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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24793/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva respinto l'istanza - avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato dal medesimo G.i.p. per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo - tesa alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Per il giudice dell'appello cautelare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie restava intenso, tale da giustificare la misura di massimo rigore.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia.

Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Sarebbero sopravvenuti elementi nuovi, dall'ordinanza impugnata indebitamente pretermessi, rappresentati dal buon comportamento processuale dell'imputato, dalla dimostrata resipiscenza interiore e dall'intervenuta definizione del primo grado di giudizio (la pena detentiva inflitta in rito abbreviato, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, apparirebbe di entità contenuta, inferiore alla richiesta del pubblico ministero e non accompagnata dalla pur richiesta misura di sicurezza).

Tali elementi, uniti ai preesistenti di segno favorevole (la giovanissima età, l'esistenza di un solo precedente penale e l'assenza di pendenze), comporrebbero un quadro di ridotta pericolosità sociale, incompatibile con la misura cautelare in atto.

Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Non esistendo esigenze cautelari concorrenti, riconducibili alle previsioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., sarebbe violato il principio di adeguatezza tra esigenze e misure e quello di residualítà della custodia cautelare in carcere.

In presenza dei favorevoli indicatori già indicati, il mero titolo di reato non sarebbe idonea a sorreggerla.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

In materia di libertà personale, la motivazione del provvedimento di appello, di (conferma del) rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura, deve essere adeguatamente correlata agli argomenti difensivi, reiterati nell'atto di gravame, e in tale ambito essa deve dare logico e ragionato conto dei fatti sopravvenuti, indicati dalla difesa medesima, tali da rilevare in sede di attualità delle esigenze cautelari (tra le molte, Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Vio, Rv. 257941-01).

Il dedotto decorso del tempo, specie se segnato da sviluppi processuali, rientra senz'altro tra i profili da valutare in chiave di persistenza della pericolosità sociale, suscettibile di affievolirsi, al di fuori tuttavia di rigidi e precostituiti automatismi, man mano che cresce la distanza temporale dal fatto (Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377-01).

L'ordinanza impugnata, riguardata alla luce di tali principi, non appare eccepibile.

Essa si è adeguatamente confrontata con gli elementi di novità presentati dalla difesa, negando loro, in maniera più che plausibile, carattere decisivo.

Non è infatti illogico affermare, come ha fatto il Tribunale di Lecce, che l'irrogazione di una pena detentiva di tre anni e quattro mesi di reclusione rappresenti, in rito abbreviato, un esito sanzionatorio severo, da cui non potere in sé derivare una prognosi di esclusione, o attenuazione, delle esigenze cautelari già considerate in sede di applicazione della misura.

Il medesimo Tribunale ha ulteriormente valorizzato le peculiari modalità di consumazione dei reati, giudicate in sentenza di estrema gravità, lo specifico precedente penale e lo stesso atteggiamento processuale dell'imputato (valutato come nient'affatto collaborativo) quali elementi sintomatici di mantenuta elevata pericolosità sociale, non scongiurabile tramite cautele di ordine gradato.

Il decorso del tempo, non accompagnato da elementi circostanziali idonei ad incidere favorevolmente sul grado delle esigenze, è stato quindi considerato ininfluente.

Il complesso di tali valutazioni risponde a canoni di razionalità e completezza argomentativa, superando il vaglio di legittimità.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere ed il rilievo anche solo di una di esse, nel grado richiesto, basta, se resistente a censura, a fondare conclusivamente la corrispondente misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, Sorce, Rv. 203610-01; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Garofano, Rv. 194729-01).3.

Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria darà seguito agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva respinto l'istanza - avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato dal medesimo G.i.p. per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo - tesa alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Per il giudice dell'appello cautelare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie restava intenso, tale da giustificare la misura di massimo rigore. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbero sopravvenuti elementi nuovi, dall'ordinanza impugnata indebitamente pretermessi, rappresentati dal buon comportamento processuale dell'imputato, dalla dimostrata resipiscenza interiore e dall'intervenuta definizione del primo grado di giudizio (la pena detentiva inflitta in rito abbreviato, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, apparirebbe di entità contenuta, inferiore alla richiesta del pubblico ministero e non accompagnata dalla pur richiesta misura di sicurezza). Tali elementi, uniti ai preesistenti di segno favorevole (la giovanissima età, l'esistenza di un solo precedente penale e l'assenza di pendenze), comporrebbero un quadro di ridotta pericolosità sociale, incompatibile con la misura cautelare in atto. Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Non esistendo esigenze cautelari concorrenti, riconducibili alle previsioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., sarebbe violato il principio di adeguatezza tra esigenze e misure e quello di residualítà della custodia cautelare in carcere. In presenza dei favorevoli indicatori già indicati, il mero titolo di reato non sarebbe idonea a sorreggerla. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In materia di libertà personale, la motivazione del provvedimento di appello, di (conferma del) rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura, deve essere adeguatamente correlata agli argomenti difensivi, reiterati nell'atto di gravame, e in tale ambito essa deve dare logico e ragionato conto dei fatti sopravvenuti, indicati dalla difesa medesima, tali da rilevare in sede di attualità delle esigenze cautelari (tra le molte, Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Vio, Rv. 257941-01). Il dedotto decorso del tempo, specie se segnato da sviluppi processuali, rientra senz'altro tra i profili da valutare in chiave di persistenza della pericolosità sociale, suscettibile di affievolirsi, al di fuori tuttavia di rigidi e precostituiti automatismi, man mano che cresce la distanza temporale dal fatto (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377-01). L'ordinanza impugnata, riguardata alla luce di tali principi, non appare eccepibile. Essa si è adeguatamente confrontata con gli elementi di novità presentati dalla difesa, negando loro, in maniera più che plausibile, carattere decisivo. Non è infatti illogico affermare, come ha fatto il Tribunale di Lecce, che l'irrogazione di una pena detentiva di tre anni e quattro mesi di reclusione rappresenti, in rito abbreviato, un esito sanzionatorio severo, da cui non potere in sé derivare una prognosi di esclusione, o attenuazione, delle esigenze cautelari già considerate in sede di applicazione della misura. Il medesimo Tribunale ha ulteriormente valorizzato le peculiari modalità di consumazione dei reati, giudicate in sentenza di estrema gravità, lo specifico precedente penale e lo stesso atteggiamento processuale dell'imputato (valutato come nient'affatto collaborativo) quali elementi sintomatici di mantenuta elevata pericolosità sociale, non scongiurabile tramite cautele di ordine gradato. Il decorso del tempo, non accompagnato da elementi circostanziali idonei ad incidere favorevolmente sul grado delle esigenze, è stato quindi considerato ininfluente. Il complesso di tali valutazioni risponde a canoni di razionalità e completezza argomentativa, superando il vaglio di legittimità. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere ed il rilievo anche solo di una di esse, nel grado richiesto, basta, se resistente a censura, a fondare conclusivamente la corrispondente misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, Sorce, Rv. 203610-01; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Garofano, Rv. 194729-01).3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà seguito agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c
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