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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17904/2026

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TA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e merameru( -. riproduttivo di profili di censura, in ordine alla mancata esclusione della recidiva, gìà adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a: pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000; , , P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e merameru( -. riproduttivo di profili di censura, in ordine alla mancata esclusione della recidiva, gìà adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a: pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000; , , P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris