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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 agosto 1979

Cassazione n. 44368/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1979 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualita di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla memoria, deposita conclusioni scritte con nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 18/06/2019 che ha confermato, quanto al ricorrente, l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta dal Tribunale in ordine al delitto di estorsione in concorso, nonché la condanna al risarcimento in favore della parte civile, liquidato nel suo esatto ammontare sia con riferimento al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale.

Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per erronea indicazione delle generalità dell'imputato nel decreto di citazione in appello, con conseguente nullità della sentenza, stante l'assenza della costituzione di valido contraddittorio processuale;

1.2. inosservanza degli artt. 161 e 170 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 stesso codice, per avere notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il decreto di citazione in appello per l'imputato, senza avere preventivamente verificato la certa idoneità del domicilio da quest'ultimo eletto;

1.3. vizio di motivazione con riguardo alle doglianze avanzate con il primo, secondo e terzo motivo di appello.

In particolare: - illogico era avere escluso - affermando che si trattava di lessico conforme agli standard della messaggistica istantanea - che la messaggistica partita dal telefono dell'imputato fosse attribuibile alla coimputata (la Semac), tenuto conto che si trattava di messaggi redatti con lo stesso stile grafico e con gli stessi errori di scrittura, dovuti alla mancata conoscenza della lingua italiana, di quelli che erano stati inviati alla p.o. da quest'ultima; - si era omesso di considerare che i testi di PG avevano escluso di avere captato telefonate del ricorrente dirette alla p.o. (a differenza invece della Semac) ed avevano riferito la messaggistica - anche quella partita dall'utenza intestata al ricorrente - alla coimputata, per come avvalorato anche dal fatto che i telefonini da cui erano partiti i messaggi (le cui schede erano intestate una alla Semac e l'altra al ricorrente), era stato eseguito nei confronti di quest'ultima; - si era apoditticamente affermato che, seppur il sequestro delle utenze fosse avvenuto nei confronti della coimputata, ciò non escludeva che in precedenza quella intestata al ricorrente fosse stata dal medesimo utilizzata, nonostante non vi fosse alcuna prova dimostrativa del pregresso utilizzo da parte di quest'ultimo; - non si erano valutate con il necessario rigore le dichiarazioni della p.o., del tutto generiche ed imprecise, nonostante lo stesso giudice di appello avesse evidenziato carenze investigative e risultando agli atti un possibile risentimento della p.o. verso l'imputato, il quale aveva ripreso la relazione con la donna che si era prima legata con il denunciante.

1.4. vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

1.5. vizio di motivazione in punto di determinazione del danno civile e della sua entità;

1.6. violazione di legge per avere ritenuto valida la costituzione di parte civile avvenuta con il ministero di difensore non munito di procura speciale, a nulla valendo che il danneggiato fosse presente in udienza considerato che, in quell'occasione, uno dei giudici si era astenuto per avere provveduto alla convalida dell'arresto e alla misura cautelare.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 06/09/2022 valevole anche come memoria, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria in data 10/10/2022, la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel replicare ai motivi svolti dall'imputato, ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con richiesta di condanna dell'imputato alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti civili limitatamente alla quantificazione del danno.

E', invece, inammissibile con riguardo al resto delle censure svolte.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già chiarito con orientamento consolidato che non è causa di nullità del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello l'indicazione di una sua diversa data di nascita, qualora l'identità del soggetto chiamato a giudizio non risulti incerta (Sez. 2, n. 30356 del 26/04/2018, Rv. 273245 - 01, in cui la Corte ha chiarito, che, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, tale errore rappresenta una mera irregolarità).

Nel caso di specie, avendo l'imputato eletto domicilio ed essendo assistito da difensore di fiducia deve escludersi si fossero ingenerati dubbi sulla sua identità

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente omette di considerare che sulla specifica questione dedotta sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte affermando che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen. e senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282848 - 02).

Il richiamo, pertanto, al rispetto delle forme stabilite dall'art. 157 cod. proc. pen. opera, al di fuori dei casi sopra indicati, nei casi in cui l'imputato non abbia dichiarato o eletto il domicilio.

3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve giungersi anche in relazione al terzo motivo in quanto, a fronte di una doppia affermazione di responsabilità fondata su una congrua e non manifestamente illogica motivazione resa dai giudici di merito, le censure dedotte si limitano a contestare la pronuncia impugnata proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Peraltro, dato di non poco significato, il ricorrente omette di confrontarsi anche con il contenuto dei messaggi che, pur inviati dalla Semac, risultano chiaramente e testualmente evocativi della presenza del complice, per come anche confermato dalla stessa prospettazione difensiva della coimputata, la quale ha sostenuto di essere stata uno strumento nelle mani del ricorrente.

4. Quanto alla modulazione della pena, corretta appare la dosimetria ritenuta dal giudice di primo grado e confermata in appello con motivazione del tutto congrua, che ha dato atto di una valutazione cha ha tenuto conto dei precedenti penali gravanti sull'imputato e dell'assenza di elementi di particolare favore idonei a fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.

La Corte ha dunque adeguatamente e congruamente motivato le proprie determinazioni essendo pacifico che la concessione del beneficio deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), né tali circostanze possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma implicano il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).

Nulla al riguardo è stato specificamente dedotto, sicché la censura si presenta inammissibile.

Né è ravvisabile alcuna distonia rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per la coimputata, laddove la concessione delle attenuanti generiche si fonda su elementi attinenti alla persona dell'imputata, ravvisati tanto nell'assenza di precedenti penali che a cagione delle accertate condizioni di salute.

5. Fondato è il quinto motivo relativo all'omessa motivazione della misura del risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale.

5.1. Invero, dall'esame del relativo motivo di appello (vedi pag. 15) risulta che il ricorrente non si limitò a contestare il mero fatto costitutivo del diritto, ossia l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, fonte ex art. 185 cod. pen. dell'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma anche il suo esatto ammontare in relazione agli elementi di prova addotti a relativo sostegno dal primo giudice, specificamente censurati.

Nulla si rinviene al riguardo nella sentenza di appello, la quale ha omesso completamente di esaminare la doglianza e di statuire sul punto, con la conseguenza che non può neppure ritenersi, per come prospettato nella memoria di parte civile, che la doglianza sia stata implicitamente disattesa.

Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative all'esatta quantificazione del danno patrimoniale risarcibile con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

5.2. Quanto, invece, al danno non patrimoniale, liquidato equitativamente dal Tribunale, non essendosi articolata con l'atto di appello alcuna specifica censura, l'importo riconosciuto deve ritenersi definitivo.

6. Manifestamente infondato è, infine, sotto differenti profili, il sesto motivo in ordine alla rituale costituzione di parte civile.

6.1. Anzitutto poiché la censura è stata per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione (e non con l'atto di appello o con i motivi aggiunti pur presentati nel corso del relativo giudizio).

La costituzione di parte civile, in ipotesi illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di appello e, dunque, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. (In termini sulla natura della nullità, vedi: Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278023).

6.2. Inoltre, rileva anche quanto evidenziato dalla stessa P.G. nella requisitoria valevole come memoria, sul rilievo che il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo (Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Rv. 258376 - 01).

Con la conseguenza che essendo stato il danneggiato presente all'udienza dì costìtuzìone delle partì, l'atto di costituzione depositato dal difensore, pur in assenza di formale procura speciale, deve ritenersi legittimo, in ossequio all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Rv. 263730).

7. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1979 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualita di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla memoria, deposita conclusioni scritte con nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 18/06/2019 che ha confermato, quanto al ricorrente, l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta dal Tribunale in ordine al delitto di estorsione in concorso, nonché la condanna al risarcimento in favore della parte civile, liquidato nel suo esatto ammontare sia con riferimento al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per erronea indicazione delle generalità dell'imputato nel decreto di citazione in appello, con conseguente nullità della sentenza, stante l'assenza della costituzione di valido contraddittorio processuale; 1.2. inosservanza degli artt. 161 e 170 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 stesso codice, per avere notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il decreto di citazione in appello per l'imputato, senza avere preventivamente verificato la certa idoneità del domicilio da quest'ultimo eletto; 1.3. vizio di motivazione con riguardo alle doglianze avanzate con il primo, secondo e terzo motivo di appello. In particolare: - illogico era avere escluso - affermando che si trattava di lessico conforme agli standard della messaggistica istantanea - che la messaggistica partita dal telefono dell'imputato fosse attribuibile alla coimputata (la Semac), tenuto conto che si trattava di messaggi redatti con lo stesso stile grafico e con gli stessi errori di scrittura, dovuti alla mancata conoscenza della lingua italiana, di quelli che erano stati inviati alla p.o. da quest'ultima; - si era omesso di considerare che i testi di PG avevano escluso di avere captato telefonate del ricorrente dirette alla p.o. (a differenza invece della Semac) ed avevano riferito la messaggistica - anche quella partita dall'utenza intestata al ricorrente - alla coimputata, per come avvalorato anche dal fatto che i telefonini da cui erano partiti i messaggi (le cui schede erano intestate una alla Semac e l'altra al ricorrente), era stato eseguito nei confronti di quest'ultima; - si era apoditticamente affermato che, seppur il sequestro delle utenze fosse avvenuto nei confronti della coimputata, ciò non escludeva che in precedenza quella intestata al ricorrente fosse stata dal medesimo utilizzata, nonostante non vi fosse alcuna prova dimostrativa del pregresso utilizzo da parte di quest'ultimo; - non si erano valutate con il necessario rigore le dichiarazioni della p.o., del tutto generiche ed imprecise, nonostante lo stesso giudice di appello avesse evidenziato carenze investigative e risultando agli atti un possibile risentimento della p.o. verso l'imputato, il quale aveva ripreso la relazione con la donna che si era prima legata con il denunciante. 1.4. vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.5. vizio di motivazione in punto di determinazione del danno civile e della sua entità; 1.6. violazione di legge per avere ritenuto valida la costituzione di parte civile avvenuta con il ministero di difensore non munito di procura speciale, a nulla valendo che il danneggiato fosse presente in udienza considerato che, in quell'occasione, uno dei giudici si era astenuto per avere provveduto alla convalida dell'arresto e alla misura cautelare. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 06/09/2022 valevole anche come memoria, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 10/10/2022, la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel replicare ai motivi svolti dall'imputato, ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con richiesta di condanna dell'imputato alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti civili limitatamente alla quantificazione del danno. E', invece, inammissibile con riguardo al resto delle censure svolte. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già chiarito con orientamento consolidato che non è causa di nullità del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello l'indicazione di una sua diversa data di nascita, qualora l'identità del soggetto chiamato a giudizio non risulti incerta (Sez. 2, n. 30356 del 26/04/2018, Rv. 273245 - 01, in cui la Corte ha chiarito, che, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, tale errore rappresenta una mera irregolarità). Nel caso di specie, avendo l'imputato eletto domicilio ed essendo assistito da difensore di fiducia deve escludersi si fossero ingenerati dubbi sulla sua identità 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente omette di considerare che sulla specifica questione dedotta sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte affermando che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen. e senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282848 - 02). Il richiamo, pertanto, al rispetto delle forme stabilite dall'art. 157 cod. proc. pen. opera, al di fuori dei casi sopra indicati, nei casi in cui l'imputato non abbia dichiarato o eletto il domicilio. 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve giungersi anche in relazione al terzo motivo in quanto, a fronte di una doppia affermazione di responsabilità fondata su una congrua e non manifestamente illogica motivazione resa dai giudici di merito, le censure dedotte si limitano a contestare la pronuncia impugnata proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Peraltro, dato di non poco significato, il ricorrente omette di confrontarsi anche con il contenuto dei messaggi che, pur inviati dalla Semac, risultano chiaramente e testualmente evocativi della presenza del complice, per come anche confermato dalla stessa prospettazione difensiva della coimputata, la quale ha sostenuto di essere stata uno strumento nelle mani del ricorrente. 4. Quanto alla modulazione della pena, corretta appare la dosimetria ritenuta dal giudice di primo grado e confermata in appello con motivazione del tutto congrua, che ha dato atto di una valutazione cha ha tenuto conto dei precedenti penali gravanti sull'imputato e dell'assenza di elementi di particolare favore idonei a fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. La Corte ha dunque adeguatamente e congruamente motivato le proprie determinazioni essendo pacifico che la concessione del beneficio deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), né tali circostanze possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma implicano il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Nulla al riguardo è stato specificamente dedotto, sicché la censura si presenta inammissibile. Né è ravvisabile alcuna distonia rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per la coimputata, laddove la concessione delle attenuanti generiche si fonda su elementi attinenti alla persona dell'imputata, ravvisati tanto nell'assenza di precedenti penali che a cagione delle accertate condizioni di salute. 5. Fondato è il quinto motivo relativo all'omessa motivazione della misura del risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale. 5.1. Invero, dall'esame del relativo motivo di appello (vedi pag. 15) risulta che il ricorrente non si limitò a contestare il mero fatto costitutivo del diritto, ossia l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, fonte ex art. 185 cod. pen. dell'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma anche il suo esatto ammontare in relazione agli elementi di prova addotti a relativo sostegno dal primo giudice, specificamente censurati. Nulla si rinviene al riguardo nella sentenza di appello, la quale ha omesso completamente di esaminare la doglianza e di statuire sul punto, con la conseguenza che non può neppure ritenersi, per come prospettato nella memoria di parte civile, che la doglianza sia stata implicitamente disattesa. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative all'esatta quantificazione del danno patrimoniale risarcibile con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. 5.2. Quanto, invece, al danno non patrimoniale, liquidato equitativamente dal Tribunale, non essendosi articolata con l'atto di appello alcuna specifica censura, l'importo riconosciuto deve ritenersi definitivo. 6. Manifestamente infondato è, infine, sotto differenti profili, il sesto motivo in ordine alla rituale costituzione di parte civile. 6.1. Anzitutto poiché la censura è stata per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione (e non con l'atto di appello o con i motivi aggiunti pur presentati nel corso del relativo giudizio). La costituzione di parte civile, in ipotesi illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di appello e, dunque, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. (In termini sulla natura della nullità, vedi: Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278023). 6.2. Inoltre, rileva anche quanto evidenziato dalla stessa P.G. nella requisitoria valevole come memoria, sul rilievo che il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo (Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Rv. 258376 - 01). Con la conseguenza che essendo stato il danneggiato presente all'udienza dì costìtuzìone delle partì, l'atto di costituzione depositato dal difensore, pur in assenza di formale procura speciale, deve ritenersi legittimo, in ossequio all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Rv. 263730). 7. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui
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