Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08268/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del Tribu naie di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di voler annullare senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena per la diminuente del rito con la riduzione fissa di un terzo, in mesi otto di reclusione e 2666 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Paola, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata specifica contestata, lo condannava alla pena di mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 438 e 442 cod.proc.pen., lamentando che, pur essendo stato il ricorso definito nelle forme del rito abbreviato, il Tribunale non aveva applicato la riduzione di 1/3 della pena prevista dall'art. 442 cod.proc.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza con conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, nel determinare la pena da irrogare all'imputato, ha violato il disposto dell'ad 442, comma 2, cod.proc.pen, che prevede che in caso di condanna la pena è diminuita di un terzo se si procede per un delitto.

Il Tribunale, infatti, a seguito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha applicato sulla pena fissata all'esito del bilanciamento in termini di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata - pari a mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa - la diminuzione obbligatoria per il rito prescelto.

La scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, implica "ex lege" l'applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena.

La ragione giustificativa della diminuzione di un terzo deve essere individuata nell'intento di accordare un incentivo, o premio, per la scelta del procedimento speciale a prova contratta, o allo stato degli atti, come contropartita per la volontaria rinuncia alle garanzie del contraddittorio dibattimentale.E la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all'applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta ne' alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez.5,n.55807 del 03/10/2018, Rv. 274622 - 01).

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto la pena, non involgendo apprezzamenti in fatto, può essere rideterminata da questa Corte in base al disposto dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 2666,00 di multa (applicata la diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, cod.proc.pen. sulla pena irrogata dal Tribunale nella misura di mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del Tribu naie di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di voler annullare senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena per la diminuente del rito con la riduzione fissa di un terzo, in mesi otto di reclusione e 2666 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Paola, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata specifica contestata, lo condannava alla pena di mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 438 e 442 cod.proc.pen., lamentando che, pur essendo stato il ricorso definito nelle forme del rito abbreviato, il Tribunale non aveva applicato la riduzione di 1/3 della pena prevista dall'art. 442 cod.proc.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza con conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Il Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, nel determinare la pena da irrogare all'imputato, ha violato il disposto dell'ad 442, comma 2, cod.proc.pen, che prevede che in caso di condanna la pena è diminuita di un terzo se si procede per un delitto. Il Tribunale, infatti, a seguito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha applicato sulla pena fissata all'esito del bilanciamento in termini di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata - pari a mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa - la diminuzione obbligatoria per il rito prescelto. La scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, implica "ex lege" l'applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena. La ragione giustificativa della diminuzione di un terzo deve essere individuata nell'intento di accordare un incentivo, o premio, per la scelta del procedimento speciale a prova contratta, o allo stato degli atti, come contropartita per la volontaria rinuncia alle garanzie del contraddittorio dibattimentale.E la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all'applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta ne' alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez.5,n.55807 del 03/10/2018, Rv. 274622 - 01). 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto la pena, non involgendo apprezzamenti in fatto, può essere rideterminata da questa Corte in base al disposto dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 2666,00 di multa (applicata la diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, cod.proc.pen. sulla pena irrogata dal Tribunale nella misura di mesi dodici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e
Sentenza Cassazione n. 08268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris