CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 giugno 1963; avverso la sentenza del 6 dicembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa in primo grado, dichiarata l'estinzione (per sopravvenuta p -escrizione) dei due reati di bancarotta preferenziale, contestati ai capi a2) e a3) della rubrica, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (contestati ai capi al e b), rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2. Articola tre motivi di ricorso, tutti formulati sotto il profilo del vizio di motivazione, e lamenta: 2.1. con il primo, la ritenuta qualità di amministratore di fatto, pur in presenza di formali diffide contrarie da parte dei soci, nonché la sussistenza del dolo, ancorché generico, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo b); 2.2. con il secondo, la ritenuta qualificazione dei fatti contestati al capo al) della rubrica in termini di bancarotta patrimoniale distrattiva e non preferenziale, in quanto avvenuti "prima" della procedura fallimentare; 2.3. con il terzo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La corte territoriale dedica, al profilo relativo alle riconosciute funzioni gestorie del ricorrente, un'ampia e dettagliata motivazione, evidenziando, per i periodi ulteriori rispetto a quelli nei quali il ricorrenl:e avrebbe svolto, formalmente, ruoli gestori: - le dichiarazioni rese dal teste Macrì (amministratore dal 2004 al 2006), che riferisce di ingerenze gestionali del ricorrente; - i rapporti personali che legavano il ricorrente con la Fantini (amministratrice dal 2007 al 2008), sorella della sua compagna, prive di specifiche competenze professionali; - le dichiarazioni rese dal teste Favale (amministratore dal 2008 alla successiva dichiarazione di fallimento), che ammette che era il ricorrente a dirgli "ciò che andava fatto". A fronte di ciò, la censura proposta non solo non si confronta con le chiare ed articolate argomentazioni offerte dalla corte territoriale, ma postula un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, senza individuare eventuali illogicità o specifici travisamenti di emergenze processuali. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato ed eccentrico rispetto alla motivazione offerta dai giudici di merito, i quali hanno qualificato i fatti contestati al capo al) in termini di bancarotta patrimoniale per distrazione in ragione non del momento nel quale sono stati consumati (prima o dopo il fallimento), ma della mancanza di un'idonea giustificazione in ordine ai flussi di cassa in uscita.3. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). In concreto, è pur vero che, a fronte dell'autonomo motivo di appello proposto dall'attuale ricorrente, la corte territoriale non ha evidenziato le ragioni della decisione adottata (limitandosi a rilevare come "si sottrae a possibili censure la valutazione comparativa, avvenuta in termini di equivalenza, tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti"). Ma tanto non rende ammissibile il relativo motivo di ricorso per cassazione. Invero, a fronte dell'analitica motivazione offerta in primo grado (fondata sulla condizione di incensuratezza dell'imputato e sul conseguente contributo fornito alla ricostruzione dei fatti), l'appellante si è limitato a rilevare, genericamente, come "gli elementi predetti avrebbero dovuto comportare un più favorevole bilanciamento delle circostanze del reato". E la genericità della formulazione del motivo di appello preclude la possibilità di farne valere l'omessa valutazione da parte della corte territoriale, in quanto l'eventuale accoglimento della relativa doglianza, stante, appunto, l'inammissibilità dell'originario motivo di appello, non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec