questo specifico punto della decisione. Da ciò deriva che la 'nuova domanda' - era su tale questione da dichiararsi inammissibile, trattandosi di una non consentita (in assenza di nova) rivalutazione di un aspetto già trattato nella ordinanza emessa nell'anno 2016. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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