CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9115/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina depositata il 15.3.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 15.3.2016, ha confermato la decisione di primo grado (Tribunale F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 Numero sezionale 2455/2021 di Messina del 12-26.9.2005) che aveva regolato secondo le Numero di raccolta generale 11121/2022Data pubblicazione 06/04/2022 mappe catastali il confine tra il fondo degli attori [OSCURATO:PERSONA] (sito in Spadafora contrada Tonnarazza) e quello contiguo del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto in relazione alle porzioni ricadenti in proprietà Squadrito secondo il dato catastale. Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha osservato, per quanto interessa: - che i confinanti non avevano inteso porre in essere nessun negozio di accertamento del confine preclusivo dell’azione ex art. 950 cc; -che appariva corretta l’individuazione del confine da parte del consulente tecnico sulla base delle mappe catastali; - che la domanda riconvenzionale di usucapione correttamente era stata rigettata dal primo giudice perché la planimetria del 1974 vistata dal Genio Civile, invocata dalle appellanti a sostegno della domanda, era priva di valenza indiziaria circa l’esistenza del muro a quella data. 4 Contro tale sentenza le due eredi dell’originario convenuto ricorrono per cassazione con cinque motivi. Resistono con controricorso i coniugi Squadrito-Ilacqua. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 950 cc rimproverando alla Corte di non avere considerato l’intervenuto accordo amichevole sul posizionamento del confine, materializzato dalla costruzione di un muro divisorio riportato anche nella produzione fotografica allegata alla consulenza tecnica di ufficio. Sottopongono a critica l’avversa tesi dell’assetto provvisorio, richiamando anche la giurisprudenza sul F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 Numero sezionale 2455/2021 regolamento amichevole mediante un negozio di accertamento Numero di raccolta generale 11121/2022Data pubblicazione 06/04/2022 per facta concludentia idoneo ad eliminare ogni incertezza sulla linea di confine, come di fatto accaduto. Rimproverano altresì alla Corte d’Appello di non avere considerato la planimetria del terreno realizzata dal loro tecnico per la realizzazione di un garage, su cui era apposto il timbro del Genio Civile del 12.12.1974, documento che avrebbe attribuito data certa all’esistenza del muro anche ai fini della prova dell’acquisto per usucapione della porzione di terreno. 2 Col secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 950 cc per insussistenza dei relativi presupposti, ribadendo che la presenza del muro aveva eliminato ogni incertezza sul confine. Richiamano ancora l’accordo tra il loro dante causa e gli odierni resistenti raggiunto in epoca precedente al 1974, che prevedeva anche la realizzazione del muro. Passano quindi in rassegna la valutazione delle deposizioni dei testi operata dalla Corte d’Appello e ritengono che un corretto esame degli elementi probatori e delle caratteristiche del muro (dotato di una struttura stabile) avrebbe condotto a soluzioni diverse. Sottopongono a critiche anche le risultanze della consulenza tecnica. Richiamano poi l’erronea indicazione delle particelle catastali nell’atto di acquisto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e osservano che gli attori non avrebbero dovuto domandare il regolamento del confine, già delineato con la realizzazione del muro. 3 Col terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 950 cc e 116 cpc in ordine all’accertamento in forza della mappa catastale e dei titoli di provenienza, criticandosi l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, che – a dire delle ricorrenti – si sarebbe erroneamente basato sulle mappe catastali con una motivazione perplessa senza neppure verificare l’attendibilità F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 delle stesse, stante la differenza tra la superficie catastale e Numero sezionale 2455/2021Numero di raccolta generale 11121/2022 quella reale. Data pubblicazione 06/04/2022 Altro errore consisterebbe nella erronea valutazione dei titoli di acquisto e dei tipi di frazionamento e nella omessa verifica dell’appartenenza o meno dei due fondi ad un originario proprietario. I primi tre motivi - che si prestano ad esame unitario per il comune riferimento all’individuazione della linea di confine - sono infondati. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425). Quanto al vizio di violazione dell’art. 116 cpc, le sezioni unite hanno di recente chiarito che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la Numero sezionale 2455/2021Numero di raccolta generale 11121/2022 stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si Data pubblicazione 06/04/2022 deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037). Più in particolare, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017 Rv. 644478; Sez. 2, Sentenza n. 11200 del 11/06/2004 Rv. 573630). Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello, sulla base della prova testimoniale e delle produzioni documentali, ha escluso che i confinanti avessero inteso porre in essere un negozio di accertamento del confine preclusivo dell’azione ex art.950 cc (cfr. pagg. 5 e ss ove si riporta il contenuto delle deposizioni dei testi secondo cui la costruzione del muro era finalizzata ad un successivo assetto delle rispettive proprietà in un futuro atto pubblico). La Corte ha poi considerato la differenza tra il confine catastale e il confine delineato dal muro concludendo nel senso che ciò rientrava in una futura regolamentazione (pagg. 6 e ss) non giunta a compimento per intervenuti disaccordi in ordine ai conguagli dovuti. Sulla base di tali argomenti ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di regolamento di confini. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 Numero sezionale 2455/2021 Ebbene, sulla scorta dei citati principi, la decisione Numero di raccolta generale 11121/2022Data pubblicazione 06/04/2022 impugnata si sottrae alle doglianze delle ricorrenti che, in sostanza, si risolvono in una serie di critiche all’apparato argomentativo della sentenza (non più ammesse dall’art. 360 n.5 cpc), e tendenti ad una alternativa ricostruzione di elementi di fatto e valutazione delle prove attraverso, peraltro, il richiamo a documenti di cui mancano addirittura le indispensabili informazioni per il reperimento all’interno del fascicolo processuale (cfr. ad esempio secondo motivo pag. 20 e terzo motivo a pag. 24 del ricorso). Parimenti, non ricorre l’ipotesi di motivazione perplessa, che presuppone l’impossibilità di stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione e quindi l’uso di argomentazioni obiettivamente incomprensibili. La Corte d’Appello ha infatti motivato la correttezza della individuazione del confine secondo le mappe catastali in base al rilievo che il consulente tecnico non aveva riscontrato in loco segni di alcun genere che indicassero l’originario limite tra le parti (cfr. pag. 13 sentenza); ha dato inoltre atto dell’esame dei rispettivi titoli evidenziando che le appellanti (per mero refuso in sentenza è scritto appellate) avevano prodotto solo il titolo di acquisto del 4.4.1968 per notaio Filoramo, ma senza allegati (pagg. 11 e ss), mentre al titolo degli attori-appellati (atto del 20.7.1972 sempre per notaio Filoramo) era allegata una dettagliata planimetria che, sovrapposta a quella catastale evidenziava solo una lieve differenza (a loro sfavore), che la Corte d’Appello non ha ritenuto di rettificare, considerando anche la mancata richiesta di determinazione secondo le emergenze della suddetta planimetria. La motivazione, come si vede, esiste e non è affatto perplessa. 4 Col quarto motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 1158 cc dolendosi del rigetto della domanda F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 riconvenzionale di usucapione: a loro dire la Corte, utilizzando Numero sezionale 2455/2021Numero di raccolta generale 11121/2022 ancora una volta una motivazione perplessa, ha errato a togliere Data pubblicazione 06/04/2022 valore al progetto del 1974 che raffigurava il confine in corrispondenza del muro divisorio. Secondo le ricorrenti, il visto del Genio Civile apposto sul progetto aveva un valore tutt’altro che formale e richiamano a tal fine le disposizioni degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/1974. Il motivo è infondato perché, lungi dal denunziare una violazione di legge nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sopra), si risolve ancora una volta in una alternativa interpretazione delle risultanze probatorie, (valutazione di elementi istruttori, analisi di planimetrie di progetto), ma un tale riesame è precluso nel giudizio di legittimità a meno di non volerne snaturare la struttura trasformandolo in terzo grado di giudizio di merito. Il ricorso per cassazione, infatti, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802; v. anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976). Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che nella planimetria redatta dal progettista del Pino risultava raffigurata la linea di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 Numero sezionale 2455/2021 confine secondo un andamento spezzato ma non l’esistenza di un Numero di raccolta generale 11121/2022Data pubblicazione 06/04/2022 qualsivoglia muro (v. pag. 9 sentenza) ed ha osservato che il visto dell’[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile dimostrava solo la avvenuta verifica della conformità del progetto alla normativa antisismica senza alcun previo sopralluogo (v. pag. 10). impugnata). La censura, quindi, non coglie nel segno. 5 Col quinto motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 91 cpc dolendosi della condanna alle spese perché una migliore verifica delle ragioni delle appellanti avrebbe comportato la soccombenza degli attori e quindi la loro condanna alle spese. La censura va respinta avendo, come si è visto, la Corte d’Appello correttamente individuato la parte soccombente. In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per le ricorrenti. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 5.500,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9115/2017 Numero sezionale 2455/2021 Numero di raccolta generale 11121/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8