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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35158/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della natura e del valore del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della natura e del valore del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris