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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08298/2026

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icorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].- Intimati –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4736/2024depositata il 04/07/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 16 dicembre 2025.Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, la qualeha chiesto la conferma dell’estinzione del giudizio di cassazione.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] 104, in Roma, haproposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, depositato il05/08/2024, nei confronti dei condòmini, originari attori, DaniloMoise, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadella Corte d’appello di Roma n. 4736/2024 che, in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma n. 15500/2020, ha annullato ladelibera dell’assemblea del condominio del 22 settembre 2017 nellaparte in cui ripartiva le spese legali di cui alla sentenza n. 3755 del2017 della stessa Corte d’appello, nonché le spese spettanti al legaledel condominio per l’attività professionale svolta in quel giudizio diappello in materia di risarcimento di danni da infiltrazioni, a carico ditutti i condòmini, anziché a carico dei soli condòmini dell’edificio in cuisi erano verificate le infiltrazioni, edificio costituente un condominioparziale, al quale gli attori non partecipavano.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.2.

In data 16/12/2024, sul rilievo dell’inammissibilità e/omanifesta infondatezza del ricorso per cassazione, il consiglieredelegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alleparti.Trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dellaproposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione delricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso rinunciato, ai sensidell’art. 380 bis comma 2 c.p.c., il consigliere delegato, con decretopubblicato il 31/01/2025, ha dichiarato l’estinzione del giudizio dicassazione, in applicazione degli artt. 380 bis comma 2, 391 c.p.c.3.

Con atto depositato il 03/02/2025 il condominio ricorrente haproposto opposizione ex art. 391 comma 3 c.p.c. evidenziando di nonNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, esottolineando (testualmente) che “il nuovo rito Cartabia ex art. 380bis c.p.c. non è applicabile nel caso de quo”, dovendosi applicare aiprocedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e non,quindi, al presente giudizio, che è stato introdotto con ricorso ex art.1137 c.c. depositato il 26/10/2017.Con istanza depositata il 05/02/2025, in subordine, il condominioha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per poterpresentare istanza finalizzata alla decisione del ricorso, ponendol’accento sul fatto che il termine previsto sarebbe ordinatorio e nonperentorio.4.

La presidente di sezione, pertanto, ha fissato la pubblicaudienza e ha mandato alla cancelleria per le comunicazioni alle parti,ai sensi dell’art. 377 c.p.c.Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la confermadell’estinzione del giudizio di cassazione.Parte ricorrente ha depositato una memoria in prossimitàdell’udienza.5.

È preliminare l’esame dell’istanza (subordinata) del ricorrentedi rimessione in termini per chiedere il giudizio non essendo taleadempimento avvenuto nei quaranta giorni, fissati dall’art. 380 bis,comma 2, c.p.c. che decorrono dalla comunicazione alla partericorrente della proposta di definizione del giudizio formulata dalconsigliere delegato.Detto termine di quaranta giorni, al contrario di quanto sirappresenta nell’istanza, è perentorio e non ordinatorio, come si traeinequivocabilmente dallo stesso secondo comma in esame, il qualestabilisce che, in mancanza dell’istanza di decisione, “il ricorso siintende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.”,dichiara cioè l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ciò stabilito, l’istanza di rimessioni in termini deve essere respintain difetto della condizione di cui all’art. 184 bis c.p.c.: infatti, ilcondominio non ha dimostrato di essere incorso in decadenza percausa ad esso non imputabile, ma ha optato per non chiedere ladecisione, dopo che gli era stata notificata la proposta di definizioneex art. 380 bis c.p.c., facendo leva su un’interpretazione palesementeerronea del regime intertemporale riguardante le modifiche alladisciplina dei giudizi di impugnazione apportate dalla riforma Cartabia(su questi aspetti vedi infra), la quale – è questa la tesi della difesadel condominio - sarebbe applicabile soltanto ai giudizi di legittimitàche, in primo grado, sono iniziati dal 1° marzo 2023.È il caso di ricordare che, per la giurisprudenza di questa Corte(Sez.

U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019), la rimessione in terminiper causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sonosuccedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato dafatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti icaratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga inrapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, nonè invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della leggeprocessuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di normenuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a sceltedifensive rivelatesi sbagliate.6.

Venendo adesso all’esame dell’opposizione ex art. 391 comma3 c.p.c., in via preliminare, rileva la Corte che, nel procedimento aisensi dell’art. 380 bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbiaformulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, edeventualmente essere nominato relatore, del Collegio che definisce ilgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non versando in situazionedi incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.,Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisionein camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente siconfigura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudiziodi cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità diriesame e di controllo sulla proposta stessa (vedi Sez.

U, Sentenza n.9611 del 2024).

Sulla scorta di tale pronuncia, il cons.

RiccardoGuida, che ha fatto la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.,non versa in situazione di incompatibilità.Ciò precisato, ritiene il Collegio che, all’esito dell’udienza, debbaessere confermata la declaratoria di estinzione del giudizio dilegittimità.La premessa è che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2,Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024), in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 bis c.p.c.(nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione nonè avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazionedell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non èidonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, nonessendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e diforma, all'istanza di cui al citato art. 380 bis, comma 2, c.p.c.Più specificamente, in relazione al presente giudizio, nel quale ilricorrente non ha formulato istanza di decisione dopo la proposta didefinizione accelerata del consigliere delegato, è utile rammentareche le sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 14986 del04/06/2025) hanno chiarito che, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parteha la possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3,c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata.

InNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026particolare, nella fattispecie all’attenzione delle sezioni unite, cui siapplicava la formulazione dell'art. 380 bis c.p.c. antecedente allamodifica ex d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto “correttivoCartabia”), l’estinzione era stata dichiarata perché l’istanza didecisione non era corredata della procura speciale successiva allaproposta.Analoghi concetti giuridici sono stati enunciati dallagiurisprudenza sezionale (vedi Sez. 2, Decreto n. 19450 del15/07/2025), secondo cui, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. (nel testo antecedente ilmenzionato decreto correttivo), se l'istanza di decisione è avanzatafuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391,comma 1, c.p.c., salva la possibilità del ricorrente di proporre istanza,ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolaritàdella statuizione adottata, anche in ordine alla tempestivitàdell'istanza medesima.7.

Una volta sussunto il procedimento introdotto dall’opposizionedel condominio ricorrente entro la disciplina dell’art. 391 comma 3c.p.c., a giudizio del Collegio, tuttavia, il provvedimento di estinzionerisulta correttamente emanato, il che preclude la possibilità di unadecisione nel merito del ricorso (vedi, Cass. n. 10131/2024, inmotivazione).Emerge, infatti, che la proposta del consigliere delegato è statatempestivamente comunicata al difensore del ricorrente in data16/12/2024, e che, in assenza di una tempestiva richiesta didecisione, decorso il termine di quaranta giorni, è stato pronunciato ildecreto di estinzione, conformemente al dettato della normaprocessuale.8.

Del resto, sul punto il condominio nulla osserva poiché, ineffetti, esso fonda la propria istanza sull’argomento che, essendoNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso exart.1137 c.c., depositato il 26/10/2017, la norma dell'art. 380 bisc.p.c. non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di un giudizioiniziato anteriormente al 28/02/2023.Questa tesi non è corretta in ragione del fatto che l’art. 35 deld.lgs. n. 149 del 2022 (cosiddetto decreto Cartabia) prevede unospecifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina deigiudizi di impugnazione: il comma sesto, come modificato dall’art. 1,comma 380, lettera a), della L. n. 197/2022, dispone l’entrata invigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche alcapo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile,dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far datadal 1° gennaio 2023; lo stesso sesto comma anticipa ulteriormentel’operatività degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis,380 bis 1, 380 ter, 390 e 391 bis c.p.c. ai procedimenti introdotti conricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia giàstata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza.L’errore di diritto su cui è basata l’opposizione è particolarmenteevidente ove si consideri che è un dato acquisito dalla giurisprudenzadi questa Corte che le nuove disposizioni relative al giudizio percassazione, ivi incluso (per quanto qui interessa) il novellato art. 380bis c.p.c., si applicano (appunto) ai giudizi introdotti con ricorso giànotificato alla data del 01/01/2023, per i quali non sia stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio.Così, ad esempio, Cass. Sez.

U, Ord. n. 10955 del 23/04/2024,per la quale «[i]n tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., siapplica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraioNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/20262023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento aigiudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicarela normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione distrumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione».Per completezza, rileva il Collegio che il ricorrente, nelle istanze difissazione dell’udienza e di rimessione in termini, pone una questione,estranea al perimetro del presente giudizio, in punto di incidenzadella novella al decreto Cartabia, introdotta con il cd. correttivoCartabia, in mancanza di una disciplina transitoria che interessidirettamente (i giudizi di appello e, per quanto qui rileva) i giudizi dilegittimità.Questione risolta dalle sezioni unite (Sent. n. 14986/2025, cit.,punto 3.3.), le quali, in ossequio ai principi generali, ribadisconol’immediata applicabilità del novellato art. 380 bis c.p.c. ai giudizi incorso lì dove, specificamente, chiariscono che «le disposizioniprocessuali del d.lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle deld.lgs. 149/2022, completando l’intervento di riforma con normerivolte a correggerne ed integrarne le previsioni.

La particolarefunzione correttiva e\o integrativa delle più recenti riforme al codicedi rito, unitamente al dato letterale, fa preferire l’interpretazioneorientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modificheadottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni delgiudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia […] Conriferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi,queste SU hanno già evidenziato la necessità di evitareinterpretazioni restrittive dell’ambito applicativo dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026allo scopo di non depotenziare la funzione della norma e di noncontrastarne la ratio di agevolare la definizione del notevolissimocontenzioso pendente in cassazione (cfr. Cass.

SU 10955/2024).

Inassenza di una diversa disposizione transitoria (posto che, per quantodetto, il primo comma dell’art. 7 del decreto correttivo è normatransitoria delle sole modifiche del giudizio di primo grado), restaferma, secondo i principi generali, l’immediata applicabilità dellenuove norme del rito di legittimità ai giudizi in corso, che vatemperata mediante la doverosa saldatura tra le norme di riformaintrodotte nel 2022 e nel 2024 e alla luce della funzione “correttiva”svolta dal d.lgs. 164/2024, nel senso che le previsioni di tale decretorelative a detti giudizi devono ritenersi applicabili ai medesimiprocedimenti su cui era intervenuto il decreto Cartabia, oggetto deicommi sesto e settimo dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022.

Diconseguenza il nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c. (e la soppressionedel requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizidi cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ove,a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienzapubblica».9.

In ultima analisi, benché la richiesta della parte di fissazionedell'udienza ex art. 391 comma 3 c.p.c. ipso facto vanifichi il decretodi estinzione (anche in ordine alla statuizione sulle spese in essoeventualmente contenuta), al venir meno di ogni effetto del decretopresidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ognidecisione sull'estinzione del giudizio (ed eventualmente sulle spese)(Cass. n. 31318 del 24/10/2022).Va dunque enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi incui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380bis comma 2, 391 comma 3 c.p.c., può essere proposta istanza exNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026art. 391 comma 3 c.p.c., per la verifica della regolarità dellastatuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso percassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza deipresupposti per la declaratoria di estinzione del processo.Nella specie, il riscontro della regolarità della pronuncia diestinzione del giudizio, comporta che il Collegio debba dichiararnel’estinzione e che non debbano essere esaminati i motivi di ricorso percassazione.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, alquale gli intimati, vittoriosi, non hanno partecipato.10.

Data l’estinzione del giudizio non sussistono i presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, poiché l’impugnazione non è statarigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. Sez.

U. n.14986/2025).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 dicembre 2025.Il Consigliere est.

La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].- Intimati –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4736/2024depositata il 04/07/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 16 dicembre 2025.Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, la qualeha chiesto la conferma dell’estinzione del giudizio di cassazione.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] 104, in Roma, haproposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, depositato il05/08/2024, nei confronti dei condòmini, originari attori, DaniloMoise, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadella Corte d’appello di Roma n. 4736/2024 che, in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma n. 15500/2020, ha annullato ladelibera dell’assemblea del condominio del 22 settembre 2017 nellaparte in cui ripartiva le spese legali di cui alla sentenza n. 3755 del2017 della stessa Corte d’appello, nonché le spese spettanti al legaledel condominio per l’attività professionale svolta in quel giudizio diappello in materia di risarcimento di danni da infiltrazioni, a carico ditutti i condòmini, anziché a carico dei soli condòmini dell’edificio in cuisi erano verificate le infiltrazioni, edificio costituente un condominioparziale, al quale gli attori non partecipavano.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.2. In data 16/12/2024, sul rilievo dell’inammissibilità e/omanifesta infondatezza del ricorso per cassazione, il consiglieredelegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alleparti.Trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dellaproposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione delricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso rinunciato, ai sensidell’art. 380 bis comma 2 c.p.c., il consigliere delegato, con decretopubblicato il 31/01/2025, ha dichiarato l’estinzione del giudizio dicassazione, in applicazione degli artt. 380 bis comma 2, 391 c.p.c.3. Con atto depositato il 03/02/2025 il condominio ricorrente haproposto opposizione ex art. 391 comma 3 c.p.c. evidenziando di nonNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, esottolineando (testualmente) che “il nuovo rito Cartabia ex art. 380bis c.p.c. non è applicabile nel caso de quo”, dovendosi applicare aiprocedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e non,quindi, al presente giudizio, che è stato introdotto con ricorso ex art.1137 c.c. depositato il 26/10/2017.Con istanza depositata il 05/02/2025, in subordine, il condominioha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per poterpresentare istanza finalizzata alla decisione del ricorso, ponendol’accento sul fatto che il termine previsto sarebbe ordinatorio e nonperentorio.4. La presidente di sezione, pertanto, ha fissato la pubblicaudienza e ha mandato alla cancelleria per le comunicazioni alle parti,ai sensi dell’art. 377 c.p.c.Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la confermadell’estinzione del giudizio di cassazione.Parte ricorrente ha depositato una memoria in prossimitàdell’udienza.5. È preliminare l’esame dell’istanza (subordinata) del ricorrentedi rimessione in termini per chiedere il giudizio non essendo taleadempimento avvenuto nei quaranta giorni, fissati dall’art. 380 bis,comma 2, c.p.c. che decorrono dalla comunicazione alla partericorrente della proposta di definizione del giudizio formulata dalconsigliere delegato.Detto termine di quaranta giorni, al contrario di quanto sirappresenta nell’istanza, è perentorio e non ordinatorio, come si traeinequivocabilmente dallo stesso secondo comma in esame, il qualestabilisce che, in mancanza dell’istanza di decisione, “il ricorso siintende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.”,dichiara cioè l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ciò stabilito, l’istanza di rimessioni in termini deve essere respintain difetto della condizione di cui all’art. 184 bis c.p.c.: infatti, ilcondominio non ha dimostrato di essere incorso in decadenza percausa ad esso non imputabile, ma ha optato per non chiedere ladecisione, dopo che gli era stata notificata la proposta di definizioneex art. 380 bis c.p.c., facendo leva su un’interpretazione palesementeerronea del regime intertemporale riguardante le modifiche alladisciplina dei giudizi di impugnazione apportate dalla riforma Cartabia(su questi aspetti vedi infra), la quale – è questa la tesi della difesadel condominio - sarebbe applicabile soltanto ai giudizi di legittimitàche, in primo grado, sono iniziati dal 1° marzo 2023.È il caso di ricordare che, per la giurisprudenza di questa Corte(Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019), la rimessione in terminiper causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sonosuccedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato dafatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti icaratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga inrapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, nonè invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della leggeprocessuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di normenuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a sceltedifensive rivelatesi sbagliate.6. Venendo adesso all’esame dell’opposizione ex art. 391 comma3 c.p.c., in via preliminare, rileva la Corte che, nel procedimento aisensi dell’art. 380 bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbiaformulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, edeventualmente essere nominato relatore, del Collegio che definisce ilgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non versando in situazionedi incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.,Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisionein camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente siconfigura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudiziodi cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità diriesame e di controllo sulla proposta stessa (vedi Sez. U, Sentenza n.9611 del 2024). Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. RiccardoGuida, che ha fatto la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.,non versa in situazione di incompatibilità.Ciò precisato, ritiene il Collegio che, all’esito dell’udienza, debbaessere confermata la declaratoria di estinzione del giudizio dilegittimità.La premessa è che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2,Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024), in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 bis c.p.c.(nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione nonè avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazionedell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non èidonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, nonessendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e diforma, all'istanza di cui al citato art. 380 bis, comma 2, c.p.c.Più specificamente, in relazione al presente giudizio, nel quale ilricorrente non ha formulato istanza di decisione dopo la proposta didefinizione accelerata del consigliere delegato, è utile rammentareche le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 14986 del04/06/2025) hanno chiarito che, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parteha la possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3,c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata. InNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026particolare, nella fattispecie all’attenzione delle sezioni unite, cui siapplicava la formulazione dell'art. 380 bis c.p.c. antecedente allamodifica ex d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto “correttivoCartabia”), l’estinzione era stata dichiarata perché l’istanza didecisione non era corredata della procura speciale successiva allaproposta.Analoghi concetti giuridici sono stati enunciati dallagiurisprudenza sezionale (vedi Sez. 2, Decreto n. 19450 del15/07/2025), secondo cui, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. (nel testo antecedente ilmenzionato decreto correttivo), se l'istanza di decisione è avanzatafuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391,comma 1, c.p.c., salva la possibilità del ricorrente di proporre istanza,ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolaritàdella statuizione adottata, anche in ordine alla tempestivitàdell'istanza medesima.7. Una volta sussunto il procedimento introdotto dall’opposizionedel condominio ricorrente entro la disciplina dell’art. 391 comma 3c.p.c., a giudizio del Collegio, tuttavia, il provvedimento di estinzionerisulta correttamente emanato, il che preclude la possibilità di unadecisione nel merito del ricorso (vedi, Cass. n. 10131/2024, inmotivazione).Emerge, infatti, che la proposta del consigliere delegato è statatempestivamente comunicata al difensore del ricorrente in data16/12/2024, e che, in assenza di una tempestiva richiesta didecisione, decorso il termine di quaranta giorni, è stato pronunciato ildecreto di estinzione, conformemente al dettato della normaprocessuale.8. Del resto, sul punto il condominio nulla osserva poiché, ineffetti, esso fonda la propria istanza sull’argomento che, essendoNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso exart.1137 c.c., depositato il 26/10/2017, la norma dell'art. 380 bisc.p.c. non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di un giudizioiniziato anteriormente al 28/02/2023.Questa tesi non è corretta in ragione del fatto che l’art. 35 deld.lgs. n. 149 del 2022 (cosiddetto decreto Cartabia) prevede unospecifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina deigiudizi di impugnazione: il comma sesto, come modificato dall’art. 1,comma 380, lettera a), della L. n. 197/2022, dispone l’entrata invigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche alcapo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile,dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far datadal 1° gennaio 2023; lo stesso sesto comma anticipa ulteriormentel’operatività degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis,380 bis 1, 380 ter, 390 e 391 bis c.p.c. ai procedimenti introdotti conricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia giàstata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza.L’errore di diritto su cui è basata l’opposizione è particolarmenteevidente ove si consideri che è un dato acquisito dalla giurisprudenzadi questa Corte che le nuove disposizioni relative al giudizio percassazione, ivi incluso (per quanto qui interessa) il novellato art. 380bis c.p.c., si applicano (appunto) ai giudizi introdotti con ricorso giànotificato alla data del 01/01/2023, per i quali non sia stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio.Così, ad esempio, Cass. Sez. U, Ord. n. 10955 del 23/04/2024,per la quale «[i]n tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., siapplica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraioNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/20262023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento aigiudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicarela normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione distrumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione».Per completezza, rileva il Collegio che il ricorrente, nelle istanze difissazione dell’udienza e di rimessione in termini, pone una questione,estranea al perimetro del presente giudizio, in punto di incidenzadella novella al decreto Cartabia, introdotta con il cd. correttivoCartabia, in mancanza di una disciplina transitoria che interessidirettamente (i giudizi di appello e, per quanto qui rileva) i giudizi dilegittimità.Questione risolta dalle sezioni unite (Sent. n. 14986/2025, cit.,punto 3.3.), le quali, in ossequio ai principi generali, ribadisconol’immediata applicabilità del novellato art. 380 bis c.p.c. ai giudizi incorso lì dove, specificamente, chiariscono che «le disposizioniprocessuali del d.lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle deld.lgs. 149/2022, completando l’intervento di riforma con normerivolte a correggerne ed integrarne le previsioni. La particolarefunzione correttiva e\o integrativa delle più recenti riforme al codicedi rito, unitamente al dato letterale, fa preferire l’interpretazioneorientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modificheadottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni delgiudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia […] Conriferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi,queste SU hanno già evidenziato la necessità di evitareinterpretazioni restrittive dell’ambito applicativo dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026allo scopo di non depotenziare la funzione della norma e di noncontrastarne la ratio di agevolare la definizione del notevolissimocontenzioso pendente in cassazione (cfr. Cass. SU 10955/2024). Inassenza di una diversa disposizione transitoria (posto che, per quantodetto, il primo comma dell’art. 7 del decreto correttivo è normatransitoria delle sole modifiche del giudizio di primo grado), restaferma, secondo i principi generali, l’immediata applicabilità dellenuove norme del rito di legittimità ai giudizi in corso, che vatemperata mediante la doverosa saldatura tra le norme di riformaintrodotte nel 2022 e nel 2024 e alla luce della funzione “correttiva”svolta dal d.lgs. 164/2024, nel senso che le previsioni di tale decretorelative a detti giudizi devono ritenersi applicabili ai medesimiprocedimenti su cui era intervenuto il decreto Cartabia, oggetto deicommi sesto e settimo dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022. Diconseguenza il nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c. (e la soppressionedel requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizidi cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ove,a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienzapubblica».9. In ultima analisi, benché la richiesta della parte di fissazionedell'udienza ex art. 391 comma 3 c.p.c. ipso facto vanifichi il decretodi estinzione (anche in ordine alla statuizione sulle spese in essoeventualmente contenuta), al venir meno di ogni effetto del decretopresidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ognidecisione sull'estinzione del giudizio (ed eventualmente sulle spese)(Cass. n. 31318 del 24/10/2022).Va dunque enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi incui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380bis comma 2, 391 comma 3 c.p.c., può essere proposta istanza exNumero registro generale 17662/2024Numero sezionale 3066/2025Numero di raccolta generale 8298/2026Data pubblicazione 02/04/2026art. 391 comma 3 c.p.c., per la verifica della regolarità dellastatuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso percassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza deipresupposti per la declaratoria di estinzione del processo.Nella specie, il riscontro della regolarità della pronuncia diestinzione del giudizio, comporta che il Collegio debba dichiararnel’estinzione e che non debbano essere esaminati i motivi di ricorso percassazione.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, alquale gli intimati, vittoriosi, non hanno partecipato.10. Data l’estinzione del giudizio non sussistono i presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, poiché l’impugnazione non è statarigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. Sez. U. n.14986/2025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 dicembre 2025.Il Consigliere est. La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08298/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris