Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 45950/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I! [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 04/05/2021 emessa dal Gip del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi degli artt. 409, comma 4, e 410, comma 3, cod. proc. pen., all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri per i reati di cui agli artt. 323, 479, 361 e 328 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, avendo ritenuto fondate le ragioni dell'opponente sulla necessità di effettuare ulteriori indagini, ha assegnato un termine di novanta giorni al Pubblico Ministero per compiere le attività istruttorie specificamente indicate nell'atto di opposizione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, deducendo il vizio della violazione di norme processuali e l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento impugnato.

Osserva il Pubblico Ministero che con il provvedimento impugnato il G.i.p. ha disposto accertamenti istruttori non pertinenti ai reati per i quali il procedimento è stato iscritto e per un reato non più previsto dalla legge come reato.

Le istanze istruttore sarebbero prive di pertinenza con i reati per i quali è intervenuta l'iscrizione a carico degli indagati, e pertanto, non essendo stato ordinato al P.M. di procedere a nuove iscrizioni, ne consegue l'abnormità strutturale del provvedimento, avendo il G.i.p. esercitato un potere che non gli compete.

Inoltre, con riferimento ad alcune delle istanze istruttorie risulterebbe anche carente la sussistenza del reato, non essendo il reato di abuso d'ufficio più previsto dalla legge come reato in relazione alla contestata violazione di una circolare amministrativa non costituente violazione di legge, con la conseguente abnormità funzionale avendo il Giudice imposto di effettuare atti istruttori che il P.M. non può eseguire.

Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme, sotto due profili, strutturale e funzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) hanno individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale per stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in tale ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

2. Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice delle indagini preliminari, non è qualificabile sotto alcun profilo come abnorme, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.

Né si verifica alcuna stasi del procedimento perché il Pubblico Ministero dovrà procedere al compimento degli atti di indagine nel termine stabilito dal G.i.p„ ferma restando la propria autonomia decisionale sugli ulteriori sviluppi delle indagini.

Le considerazioni sull'abuso di ufficio investono il merito delle ipotesi accusatorie e non comportano alcuna stasi del procedimento, poiché il Pubblico Ministero dovrà disporle restando all'esito nella piena facoltà di riformulare richiesta di archiviazione, come anche eventualmente di procedere all'iscrizione di nuovi reati. >7 1 La fondatezza o meno della denuncia attiene al merito della ricostruzione dei fatti mentre la valutazione della pertinenza delle indagini con i reati di abuso di ufficio e falsi già iscritti è ugualmente questione di merito, che non inficia il provvedimento del Gip, se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione.

Peraltro un conto è l'abnormità dell'imputazione coatta per un reato non iscritto, altro conto è l'ordine che si reputa legittimo di svolgere indagini correlate a reati diversi da quelli iscritti ma ai primi connessi (in tal senso vedi Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, Rv. 270349).

Né può essere ritenuta abnorme l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari indichi al P.M., indagini ritenute superflue, atteso che l'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda sempre il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale.

Allo stesso modo si deve ritenere che l'ordine di compiere eventuali atti istruttori di cui non risulti in concreto possibile l'assunzione, non determina alcuna abnormità, trattandosi di attività che ove non svolta per tali ragioni non potrà avere altro effetto se non quello di rimettere al Pubblico Ministero il compito di spiegare le ragioni della loro mancata assunzione e di darne atto nelle successive richieste di sua pertinenza.

In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I! [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 04/05/2021 emessa dal Gip del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi degli artt. 409, comma 4, e 410, comma 3, cod. proc. pen., all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri per i reati di cui agli artt. 323, 479, 361 e 328 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, avendo ritenuto fondate le ragioni dell'opponente sulla necessità di effettuare ulteriori indagini, ha assegnato un termine di novanta giorni al Pubblico Ministero per compiere le attività istruttorie specificamente indicate nell'atto di opposizione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, deducendo il vizio della violazione di norme processuali e l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento impugnato. Osserva il Pubblico Ministero che con il provvedimento impugnato il G.i.p. ha disposto accertamenti istruttori non pertinenti ai reati per i quali il procedimento è stato iscritto e per un reato non più previsto dalla legge come reato. Le istanze istruttore sarebbero prive di pertinenza con i reati per i quali è intervenuta l'iscrizione a carico degli indagati, e pertanto, non essendo stato ordinato al P.M. di procedere a nuove iscrizioni, ne consegue l'abnormità strutturale del provvedimento, avendo il G.i.p. esercitato un potere che non gli compete. Inoltre, con riferimento ad alcune delle istanze istruttorie risulterebbe anche carente la sussistenza del reato, non essendo il reato di abuso d'ufficio più previsto dalla legge come reato in relazione alla contestata violazione di una circolare amministrativa non costituente violazione di legge, con la conseguente abnormità funzionale avendo il Giudice imposto di effettuare atti istruttori che il P.M. non può eseguire. Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme, sotto due profili, strutturale e funzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) hanno individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale per stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in tale ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. 2. Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice delle indagini preliminari, non è qualificabile sotto alcun profilo come abnorme, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo. Né si verifica alcuna stasi del procedimento perché il Pubblico Ministero dovrà procedere al compimento degli atti di indagine nel termine stabilito dal G.i.p„ ferma restando la propria autonomia decisionale sugli ulteriori sviluppi delle indagini. Le considerazioni sull'abuso di ufficio investono il merito delle ipotesi accusatorie e non comportano alcuna stasi del procedimento, poiché il Pubblico Ministero dovrà disporle restando all'esito nella piena facoltà di riformulare richiesta di archiviazione, come anche eventualmente di procedere all'iscrizione di nuovi reati. >7 1 La fondatezza o meno della denuncia attiene al merito della ricostruzione dei fatti mentre la valutazione della pertinenza delle indagini con i reati di abuso di ufficio e falsi già iscritti è ugualmente questione di merito, che non inficia il provvedimento del Gip, se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione. Peraltro un conto è l'abnormità dell'imputazione coatta per un reato non iscritto, altro conto è l'ordine che si reputa legittimo di svolgere indagini correlate a reati diversi da quelli iscritti ma ai primi connessi (in tal senso vedi Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, Rv. 270349). Né può essere ritenuta abnorme l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari indichi al P.M., indagini ritenute superflue, atteso che l'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda sempre il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale. Allo stesso modo si deve ritenere che l'ordine di compiere eventuali atti istruttori di cui non risulti in concreto possibile l'assunzione, non determina alcuna abnormità, trattandosi di attività che ove non svolta per tali ragioni non potrà avere altro effetto se non quello di rimettere al Pubblico Ministero il compito di spiegare le ragioni della loro mancata assunzione e di darne atto nelle successive richieste di sua pertinenza. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 45950/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris