CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, la quale ha ravvisato la consapevolezza dell'illiceità del bene da parte dell'imputato dalla circostanza che egli stesse utilizzando una bici a noleggio priva del blocco, elemento questo assolutamente idoneo a fondare la responsabilità penale per il delitto di ricettazione, a nulla rilevando la ricostruzione alternativa operata dalla difesa nell'atto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere e ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N 4.k