CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale 14 stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, 1 bis d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, per assenza del dolo; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; con il terzo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla omessa applicazione, della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen; con memoria del 16/02/2024 il ricorrente ha depositato memoria di replica ove ha illustrato ulteriormente la fondatezza dei motivi di ricorso; considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'imputato era stato sorpreso sul terreno su cui vi era la coltivazione di stupefacente intento a raccogliere le piante maturate, munito di forbici e di sacchi, desumendo che egli fosse pienamente consapevole del genere di coltivazione trattata, in quanto bracciante agricolo in grado di riconoscere le piantagioni di stupefacente, ben diverse dalle colture di ortaggi o di agrumi della zona; considerato che in ordine la qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi più attenuata, il giudice ha fatto riferimento al tipo di coltura che, per qualità quantità e livello di produzione, è certamente destinata per un uso non esclusivamente personale, trattandosi di 179 piante, alcune prossime all'altezza di 4 metri e considerato che la piantagione era dotata di impianti di ventilazione e di irrigazione; considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale escluso il ruolo marginale dell'imputato, considerato il ciclo produttivo della piantagione, ben avanzato come livello di produzione agricola, e considerata quindi l'efficacia ~causale della condotta di coltivazione ai fini della produzione di un così elevato numero di piantagioni; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere