CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07785/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di furto e tentato furto aggravati, commessi in concorso con altri; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di adeguata motivazione in merito all'omessa applicazione della attenuante prevista dall'art. 114 c.p., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. Il punto 1 della sentenza di appello), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 3. Considerato che lo stesso primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce anche la mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 625 bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Inoltre, le ragioni addotte sono formulate in fatto e assertive. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269). L'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato assolto con riferimento a macrogruppi omogenei di reati (si veda, in particolare, pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata); in presenza, cioè, di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, si sono calibrati gli aumenti attraverso un canone di differenziazione per gruppi omogenei e comunque con aumento minimo di pena; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle