CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44709/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. r vr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ad alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e omessa motivazione sulla entità degli aumenti in continuazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01). Infatti, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.3. Per mera completezza, va segnalato che il contestato aumento in continuazione risulta, con riferimento alla sola pena pecuniaria, addirittura minore rispetto ai minimi previsti per legge. Infatti, nel caso di specie, risulta essere stata riconosciuta, sebbene in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, la recidiva qualificata. Di conseguenza, a norma del quarto comma dell'articolo 81 cod pen, l'aumento in continuazione della pena detentiva è stato applicato nei termini minimi di legge pari a un terzo della pena base (pena base di anni cinque, aumento titolo di continuazione di anni uno e mesi otto di reclusione) mentre l'aumento della pena pecuniaria risulta essere stata addirittura minore, risultando pari a 900 C a fronte di un aumento minimo che avrebbe dovuto essere di 1000 C. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]