CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39674/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di lesioni personali. 2. Con il ricorso per cassazione, il difensore di fiducia denuncia vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi che la Corte di appello abbia immotivatamente omesso di riconoscere il minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il ricorrente censura in modo assolutamente generico la motivazione della Corte di appello, senza esplicitare alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, proponendo un ricorso nel quale sono solo astrattamente richiamati principi di diritto, senza alcuna concreta correlazione con gli argomenti spesi in sentenza, che, invece, è corredata di un puntuale scrutinio del trattamento sanzionatorio, in ordine al quale, premessa la assoluta vicinanza della individuata pena base al minimo edittale ( sei mesi di reclusione), la Corte territoriale ha fatto riferimento alla intensità del dolo e alle modalità violente dell'azione per esprimere un giudizio di assoluta proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto. 3.1.Pertanto, il ricorso, oltre che reiterativo di doglianze già esaminate nelle sedi di merito, è, come premesso, assolutamente generico, difettando della specifica formulazione delle ragioni dell'impugnazione e della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] IN I EC " [OSCURATO:PERSONA]