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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37636/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG si riporta alle conclusioni già trasmesse, ribadendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata.

Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'attribuzione del procedimento al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 27 gennaio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4988/15 R.G.

N.R. e al n. 2960/15 R.G.

G.I.P., disponeva il giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati complessivamente rubricati ai numeri da "1" a "40", per ciascuno degli imputati nei limiti delle rispettive contestazioni.

2. Con provvedimento del 9 settembre 2021, Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica dichiarava il proprio difetto di attribuzione, in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, in relazione a tutti i reati predetti, osservando che fra di essi ve n'era uno, rubricato al n.

"14", per il quale era prevista tale attribuzione, e che tutti gli altri erano connessi a quello evidenziato.

3. Il Presidente del Tribunale assegnava il processo al giudice collegiale.

4. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale dichiarava il proprio difetto di attribuzione in ordine ai reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40", e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di attribuzione in relazione a tali reati.

5. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato memoria con la quale ha chiesto, come sopra già ricordato, l'attribuzione del processo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale.

6. La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali sono contestati rispettivamente i reati di cui ai capi "32" e "33" dell'imputazione, ha depositato memoria con la quale chiede l'attribuzione del processo al t Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La trattazione del caso, al fine della risoluzione del conflitto, rende opportuno il richiamo di alcune norme regolatrici dell'attribuzione della cognizione dei reati fra giudice collegiale e giudice monocratico, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il conflitto di competenza fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., conflitto la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Rv. 226819 - 01).

1.1. L'art. 33-bis e l'art. 33-ter cod. proc. pen. stabiliscono, rispettivamente, quali reati sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e quali alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

1.2. L'art. 33-quater cod. proc. pen. dispone che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

1.3. L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

2. Nel caso concreto ora in esame, occorre distinguere fra i vari reati contestati.

2.1. È pacifico che quello di cui al capo "14" dell'imputazione è attribuito alla cognizione del giudice collegiale in base all'art. 33-bis cod. proc. pen. e quindi, in concreto, alla cognizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in tale composizione.

2.2. È pacifico, inoltre, che, in quanto connessi al predetto reato di cui al capo "14", sono attribuiti alla cognizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, in applicazione dell'art. 33-quater cod. proc. pen., anche gli altri reati per i quali il giudice in composizione collegiale non ha sollevato conflitto.

2.3. Per gli ulteriori reati contestati, invece, deve affermarsi l'attribuzione della cognizione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica.

Da un lato, infatti, essi rientrano fra quelli per i quali la composizione monocratica è prevista dall'art. 33-ter cod. proc. pen.

Dall'altro lato, non emerge, dall'esame del decreto c:he ha disposto il giudizio, né da alcun altro atto, che sussista, fra tali reati e quelli attribuiti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, una qualsiasi ragione di connessione che possa rendere operativa l'attribuzione al giudice collegiale in virtù dell'art. 33-quater cod. proc. pen. 3.

In conclusione, nel risolvere il conflitto proposto, va attribuita al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica la cognizione dei reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40".

A detto giudice gli atti devono essere trasmessi perché proceda in ordine a tali reati.

Resta ferma, in mancanza di conflitto, l'attribuzione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale della cognizione su tutti gli altri reati contestati.

P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara l'attribuzione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica della cognizione dei reati di cui ai capi da 1 a 8, 15 e da 23 a 40 e dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG si riporta alle conclusioni già trasmesse, ribadendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'attribuzione del procedimento al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 gennaio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4988/15 R.G. N.R. e al n. 2960/15 R.G. G.I.P., disponeva il giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati complessivamente rubricati ai numeri da "1" a "40", per ciascuno degli imputati nei limiti delle rispettive contestazioni. 2. Con provvedimento del 9 settembre 2021, Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica dichiarava il proprio difetto di attribuzione, in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, in relazione a tutti i reati predetti, osservando che fra di essi ve n'era uno, rubricato al n. "14", per il quale era prevista tale attribuzione, e che tutti gli altri erano connessi a quello evidenziato. 3. Il Presidente del Tribunale assegnava il processo al giudice collegiale. 4. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale dichiarava il proprio difetto di attribuzione in ordine ai reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40", e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di attribuzione in relazione a tali reati. 5. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato memoria con la quale ha chiesto, come sopra già ricordato, l'attribuzione del processo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. 6. La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali sono contestati rispettivamente i reati di cui ai capi "32" e "33" dell'imputazione, ha depositato memoria con la quale chiede l'attribuzione del processo al t Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La trattazione del caso, al fine della risoluzione del conflitto, rende opportuno il richiamo di alcune norme regolatrici dell'attribuzione della cognizione dei reati fra giudice collegiale e giudice monocratico, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il conflitto di competenza fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., conflitto la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Rv. 226819 - 01). 1.1. L'art. 33-bis e l'art. 33-ter cod. proc. pen. stabiliscono, rispettivamente, quali reati sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e quali alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. 1.2. L'art. 33-quater cod. proc. pen. dispone che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. 1.3. L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. 2. Nel caso concreto ora in esame, occorre distinguere fra i vari reati contestati. 2.1. È pacifico che quello di cui al capo "14" dell'imputazione è attribuito alla cognizione del giudice collegiale in base all'art. 33-bis cod. proc. pen. e quindi, in concreto, alla cognizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in tale composizione. 2.2. È pacifico, inoltre, che, in quanto connessi al predetto reato di cui al capo "14", sono attribuiti alla cognizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, in applicazione dell'art. 33-quater cod. proc. pen., anche gli altri reati per i quali il giudice in composizione collegiale non ha sollevato conflitto. 2.3. Per gli ulteriori reati contestati, invece, deve affermarsi l'attribuzione della cognizione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica. Da un lato, infatti, essi rientrano fra quelli per i quali la composizione monocratica è prevista dall'art. 33-ter cod. proc. pen. Dall'altro lato, non emerge, dall'esame del decreto c:he ha disposto il giudizio, né da alcun altro atto, che sussista, fra tali reati e quelli attribuiti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, una qualsiasi ragione di connessione che possa rendere operativa l'attribuzione al giudice collegiale in virtù dell'art. 33-quater cod. proc. pen. 3. In conclusione, nel risolvere il conflitto proposto, va attribuita al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica la cognizione dei reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40". A detto giudice gli atti devono essere trasmessi perché proceda in ordine a tali reati. Resta ferma, in mancanza di conflitto, l'attribuzione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale della cognizione su tutti gli altri reati contestati. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara l'attribuzione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica della cognizione dei reati di cui ai capi da 1 a 8, 15 e da 23 a 40 e dis
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